§ 8.

— Per studiare l'origine e la costituzione della pieve si è dovuto prima ricercare la natura e la consistenza dell'antica circoscrizione civile su cui essa s'insediò e a tale scopo è stata dedicata la prima parte del capitolo precedente: ora essa — ed appunto per ciò si è tenuta un po' più diffusa di quanto a prima vista poteva apparire strettamente necessario — ci mette in grado d'indagare anche la manifestazione più saliente della sua struttura civile ed economica.

Quantunque lo Stato e la Chiesa lo avessero proibito ripetute volte[608], l'abitudine di tener mercato nei giorni festivi si mantenne così tenace[609] che lo stesso Carlo Magno fu costretto a permettere espressamente ed esplicitamente che UBI ANTIQUITUS FUIT si continuasse a tener la riunione del mercato in die dominico.

Poichè gli uffici divini si celebravano ordinariamente di domenica, e pure di domenica ordinariamente si teneva mercato, è chiaro che lo scambio dei prodotti avveniva di regola nell'occasione della festa religiosa che radunava molta gente nel capoluogo; e siccome ogni parrocchiano era obbligato ad adempiere i suoi doveri presso la propria pieve e soltanto presso di essa e le singole pievi erano normalmente molto distanti fra loro[610], era difficile e perciò improbabile il potersi recare nello stesso giorno ad una pieve per gli ufficî divini e ad un'altra per il mercato e quindi ne conseguiva che il mercato era normalmente composto dei soli parrocchiani di ciascuna pieve[611]. La pieve della città era costituita da urbs e dal suburbium: dunque al suo mercato abituale partecipavano solo gli urbani ed i suburbani.

«Per forum, in circuitu ecclesiae — narra Landolfo Seniore in un passo della sua storia[612]erant tunc causa negotiandi tam civiles viri quam suburbani pariter congregati.

E alla stessa conclusione si giunge anche seguendo un altro filo conduttore, il quale permette anche di conoscere pure la natura di questo speciale mercato.

Il Capitolare di Carlo Magno «De truste facienda si esprime così: nemo presumat, ad nos venienti mansionem vetare et quae ei necessaria sunt sicut vicino suo vendat»[613].

Questa disposizione ha un carattere di privilegio che appare evidente appena la si metta in relazione con l'altro Capitolare, pure di Carlo Magno, che concerne gli iterantes[614]. Quest'ultimo si occupa degli iterantes, dei viaggiatori in genere, sia che si rechino dal re che altrove: — «De iterantibus, qui ad palatium aut alicubi pergunt» — per scopi e ragioni di loro privata e particolare spettanza e proibisce che sieno comunque assaliti e che sia ad essi negata l'erba indispensabile per i loro animali. Invece nel primo Capitolare si parla di quella classe speciale di viaggiatori, che si recano dal re non per ragioni a vantaggio proprio, ma per servizio pubblico. Infatti si conoscono due specie di trustis: una è la comitiva eletta dal re, la guardia più fida e più cara; l'altra è una specie di squadra incaricata di perseguitare i delinquenti e organizzata sino dal tempo dei Merovingi, dalle cui leggi è passata in quelle carolingie e con esse, anche in Italia[615].

In ambedue i casi si tratta di un servizio speciale, per il quale il re concede delle facilitazioni di alloggio e di vitto che nega a tutti gli altri.

Ora se il re vuole che ad essi le cose necessarie sieno vendute come il vicino le vende al vicino, è chiaro che tra i vicini tali scambi avvenivano in un modo diverso che fra vicini ed estranei e che questo modo offriva speciali vantaggi e, infine, che questa diversità aveva natura e consistenza giuridica. Infatti il re, col solo fatto di determinare così specificatamente e con un Capitolare le persone alle quali era concesso di godere alcuni vantaggi del rapporto di vicinatico senza esserne compartecipi, viene a riconoscere anche per questo lato del mercato, l'esistenza del gruppo vicinale e dei rapporti giuridici che vi si imperniano; così come la riconosce quando, invece di una limitazione parziale e temporanea come questa, glie ne impone una maggiore e più duratura obbligandolo ad accogliere entro di sè un estraneo, già da esso rifiutato[616]. Anche in questo caso dal fatto che solo al re con uno speciale preceptum è possibile e lecito vincere la resistenza del gruppo vicinale, sgorga limpida la conseguenza che in tutti gli altri casi questa resistenza è incoercibile: è cioè, lecita, riconosciuta e protetta. Vicinus nei Capitolari come negli editti[617] e nelle leggi[618] e nei documenti[619] ha un senso tecnico ben definito: indica chi fa parte di una determinata unità, di un determinato comune, per usare il termine che comparisce in Francia sin dal secolo ottavo[620] e di cui si hanno tracce nella nostra Italia fino dai tempi di Carlo Magno[621]. Il comune cittadino — lo si è visto — comprende con la città anche il suburbio ed il rapporto vicinatico, quindi, unisce anche rispetto al mercato, urbani e suburbani e non altri[622].

