La frequenza dei fedeli presso queste chiese fu tanta che il vescovo, oltre a recarvisi varie volte all'anno insieme con tutto il clero, fu costretto a stabilire un turno settimanale fra i sacerdoti della cattedrale perchè ve ne fosse sempre qualcuno ad assisterli e guidarli nella recitazione delle preghiere e dei salmi[516].
A Milano, fino dal secolo nono si ha traccia di decomani[517].
La forma decomanus, degomanus e dogmanus è da considerare come una varietà derivata dalla pratica di acconciare a foggia latina le voci vernacole e dalla consuetudine di scriverle secondo la ragione del suono, ossia secondo che erano pronunziate volgarmente, della parola ebdogmanus e dogmanus, che si trova anche in altri documenti[518]. E questa parola dogmanus, a sua volta, è una pretta scorciatura della voce hebdogmanus nella quale degenerò, conformemente all'indole del dialetto lombardo, la più comune e latina hebdogmadarius e hebdomadarius.
I decomani, ossia gli ebdomadarii, milanesi originariamente erano dei sacerdoti della chiesa cattedrale deputati per una settimana, come dice il loro nome, ad officiare una determinata chiesa; ma più tardi, per l'aumentare della frequenza dei fedeli presso le chiese preferite, l'arcivescovo fu indotto a deputarvi degli ecclesiastici che vi risiedessero in permanenza in modo stabile e fisso.
Il più antico esempio di questo mutamento ci è offerto dalla chiesa di S. Ambrogio.
Verso la metà del secolo ottavo il clero milanese, affaticato dal servizio che doveva prestare presso la cella di questo santo — diutius laborantibus in eadem ecclesia — domandò all'arcivescovo di nominarvi ed istituirvi un apposito monastero di monaci che di continuo e pubblicamente vi celebrassero gli uffizî e le laudi — ante sancta corpora continuatim indifferenter ac publice officia et divinas laudes concelebrent — e l'arcivescovo li accontentò con un diploma dell'anno 789[519].
I monaci ebbero in tal modo alcune facoltà che nè il custode Forte, a cui prima era affidata la chiesa, nè alcun altro custode di chiesa privata aveva. Esse erano di tale entità da trasformare il primitivo e modesto oratorio privato — cella — in una chiesa fornita di facoltà tali da meritare la qualifica di ecclesia[520], propria delle sole pievi, pur senza trasformarne il carattere in una vera e propria pieve.
Poichè dall'anno 789 — in cui l'arcivescovo institui il monastero — all'anno 864, nel quale sono ricordati i decomani officiales della chiesa di S. Ambrogio, non avvenne di sicuro (come si rileva da un documento di cui ci occuperemo ben presto) alcun cambiamento presso di essa, si ha fondata ragione di ritenere che i preti decumani di cui si parla nel secondo documento sieno i monaci ai quali vennero concessi col primo speciali facoltà. Ed in tal caso, siccome il testamento di prete Gregorio non accenna a differenza alcuna fra i decumani delle varie chiese che ricorda; la concessione, fatta dall'arcivescovo Pietro, di celebrare pubblicamente e di continuo gli uffizi e le laudi, può esser presa come punto di base e di partenza per determinare l'ufficiatura propria dei decumani.
Si è accennato ad un documento concernente la chiesa di S. Ambrogio.
Con esso l'abate ottenne dall'arcivescovo Tadone che alcuni sacerdoti, che, poco prima per sua utilità, aveva raccolti e collocati presso la chiesa per celebrarvi i maggiori ufficî del culto fossero annoverati nel consorzio dei sacerdoti cittadini[521]. Ai monaci si aggiunsero, dunque, dei preti esclusivamente incaricati dell'officiatura; l'officiatura stessa si estese fino alla celebrazione della messa cantata ed i preti furono ascritti all'ordo della cattedrale.
I privilegi speciali concessi ai preti istituiti dall'abate nel monastero di S. Ambrogio presso la sua chiesa, concernono due obietti distinti: le persone di questi preti e le loro facoltà liturgiche.
Essi ottennero di essere annoverati nella congregazione dei preti cittadini per una concessione eccezionale dell'arcivescovo in conseguenza degli speciali ufficî del culto che furono autorizzati a compiere e che erano ben differenti da quelli dei monaci, ai quali, appunto perchè ritenuti non idonei, furono aggiunti.