Il cap. 11 fa obbligo al vicino di vendere a colui che viaggia in servizio e per conto del re, come vende al suo vicino — sicut vicino suo vendat —: lo scambio, dunque, avveniva direttamente fra vicino e vicino senza intromissione di alcun intermediario che comprasse per rivendere e non per consumare. D'altra parte i Capitolari parlano[623] di telonea solo a proposito di negotiatores, delle persone, cioè, come a maggior chiarimento si soggiunge, che a scopo di commercio — causa negotiandi — si recano a piccole tappe — de una domo ad aliam — di luogo in luogo con la loro substantiam che volta volta si rinnova nel contenuto mentre rimane immutata nella destinazione di esser comprata per esser rivenduta. I vicini che non si muovono dal loro comune ed acquistano e vendono per i bisogni immediati del proprio consumo, non hanno alcun carattere di commercianti di professione e, quindi, sono immuni dai telonea. E, per conseguenza, sono immuni da quei tributi che fino dal tempo romano colpivano i generi di commercio[624], anche i generi che essi si scambiano e che si possono conoscere grazie al cap. 11, il quale parla di necessaria: dei commestibili di prima necessità.

Le cose più minute ed i generi di prima necessità che formavano questo mercato, erano prodotte, nella loro quasi completa totalità, nelle terre urbane e suburbane e tutti coloro che vivevano su queste terre, essendo obbligati a convenire alla pieve cittadina per i doveri cultuali, trovavano in quest'occasione un incentivo e una spinta a portare i propri prodotti, che nel concorso di numerose persone avevano maggior facilità di esito; mentre, per un altro verso, essendo molti i venditori e potendosi trattenere a lungo in città per essere giorno festivo, si rendeva inutile e non gradita l'opera di intermediari.

Questo mercato minuto e piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti in ogni tempo da qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente da secoli e secoli e le fonti continuano a chiamarlo forum come al tempo romano[625]; e come al tempo romano si era differenziato dalle nundinae[626], così nel medioevo si distingue dalle fiere e dai mercati tenuti ad intervalli maggiori[627] e con regime giuridico speciale[628] e si tiene tutte le domeniche per provvedere le cose e le cibarie indispensabili all'alimentazione degli abitanti di un angusto territorio; mentre nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze dei santi più venerati dei singoli luoghi[629] se ne tengono altri, nei quali, per mezzo di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni natura, di cui la città sente il bisogno o il desiderio. Ed in questi, che si tenevano a distanza di tempo non breve l'uno dall'altro, si rendeva necessario il commercio in terza mano, perchè solo dei mercanti di professione potevano portare merci e derrate da luoghi lontani e partecipare ai varî mercati. Ed è proprio ed esclusivamente il commercio in terza mano che è soggetto ai gravami riconnessi al diritto di regalia, per poter riscuotere i quali si voleva che tali mercati si tenessero sempre nello stesso luogo[630].

Un bel documento fornisce a questo proposito elementi preziosi. È un atto nel quale è raccolta la decisione di alcuni viri antiqui noscentes usum curadiae, eletti dal vescovo di Asti sul finire del secolo decimosecondo, a ripristinare gli antichi usi del mercato astese, turbati da alcune innovazioni fiscali che avevano dato luogo ad una perniciosa guerra di tariffe con i marchesi di Ponzono[631]. Il documento è assai tardo rispetto all'epoca langobardo-franca; ma la concessione del mercato al vescovo di Asti risale ai primissimi albori del secolo decimo, nè si fa accenno a modificazioni anteriori a quelle che gli «antiqui viri» sono chiamati ad eliminare e si può credere che la disposizione concernente la cibaria risalga ad epoca molto remota, perchè i Capitolari non accennano minimamente ad alcuna imposizione su di esse nè si conosce alcun provvedimento dei re d'Italia a questo proposito.

Il documento, dopo aver riportato l'elenco della gabella di tutte le voci, dice che de agmis et haedis nihil sicut et de fructibus et de ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de piscibus recentibus.

Questo mercato, dunque, resulta costituito esclusivamente dal traffico dei commestibili di minor portata: agnelli, pecore, ortaggi, frutta, pollame etc. e sussiste accanto e di fronte ad un altro mercato che si distingue così da questo più minuto commercio, come dal grande traffico che metteva capo alle fiere[632]. Un diploma carolingio è esplicito: esso concede il forum ed il mercatum che si tenevano nel giorno di S. Zeno nella città di Verona[633].

È evidente che il forum non era la stessa cosa del mercatum.

Il mercato nel quale le merci sottostanno a norme e a gravami speciali si raduna ad intervalli sempre più brevi con l'aumentare dell'importanza e della vita della città e verso la fine dell'epoca franca, là dove la città è stata in grado di sostenere e di mantenere o, ciò che è lo stesso, di aver bisogno di uno scambio così frequente; diviene anch'esso ebdomadario[634]; e si sovrappone a quello minuto vicinale, del quale, però, anche dopo vari secoli si possono qua e là trovare delle tracce[635]. Ma questo mercato a cui convengono i mercanti delle regioni vicine e delle regioni lontane per portarvi prodotti altrove comprati e comprarvi prodotti altrove vendibili, non avrebbe potuto sorgere se non fosse stato congruamente preceduto da un altro sistema di scambio capace di fornire alla città le cose più necessarie con un flusso periodico, normale, frequente e continuo: i due requisiti che nei diplomi che fanno concessione di mercati compariscono più tardi di tutti gli altri. Ed è proprio su questo sistema di ristretto scambio vicinale dei prodotti di prima necessità, che deve fermare l'attenzione a preferenza ed in modo speciale chi voglia conoscere della costituzione e del diritto delle nostre città nell'alto medio-evo, cioè nell'epoca anteriore a quella nella quale il commercio formò la parte prevalente della loro energia.