Per la celebrazione dei maggiori ufficî del culto non era meno necessaria della capacità dell'officiante (che doveva aver raggiunto il presbiterato) la capacità del luogo, che doveva essere chiesa pievana; e la prima era subordinata alla seconda per modo che solo i preti di una chiesa pievana potevano compierli.
In virtù della concessione dell'arcivescovo Tadone la chiesa di S. Ambrogio fu equiparata per certe parti della liturgia alla pieve cittadina ed i suoi sacerdoti nel compierle furono equiparati ai sacerdoti della cattedrale: ed una volta equiparati venne naturale conseguenza che fossero loro aggregati.
Questa concessione è dell'866. Un documento di due anni prima, cioè dell'864, ricorda i decomani officiales di varie chiese cominciando da quella di S. Ambrogio e nell'atto stesso l'autore ha cura di specificare che fa parte dell'ordo della santa chiesa milanese. Dunque in quest'anno gli officiales decomani di Sant'Ambrogio non emergevano per alcun verso di fronte ai decumani delle chiese di S. Valeria, di S. Nabore e di S. Vittore e, al pari di essi, non facevan parte del clero maggiore. Anzi si può dire qualche cosa di più: quei preti che col diploma arcivescovile vengono aggregati al clero cittadino non sono mai stati nè mai divengono officiales decomani: Berengario I nel suo diploma del 2 decembre 894 ricorda i preti distintamente dai monaci che son detti ufficiali — presbiteris ATQVE officialibus S. Ambrosii[522]. Ed anche in seguito gli uni furono distinti dagli altri pure nella gestione patrimoniale affidata ai soli monaci.
È evidente che i decumani delle altre chiese, a cominciare dai monaci stessi della chiesa ambrosiana, non ebbero mai i privilegi concessi dal diploma tadoniano e si trovarono tutti nell'identica posizione.
Decumani s'incontrano anche a Parma[523] e a Monza[524]; e se in quest'ultima città, forse, furono istituiti a somiglianza ed imitazione della metropoli lombarda — ciò che, del resto, è tutt'altro che sicuro, perchè, fra l'altro, in essa si seguì il rito romano e non quello ambrosiano —; il trovarli a Parma esclude che le chiese decumane sieno una caratteristica di Milano e fa pensare che come la causa prima della loro origine e, cioè, il culto dei santi, fu diffusa dovunque, anche altrove sieno sorti eguali resultati, se pure indicati con nome diverso.
Carlo il Grosso in un diploma dell'883 alla chiesa di Bergamo ricorda tre specie di chiese: plebane, cardinali e private — ecclesiis baptismalibus aut CARDINALIBUS seu oraculis[525].
Le chiese cardinali sono nettamente distinte dalle chiese battesimali: la particella disgiuntiva aut è così evidente che non richiederebbe nemmeno la conferma dell'altro diploma, pure di Carlo il Grosso, alla chiesa di Piacenza, nel quale accanto alle pievi dell'episcopato si menzionano le chiese cardinali della città — ecclesiis baptismalibus seu quae intra predictam cardinales habentur[526] — e quella, ancor più esplicita, offerta dal diploma di Ugo e Lotario al vescovo di Pavia[527], in cui si parla di cappelle cardinali — omnes cardinales capellas —.
Se erano cappelle non potevano essere pievi.
D'altronde, mentre erano prive delle speciali facoltà di cui godevano le pievi, la qualifica speciale di cardinales le distingue pure dalle altre cappelle ed oratori. Cardinalis è ciò che spetta, che appartiene, che è in un qualche modo direttamente o strettamente legato, vincolato al cardo. Nell'alto medio evo con il nome di cardo si è indicata solo ed esclusivamente la chiesa plebana della città[528]; dunque la qualifica di cardinales indica che le chiese qualificate con tal nome si trovavano in un rapporto più intimo che le altre con la cattedrale.
Siamo proprio nel caso delle chiese decumane di Milano e di Parma, di cui si può, per mezzo di queste, conoscere il lato di maggiore rilevanza per noi.
Il diploma di Carlo il Grosso parla di chiese cardinali intra civitatem. Quest'espressione indica romanamente anche nel caso presente il territorio urbano e suburbano insieme. Lo dimostra il can. 56 del concilio di Meaux dell'845 con cui si impone ai vescovi di ordinare canonicamente i titoli cardinali costituiti nelle città e nei suburbii — titulos cardinales IN URBIBUS ET SUBURBIIS constitutos —. Siccome è inammissibile che il concilio volesse intendere con questa disposizione di imporre ai vescovi il rispetto e l'osservanza delle norme della chiesa e dei dettami della giustizia solo per le chiese cittadine e suburbane, lasciando loro facoltà di agire disonestamente e simoniacamente per le chiese cardinali rurali; è chiaro che chiese cardinali — tituli cardinales — esistettero solo nella città e nel suburbio.
Costituirono, dunque, una peculiarità della pieve cittadina.
Anche a Vercelli si trovano chiese cardinali, ma non in tutte le città furon chiamate con lo stesso nome[529]: a Lucca, dove la chiesa matrice della città è detta sedes[530], furon dette sedales[531], a Verona semplicemente tituli e titularii gli officianti[532]; del nome che ebbero in altre città, se pur l'ebbero, non ci rimangon documenti che ci dieno notizia, mentre ci offrono elementi sufficienti per individuarle[533].
Queste chiese si distinsero da tutte le altre perchè tennero ad un tempo della pieve e della cappella. Nei giorni feriali vi si celebrarono da appositi ecclesiastici le messe piane e le altre orazioni minori con la partecipazione del popolo[534] mentre fino ad allora questo non era lecito che nella cattedrale e dal clero di essa. E si iniziò così un'ampia trasformazione che introdusse nella costituzione della chiesa la parrocchia a tipo moderno, priva del fonte battesimale e delle maggiori prerogative delle antiche chiese matrici, e che dette alla città quelle cappelle che formarono tanta parte della sua ossatura nell'epoca comunale.
Cominciarono a formarsi sul finire del secolo ottavo, come è dimostrato dal documento del 789, che se ne può considerare come il primo esempio perchè S. Ambrogio fu il santo più venerato di Milano[535] e Milano fu sempre e in ogni campo la prima fra tutte le città del territorio lombardo-tosco; e già agli albori del successivo erano largamente diffuse.
Esse ebbero anche altre peculiarità, ma di queste sarà opportuno parlare dopo avere almeno accennato alcuni altri elementi generali della pieve.
Il clero nei primi tempi della Chiesa riconosciuta viveva intorno al suo antistite, in qualche raro caso — e mai per lungo tempo[536] — riunito insieme nel modo in cui vissero più tardi i canonici[537], in generale con un sistema di vita meno rigidamente regolato; e lo assisteva nelle cerimonie del culto e nell'amministrazione dei sacramenti, recandosi per tal fine quà e là per la diocesi, secondo il bisogno, finchè, stabilite le pievi nei capoluoghi dei singoli pagi, fu in gran parte assegnato in modo fisso a ciascuna di esse ed intorno al vescovo ne rimase solo un esiguo numero.
Anche in questo la Chiesa fu fedele al suo sistema ed al suo programma di assimilare l'ordinamento civile romano. La città aveva i suoi magistrati, il suo ordo: la chiesa della città ebbe il clero disposto ad immagine di essa[538] e chiamato con lo stesso nome di ordo[539] che continua ininterrotto nel medio evo ed origina il termine di ordinarii, ordinarii cardinales[540]. E come il regime municipale ebbe per pernio la città e fu caratterizzato da un sistema urbano accentratissimo[541], così la città fu la cellula anche del nuovo organismo ecclesiastico ed in questo pure emerse una tendenza accentratrice che sopravvisse dovunque all'organizzazione civile romana[542] ed in qualche caso si mantenne inalterata per parecchi secoli. Il principio, per esempio, che per esser eletto a capo di una chiesa bisognava avervi percorso tutti i gradi fino dall'inizio[543], lo si trova in pieno vigore a Milano nel secolo decimosecondo[544] quantunque le condizioni fossero profondamente diverse, essendosi formata una nuova classe di ecclesiastici cittadini.
Originariamente, infatti, il clero cittadino era formato esclusivamente dagli ecclesiastici che officiavano la cattedrale. Quelli a cui era affidata la custodia delle cappelle e degli oratori, onde, appunto, il loro nome di custodes, e che erano, di solito, dei semplici chierici, quantunque qualche volta potessero essere anche preti e diaconi e magari occupare una posizione sociale elevata[545], non potevano compiere presso la loro chiesa, come già si è detto, alcun ufficio liturgico.