Il noto tipo del mercante franco-germanico che sotto una speciale protezione del re, gira di regione in regione e risale e discende il corso dei fiumi[636], ha presso di noi dei precursori e dei contemporanei nei negotiatores de Langobardia che fino dal 629, e probabilmente anche prima, si recano alla fiera di Parigi, aperta loro dal re Dagoberto in quest'anno[637]: e nei mercanti che percorrono il corso del Po e ne rendono attivi la navigazione ed i porti[638]: ma questi, come quelli, per quanto fattori eminenti dell'energia economica delle nostre città, nulla offrono che in qualche modo ci illumini sulle loro particolarità più intime e più speciali, perchè il commercio ha per funzione e per scopo di mettere a contatto luoghi e persone e prodotti diversi e, quindi, per necessità è tratto ad avere un carattere internazionale, che si accentua sempre più quanto esso maggiormente si estende. Invece quel piccolo, ristretto scambio, limitato entro angusti e ben noti confini, a poche cose ed a poche persone, che si perpetua da secoli quasi nello stesso modo e nelle stesse proporzioni, è proprio il terreno favorevole per eccellenza al conservarsi delle antiche usanze e delle vetuste consuetudini particolari ai singoli luoghi.

A Milano il forum si trovava davanti ed intorno alla cattedrale[639], ma tale ubicazione si può considerare come un'eccezione[640]. Nelle nostre città, generalmente regolari[641], il forum era costituito dalla piazza formata dall'incontro del cardo maximus col decumanus, che erano le due vie principali, intersecantesi perpendicolarmente: era il punto centrale della città, l'antico templum[642]. Per il modo con cui sorse e si sviluppò il cristianesimo, per le difficoltà incontrate prima di poter essere tollerato e riconosciuto come culto ufficiale e per l'ostacolo, quasi per ogni dove insormontabile, rappresentato dalla preesistenza di edifici e fabbriche intorno al foro; quasi mai la Chiesa cattolica potè costruire la sede vescovile sul foro, che rimase invece il luogo consueto del mercato. Così a Vercelli[643], a Cremona[644], a Brescia[645], a Lucca[646], a Piacenza[647], a Bergamo[648], a Parma[649], a Pavia[650], a Pisa[651], a Ferrara[652], a Verona[653], a Firenze[654], a Arezzo[655], etc.[656].

Il mercato settimanale anche se non si trovava davanti alla chiesa, aveva sempre luogo, dunque, dentro alla città, dentro alle sue mura; mentre la fiera ed il mercato maggiore, di solito si tenevano fuori. E ciò è da rilevare perchè può fornire un buon punto di partenza per giungere a formulare un criterio di differenziazione della costituzione delle città italiane da quelle franco-belgo-germaniche.

La città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta di fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto ed è caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica, che rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma, come abbiamo già veduto, sono speciali alla sola città ed al suo suburbio; e costituiscono il nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza alcun distacco da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo comunale il momento di maggiore sviluppo[657].

Agli elementi che hanno formato il diritto cittadino deve essere, dunque, aggiunto anche il mercato vicinale, in quanto che anch'esso si restrinse alla città ed al suburbio e cooperò validamente al formarsi di consuetudini e di norme giuridiche, distinte e diverse da quelle del territorio rurale[658].

Per determinare con precisione tale azione e per rilevare le differenze e le affinità fra gli usi prodotti dagli scambi vicinali, occorrerebbe entrare in un'indagine comparativa delle varie consuetudini che si trovano sparse negli statuti comunali o raggruppate e raccolte insieme fino dal secolo decimoterzo, la quale esorbiterebbe dal campo di studi prefisso a questo volume nel quale si vuole esaminare solo la funzione economica, in quanto rientra nella costituzione delle nostre città nell'alto medioevo, e si mira ad aprire ed indicare soltanto le linee generali da cui resulta. Ma non si può fare a meno di determinare quale è il colore di fondo del quadro di cui le molteplici consuetudini locali rappresentano le gradazioni, le tonalità e l'ultimo sviluppo.

Anche oggi si conserva fra campagnoli e mercanti di bestiame l'uso di stringersi a vicenda la mano per conchiudere i contratti; cosicchè il momento della perfezione risiede non già nella manifestazione verbale della volontà, ma sibbene nella stretta di mano[659]. Questo accordo di buona fede, essendo senza alcun valore di fronte alla legge, non può essere originato dalla legge stessa; tanto è vero che se ne trova traccia fino al secolo decimoterzo anche nei documenti medioevali[660], che ne specificano la natura giuridica e lo chiamano col nome tecnico di mercato.[661] E si può risalire ben più innanzi se si osserva che la frase comune, che, appunto perchè comune è certamente antica, dell'uso trecentesco «impalmare la fede» corrisponde perfettamente, sia nella forma esterna che nel contenuto giuridico, alla formula «manu fidem facere, fidem facere e manum facere», che si trova nei documenti del più remoto medioevo[662]. E, quindi, finchè non sia dimostrato che fra l'una e l'altra si è avuta una soluzione di continuità, durante la quale è stato in vigore un sistema diverso, si deve ritenere che il modo di dire volgare sia divenuto comune in quanto continuava un uso antichissimo dovunque diffuso. E se questo è, siccome tale formula è sicuramente romana[663] ed è dalle fonti romane che è passata nei documenti medioevali[664], si può constatare che questo sistema si trova in perfetto accordo con il rigido formalismo dell'antico diritto romano, il quale non dette mai all'istrumento scritto altro valore che probatorio[665]; e si può concludere che anche questo formalismo resiste alla pressione dell'ultimo diritto romano, insieme ed al pari di tutti quegli istituti del diritto teodosiano che si mantennero in Italia malgrado e dopo la legislazione giustinianea; e che potè trovare favorevoli condizioni di ambiente nel formalismo dei diritti germanici e, specialmente del diritto salico, ma che preesistette ad essi e, quindi, non potè esserne originato.

Il che, in conclusione, significa che anche in questo campo si trovano elementi che vivono in Italia ininterrottamente sino dal tempo di Roma repubblicana.

Il mercato vicinale ha per scopo il sostentamento della città: esso le fornisce i mezzi necessarii alla sua esistenza e che da sè stessa non si può procurare perchè prevalentemente costituita da edifici e da abitazioni; e li fornisce soprattutto alle classi meno elevate della popolazione prive di curtes e di terre da cui poterli ricavare. Esso vive, perciò, della vita della città, si attenua col suo decadere, progredisce e si trasforma col suo progredire. Intimamente legato ad essa, ne è elemento sussidiario importante. Non unico però. Quindi le norme giuridiche originate da questo scambio costituiscono solo una parte del sistema giuridico proprio della città e si aggiungono a quelle che già si sono rilevate: ma non completano il quadro; e, per di più, per determinare l'importanza e la quantità di questa parte occorre prima ricercare o determinare gli altri elementi che hanno formato la costituzione e il diritto delle nostre città.

§ 9.

— I Langobardi quando, assodata la conquista, si fissarono stabilmente nel nostro paese, trovarono nelle città e nei castelli, che erano luoghi forti e muniti, degli ottimi strumenti di dominio contro i vinti e di difesa contro le incursioni esterne e vi si insediarono di preferenza curando assiduamente la guardia[666] e la manutenzione delle mura[667].

La città ed il castello erano contraddistinti appunto dalla presenza della cinta murata: Rotari, impadronitosi di alcune città della Liguria, per punirle della resistenza oppostagli, le ridusse a semplici vici abbattendone le mura: «muros earum usque ad fundamentum destruens, vicos has civitates nominari praecepit»[668].

Ma la città si distingueva anche dal castello: il capitolo 39 dell'Editto stabilisce che quando un reato è stato commesso entro la città, la pena ordinaria e consueta sia aggravata di una multa speciale a vantaggio del fisco. Si aggiunge, cioè, alla figura normale di ogni reato, un nuovo reato che consiste nell'ingiuria alla terra il cui mantenimento in buono e pacifico stato, la cui pace, per usare il termine tecnico, il re impone in modo particolare — iniuria terrae —; e si fa della città — solo della città, chè del castrum non si fa parola — un terreno giuridicamente protetto in modo speciale[669].

Questa zona di particolare natura giuridica ha nelle mura dei confini rigidamente ed immutabilmente fissati. Si ha, dunque, aperta la via a ricercare da che cosa sia stata costituita in quest'epoca la città nel senso giuridico della parola; a ricercare, cioè, se sia esistito e di quale natura ed entità e in quali proporzioni un regime giuridico di natura pubblica proprio ed esclusivo della sola città, del solo centro murato cinto di mura; e la posizione di questo regime nell'ordinamento politico.

Con la disposizione del capitolo 39 non si pone il primo substrato di una particolare consistenza giuridica della città: se ne delinea, piuttosto, il riconoscimento ufficiale, completando con un provvedimento consono ai criteri del diritto pubblico dell'epoca e, cioè, di natura germanica, uno stato di fatto e di diritto in molta parte preesistente.

È tutta romana la distinzione delle città e dei castelli, in quanto cinti di mura dai vici e dai loci, aperti ed indifesi[670]; come è tutta romana la disposizione che punisce severamente chi ne scavalchi di soppiatto le mura[671]. È tolta di peso da un passo di Modestino riportato nel Digesto e corrisponde in modo perfetto anche allo scopo di esso, chiaramente mostrato dal titolo — de re militari — in cui è contenuto: si può e si deve considerarla come un'altra e nuova prova che i compilatori dell'Editto ebbero conoscenza delle fonti romane non solo attraverso a rifacimenti barbarici ma anche direttamente.

I Langobardi, i più feroci dei barbari feroci, ripugnanti ed alieni dalle sedi fisse e dagli agglomerati numerosi, abituati a vivere sparsi e disseminati in piccoli gruppi — vicatim — furon tratti, inconsapevolmente[672], a riconoscere ed accettare la sottile distinzione fra urbs e castrum, perchè la loro venuta, se spazzò via gli ultimi avanzi dell'organizzazione burocratica romano-bizantina, non distrusse le basi prime della struttura economica della città, consolidata da lunghi secoli e che i due regni barbarici degli Eruli e dei Goti e la trista dominazione bizantina, prostrandola fino all'ultimo grado di decadenza, avevan dolorosamente preparato a sopportare senza urti troppo violenti la loro rude signoria.

In Italia non era mai cessato l'antichissimo sistema, probabilmente preesistente alla stessa conquista romana[673], per cui le più elevate facoltà giuridiche erano prerogativa esclusiva di coloro che avevano diritto alla qualifica di urbani, i quali in tutti i rami del vivere civile, dalle magistrature — magistratus urbanus — ai collegi e corporazioni — collegium urbanum, collegia urbanorum — alle opere — opereis urbanorum — alla cittadinanza tutta, insomma, intesa nel senso ristretto del gruppo dei rapporti fra l'individuo e la città, di cui è cittadino — urbanicivis urbanus — godevano una preminenza assoluta ed incontestata.

Anche con la legge dell'anno 400 — e già la rovina di tutte le istituzioni premeva — gli edifici, gli orti e le aree dei pubblici edifici ed i luoghi pubblici situati entro la città ed il suo suburbio, insieme ed al pari dei beni ecclesiastici, furono locati in perpetua conduzione ai soli urbani collegiati e corporati delle singole città. E più tardi fu solo alla plebe urbana che fu riconosciuto diritto di partecipare alla cosa pubblica, specialmente riguardo ai beni comuni, quando fu costretta ad aggiungere il suo contributo personale a quello ormai insufficiente delle curie e delle corporazioni.

Nè lo perdette quella specie di collegio cittadino, in cui per lo sbiadirsi sempre maggiore delle proprie caratteristiche individuali, andaron fondendosi in forzata coesione le varie classi sociali dei vinti al tempo dei Goti[674].

I Langobardi trovaron tale stato di cose e non lo mutarono.

Erano urbani — civitatis Reatine habitatoribus — quei Reatini i quali nel 774 ricercarono i confini del gualdo publico presso la loro città, insieme con il notario Insario incaricatone dal re Rachi, con il messo del duca Lupone, con il loro gastaldo Immone, con due sculdasci ed il marphais, ed ai quali fu inviato uno dei quattro brevi redatti alla presenza del duca di Spoleto «et quartum (breve) quidem direximus ad supradictos homines in Reate»: dice il documento[675].

E la presenza del gastaldo stesso di Rieti alla compilazione ed all'invio del breve mostra che la solidità e la consistenza giuridica del gruppo da essi formato di fronte allo Stato, di cui egli era il rappresentante, non era minore di quella, che già si è avuto occasione di accennare, dei cittadini di Pavia, di Piacenza, di Cremona, di Verona, etc.; i quali erano urbani al pari di questi; come è provato dalla qualifica di habitatores urbis, de civitate, con cui li vediamo chiamati[676] quando, come in quest'ultima città, non son detti addirittura urbani.

Il conte Nannone, per esempio, incaricato da Ottone I. di dirimere una controversia fra il vescovo Raterio ed i suoi concittadini, il 30 giugno 968, seduto al suo tribunale, interroga e si rivolge ai soli urbani — «ita orsus est loqui: quid vobis videtur, urbani, de isto prato?» —[677].

Nella nota convenzione stipulata nel 1037 tra il vescovo Olderico ed i cittadini di Brescia, a proposito dei beni comuni della città[678], la concessione dei medesimi non è fatta a tutti i vicini della civitas di Brescia; ma solo a quelli di essi che abitavano entro le mura: vos qui supra — (presbisteris ceterisque liberis hominibus Brixiam habitantibus) — vicinos eiusdem Brixiae civitatis habitantes vestrosque filios et heredes, et proheredes simulque omnem progeniam vestram.

E ancor più evidente è quello che avviene a Mantova, dove, col diploma imperiale del 1055, sono detti e qualificati cives anche gli arimanni entrati ad abitare entro le mura e sono protetti in modo speciale e differente da tutti gli altri arimanni sparsi per il territorio mantovano — predictos cives, videlicet ermannos in Mantua civitate habitantes[679].

A Bergamo nel 1081 il vescovo Arnulfo decide una grave controversia che da tempo si agitava fra i canonici di S. Vincenzo e quelli di S. Alessandro per causa di certe decime, con l'aiuto e il consiglio di «multorum clericorum, civium, extraque urbem manentium sapientum et nobilium.[680] Dei non urbani (extra urbem manentes) non partecipano che i nobili e i sapienti[681] mentre i cittadini partecipano tutti e chi fossero questi cives lo indica la contrapposizione e la preminenza su quelli che vivevano fuori delle mura: erano gli urbani.

A Pavia nel 1084[682] comparve nella corte del vescovo, alla presenza dei capitanei, dei valvassori e dei cittadini maggiori e minori della città — presentia capitaneorum, vavasorum et civium majorum seu minorum ipsius civitatis — l'abate Veridiolo per querelarsi contro l'abbadessa del Monastero di S. Maria Teodota; ed il predetto popolo dei maggiori e minori cittadini — predictus popolus tam majorum quamque minorum — stabilì di prendere il monastero sotto la propria defensio — la parola ed il significato corrispondono pienamente a quelli dei diplomi regi ed imperiali — affinchè nessuno osasse turbarlo e sempre rimanesse «in ipsorum istorum civium majorum seu minorum potestatis defensione».

Dato che il notaro Eurico dichiara di avere scritto questo decretum per invito dei capitanei dei valvassori e dei cives — per ammonitionem istorum capitaneorum et vavasorum et civium —: è chiaro che questi cives costituiscono una classe sociale distinta ed inferiore — dal momento che è ricordata per ultima — alle due prime nell'ordine politico: ma di autorità tale da aver diritto di cooperare con esse in affari di primaria importanza. Che anzi, dal documento appare in modo non dubbio che a prendere l'iniziativa furono proprio e soltanto i cives.

Nel documento — e l'osservazione vale anche per i documenti ricordati più avanti — civitas indica sempre il complesso delle abitazioni chiuse entro le mura: il monastero di S. Pietro, per es., è detto «extra murum predictae civitatis»; e un altro documento dello stesso anno e dello stesso luogo[683] specifica che un tal Uberto, ottimo milite, è civis Papiae urbis. Il significato di urbs non ha bisogno di spiegazioni; così come è sintomatico che il poeta bergamasco Mosè del Brolo, fiorito nella prima metà del secolo decimosecondo[684], chiami cives solo coloro che abitano entro le mura e urbana negotia tutti gli affari d'importanza[685].

Nè si può passar sotto silenzio — pur tralasciando tutti gli altri documenti in cui si ricordano cives — l'esempio, che ha con quello pavese bei punti di contatto, fornito dalla «Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani» scritta probabilmente verso la fine del 1106[686].

La vecchia chiesa di S. Geminiano di Modena minacciando rovina, l'ordo clericorum e l'universus eiusdem ecclesiae populus cominciano a discutere sui provvedimenti da prendersi.

Finalmente in tempo di sede vacante, cioè probabilmente dopo la morte del vescovo Benedetto nel 1099, per consiglio concorde così del clero, come dei cittadini e degli arcipreti di tutte le pievi rurali e dei militi della chiesa stessa — unito consilio non modo clericorum... sed et civium universarumque plebium prelatorum seu etiam eiusdem ecclesie militum — si decide la costruzione di una nuova chiesa.

Nel 1099 mutinenses cives et omnis populus danno principio alla nuova fabbrica. Nel 1106, sotto il vescovado di Dodone, la fabbrica del nuovo tempio è giunta a tal punto che vi si può trasportare il corpo di S. Geminiano.

Fissata la traslazione per il primo giorno di maggio se ne dà avviso non solo a tutta la diocesi ed alle «comprovintiales civitates» ma anche alle «adiacentes». Si raduna quindi in Modena un «maximum episcoporum concilium, clericorum, abbatum et monacorum, fitque congregatio militum, fit et conventus populorum utrisque sexus» come a memoria d'uomo non si era visto mai. Vi accorre anche «cum suo exercitu» la contessa Matilde.

Avvenuta la traslazione nasce una disputa abbastanza vivace fra i vescovi ed i cives perchè i presules desiderano revelare le reliquie del santo ed i cives autem et omnis populus ci si oppongono recisamente. Si ricorre alla contessa Matilde la quale si toglie d'imbarazzo consigliando di attendere la prossima venuta di Pasquale II; e giunto il papa nell'ottobre, per suo consiglio si procede all'apertura del tumulo dopo aver deputato alla custodia del corpo di S. Geminiano sex viros de ordine militum et bis senos de civibus obbligatisi prima con giuramento a custodirlo e salvarlo da ogni pericolo di violazione.

La città, dal punto di vista ecclesiastico, resulta dell'ordo clericorum e dell'universus eiusdem ecclesiae populuis e cioè degli ecclesiastici e dei laici viventi entro i suoi confini: ma di questi ultimi alla deliberazione effettiva con cui si decide la ricostruzione della chiesa, insieme con gli arcipreti del contado ed i vassalli del vescovado partecipano solo i cives; soltanto i cives hanno diritto di opporsi al parere dei prelati riguardo alle reliquie e solo i cives hanno l'onore di vegliarle e possono pretendere ed ottenere di essere in numero doppio di quello dei militi onde pareggiare col numero lo squilibrio della diversità di armamento e esser posti in pari grado con loro.

Eppure alla ricostruzione della chiesa non sono soltanto i cives, ma anche tutto il populus che partecipa e concorre.

Populus indica tutti i parrocchiani di una pieve, urbana o rustica che sia, maschi e femmine indistintamente — populi utriusque sexus — ma fra questi — nel primo caso, che è quello ora in esame — si distingue una classe speciale, la quale ha facoltà così energicamente assodate che anche nella decisione di affari di apparenza e di veste esterna prevalentemente religiosa — di sostanza non si può dire per l'intimo legame che univa la cattedrale alla città — non solo supera, ma esclude addirittura l'intervento di quegli altri che pure fanno parte integrante dell'identica ed unica istituzione, che li accomuna egualmente alla stessa chiesa, allo stesso fonte battesimale, allo stesso culto.

Cives sono i soli urbani: i suburbani costituiscono il rimanente del populus.

E della distinzione, della separazione anzi, fra gli uni e gli altri si ha anche la riprova.

I consoli di Bergamo, avendo deciso nel 1171[687] di erigere in borgo franco il castello di Romano nuovo, stabilirono che i burgensi dovessero fare «ostem, vardam, et laborem et tractum» secondo i loro precetti, pagare i dazî e le imposte solo quando li avrebbe pagati la città e godere di una libertà pari a quella di uno dei borghi di Bergamo: «ad modum burgi debent stare et esse et ita debent esse liberi ut unus ex burgis civitatis Bergomi».

Questi borghi sono quelli attaccati alle mura cittadine — i consoli, dice il documento, devono comandare a quelli di Romano nuovo sicuti hominibus suburbiorum suorum —; e il documento, accennando esplicitamente alla libertà dei borghi sorti presso le porte della città, fa risaltare in modo evidente che la città doveva godere una libertà diversa e, per conseguenza, maggiore: il limite fra i due regimi giuridici non poteva esser segnato che dalle mura.

Non si avverte, se non m'inganno, soluzione di continuità fra il più antico materiale epigrafico e quest'ultimo documento.

La conversione dei Langobardi al cattolicismo, favorita dalla condiscendente negligenza dei sacerdoti ariani, riconosciuta perfino da papa Gregorio I, fu rapida e grande: Autari — tanta era già la frequenza dei battesimi — proibì che i neonati fossero battezzati e a pochi decenni dall'invasione il cattolicismo penetra anche nella corte regia, con effetti deleterî per la costituzione langobarda. Il culto, come abbiamo veduto, legava con vincoli fortissimi gli adepti e li strappava allo Stato: chi, convertito, entrava nella comunità cristiana, entrava a viver la vita non soltanto religiosa, ma la vita civile, che si assommava in gran parte in quella religiosa, del popolo vinto e con l'entrarci dell'elemento germanico vincitore ne alzava il livello sociale; e con moto irresistibile spianava la via all'equiparazione nel campo del diritto pubblico. La decima che il nuovo convertito si obbligava con giuramento a pagare per sè e per i suoi successori, era per lui un obbligo volontario liberamente contratto: ma per quelli che venivano dopo di lui e che si trovavano obbligati per virtù del patto da lui giurato e da essi inconsapevolmente accettato con l'involontario ricevimento del battesimo nei primi anni della loro puerizia, assumeva l'aspetto di una vera e propria imposta facilitata nel pagamento, piuttosto che confermata nel diritto e apriva pian piano l'adito alla partecipazione di tutti i cittadini, di qualunque origine e di ogni nazionalità, agli oneri che gravavano sulla città: oneri, che avevano al momento della conquista un carattere in completa opposizione con la natura dei Langobardi e che dai Langobardi, nei primi tempi, certamente non furono sopportati, mentre poco tempo dopo si vedono gli habitatores tutti di varie città obbligati indistintamente a tali prestazioni ed oneri: difesa, costruzione e riparazione delle mura etc. etc. ripartite secondo il vecchio sistema romano e con una cooperazione dello Stato inconcepibile nella organizzazione germanica: segno innegabile di un predominio di concetti e sistemi proprî dei vinti e dai vincitori accolti e condivisi. Ed in tutti i rami della vita civile l'elemento romano assorbiva dentro di sè, trasformandolo ed infondendogli la propria civiltà e le proprie consuetudini, l'elemento germanico.

Artefice e fucina di questa trasformazione fu la città.

La città non perdette mai la sua preminenza sul territorio rurale. La sua importanza economica attraeva irresistibilmente i Langobardi sia che ancora conservassero la sors guadagnata con la vittoria, sia, ed ancor più, se l'avevano perduta e la sua importanza strategica aumentava rapidamente il livello sociale dei suoi abitanti, richiedendone la cooperazione nella difesa e nella guardia delle mura a cui l'esercito vero e proprio, mai molto numeroso ed in progressiva diminuzione per l'uso di combattere a cavallo, era del tutto insufficiente.

Rotari stesso parla della sculca come di un servizio che di poco differisce dal servizio militare vero e proprio[688]. E questa sculca, che i documenti chiamano, e giustamente, col suo bel nome romano di excubiae[689]; comprende ed indica quei varî servizi di riparazione e di guardia e di difesa delle mura che gli urbani continuavano a sostenere dal tempo romano e che ora, condivisi anche dai vincitori, vanno perdendo il carattere umiliante che loro era stato inflitto dai Goti. E così gli urbani, riacquistato il diritto alle armi, assurgono ad un grado elevato nella considerazione sociale e politica e formano anch'essi un esercito: l'esercito degli abitanti della città, dei cittadini — exercitum senensium civitatis, dice un documento del 730[690] — distinto dall'esercito formato da quegli altri che abitano nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla città.

Ma non manca, però, una vigorosa azione germanica la quale con forza ed indirizzo prevalentemente negativo in parte non piccola distrusse, in parte erose ed in parte trasformò la costituzione della città, per modo che quella che ne resultò se fu meno lontana dall'antico municipio romano che dal rude gau barbarico, ebbe natura, funzioni, caratteri ed elementi tutti suoi proprî.

Nella costituzione langobarda anche quando, conquistata l'Italia, il potere regio, sotto l'esempio e l'azione del diritto romano e della Chiesa, si fu affermato vigorosamente sui gruppi famigliari e gentilizi ed ebbe sostituito pene pubbliche ed irrogate d'autorità pubblica alle vetuste pene private, permane e si conserva il criterio barbarico per il quale la convivenza sociale piuttosto che dall'azione regolatrice di un potere centrale, è assicurata dalla pace intervenuta fra i gruppi parentali, in seguito alla coesione spontanea a scopo di difesa e di conquista da cui ebbe origine lo Stato; e per il quale la violazione del diritto è considerata reato nei rispetti della collettività in quanto, riaccendendo uno stato di guerra e di inimicizia fra i nuclei che la compongono, perturba questa pace.

Sulla considerazione degli elementi intrinseci del reato (che si fa strada a stento e scarsamente, appena per qualcuno dei più generali, quale l'elemento subiettivo ed individuale) continua a prevalere la considerazione degli elementi oggettivi ed esterni: il danno alla pace pubblica ed il danno alla parte lesa. E così, mentre dalle composizioni private stabilite per convenzione volontaria delle parti nasce il guidrigildo, commisurato sullo stato e la qualità della persona e completato dal minuto formalismo delle disposizioni penali; così entro la protezione generale che si stende su tutto e su tutti si disegna un'altra protezione particolare che il re, per mezzo del suo banno, concede in modo e misura variabili a persone ed a luoghi, proporzionandola, nel primo caso, alla loro condizione, nel secondo alla loro importanza. La prima è il mundio; la seconda è la pace.

Questa pace è tutta germanica.

Quando l'Impero romano raggiunse il massimo splendore, una pace immensa e maestosa ne illuminava l'estesissimo territorio dove il diritto e la giustizia dominavano sovrani, di contro alle tenebrose regioni barbariche, turbate di discordie e di stragi nelle perenni guerre interne. E sorse un vero e proprio culto per questa immensa romanae pacis majestas[691] che formò dal secondo secolo dopo Cristo in poi, il substrato di tutti i pensieri politici nell'orbe romano[692] e che culminava nel concetto di cittadinanza, per la quale il civis romanus, soggetto delle più ampie ed elevate facoltà giuridiche, emergeva su tutto e su tutti nel vasto dominio soggetto a Roma e retto dal suo diritto.

Invece la pace di cui il re langobardo protegge la città è l'esponente della mancanza di unità di criterî giuridici e di impotenza di applicazione dei medesimi, per la quale il diritto, non applicato ovunque con gli stessi criterî e con lo stesso vigore, forma quà e là entro i confini dello Stato delle oasi privilegiate. Fra queste tiene il primo posto la città. La città, che era stata anche al tempo romano l'unica circoscrizione conosciuta, apparve sino dai primordi della conquista come l'unica base del governo locale. E poichè così per le contingenze della difesa presente come per le tradizioni e le consuetudini dell'antico tempo[693], si chiudeva nelle mura, si sviluppò un diritto di cittadinanza ristretto al solo centro murato e le cui facoltà, riservate esclusivamente a coloro che vivevano entro le mura, non si irradiarono al di là del suburbio ed ogni città fu centro e termine di una cittadinanza ed in ognuna civis fu solo l'urbanus.

E siccome lo Stato barbarico era incapace di coordinare le varie energie locali in modo da fonderle in un unico e saldo organismo, come aveva fatto lo Stato romano; questo ristretto sistema di cittadinanza si affermò con continuo e crescente vigore nella costituzione politica e vi rappresentò e costituì una vera e propria classe sociale suscettibile anche di gradazioni interne, distinta da tutte le altre, di fronte alle quali, anzi, conquistò una posizione di indiscussa egemonia.

A Bergamo i cives, l'abbiamo veduto or ora, son chiamati a decidere delle questioni più gravi insieme con i nobiles ed i sapientes; a Modena, a Milano, a Pavia nel secolo decimoprimo, distinti in majores e minores, contemperano l'azione dei capitanei e dei valvassori e il movimento toccò in breve il suo culmine, chè con i Comuni il diritto, che si può chiamare urbano, e che anticamente era stato il primo e meno elevato gradino del diritto di cittadinanza, fu fine e termine a sè stesso e il paese resultò formato di tante ed autonome città senz'altro vincolo comune e reciproco che le ideologiche costruzioni della monarchia e dell'Impero.