Più tardi, creati i decumani[546] per togliere agli ordinarii il carico del ministerio quotidiano presso altre chiese della città; questi risiedettero presso la propria chiesa ed ebbero una competenza rituale proporzionata al carattere della chiesa di cui era loro affidata la speciale officiatura. E perciò, in quanto non appartenevano alla cattedrale non furono aggiunti al clero di essa; ma poichè le loro chiese si trovavano entro il perimetro della chiesa della città[547] e le loro facoltà di officiatura erano ben maggiori di quelle dei custodi degli oratorî privati; costituirono una classe intermedia che fu detta ordo minor per distinguerla dall'ordo major della cattedrale e dal reliquo clero della città[548].
Gli ordinarii cardinales comprendevano tre ordini: preti, diaconi e suddiaconi[549]; i decumani, in ragione delle loro attribuzioni, erano tutti preti[550] e, quantunque sparsi nelle varie chiese della città, costituirono anch'essi una congregazione, alla quale, a Milano, fino dal secolo nono è a capo un primicerio[551], che continua a risiedere nella stessa chiesa di cui è officiale[552] pure quando, qualche tempo dopo, non volendosi aumentare il numero degli ordinarii[553], furono istituiti dei decumani anche presso la cattedrale[554]: riprova non dubbia che l'origine loro è dovuta ad una spinta che muove dall'elemento laico che vive nella città e non dall'elemento ecclesiastico che fa capo alla pieve cittadina. L'arcivescovo Ariberto, fondando nel 1042 la loro canonica[555] li chiama peregrini appunto perchè di fronte agli ordinarii, che nella metropolitana erano a casa loro, i decumani stavano come ospiti e pellegrini tanto è vero che nel compiere le funzioni sacre stavano fuori del coro, che era la parte della chiesa riservata al clero officiante[556].
L'ordo si distingueva e quasi si contrapponeva all'elemento laico, identicamente a quanto avveniva nella costituzione civile, che era stata tenuta a modello[557], ma viveva con essa in stretta unione.
Per l'ordinazione degli ecclesiastici tutti, dal più umile chierico all'arcivescovo, era necessario l'assenso dei laici[558], il quale, dice S. Agostino[559], doveva manifestarsi secondo la consuetudine della Chiesa: consuetudine, che, come già si è avuto occasione di accennare, variava da luogo a luogo.
Nella nostra Italia dove lo Stato, per ragioni prevalentemente finanziarie, riconobbe nelle minori circoscrizioni una consistenza distinta da quella del capoluogo, l'autorità del vescovo, contrariamente a quanto avveniva nei paesi franco-germanici[560], fu limitata al punto che nelle chiese rurali non poteva esser ordinato un ecclesiastico che già non vi fosse appartenuto[561]; ma, in compenso, il diritto di partecipare all'elezione del vescovo, che, in virtù del principio che chi a tutti è preposto da tutti deve essere eletto[562], sarebbe spettato a tutti i diocesani, fu ristretto ai soli componenti della pieve cittadina[563].
E accanto a questa indipendenza del gruppo vicinale della città dal resto della diocesi è opportuno accennare subito quella di cui godeva di fronte allo Stato.
La Chiesa, scioltasi, quando in Italia si costituì il regno ariano dei Goti, dai legami che l'avevano fino ad allora tenuta avvinta all'Impero, fu libera nei suoi rapporti religiosi e, quando vennero i Langobardi, ariani anch'essi e venuti come nemici dichiarati di Roma e dell'Impero, svolse la sua attività secondo i principi costituzionali conseguiti anteriormente[564]; ed anche in seguito, quando si furono convertiti al cattolicesimo ed i loro re mirarono a favorire, per fini politici, la nuova religione, permase tuttavia la libertà dell'elezione[565]: libertà, anche questa, che mancava nei paesi franco-germanici[566]. Sopraffatti i Langobardi, conquistata l'Italia e rinnovato l'antico Impero, Carlo M. credette di attuare anche in Italia il suo sistema, che continuava quello dei Cesari romani, di far degli organi della Chiesa organi dello Stato, ma l'elezione del vescovo continuò a spettare unicamente ed esclusivamente a coloro che facevan parte della pieve cittadina[567].
La città, dunque, anche per questo lato emerse di fronte alla diocesi ed a tutte le altre pievi.
Naturalmente l'intervento dei laici non si avverava sempre nè nello stesso modo. La designazione, che era la parte sostanziale dell'elezione, spettava a tutti, laici ed ecclesiastici, sebbene non nella stessa proporzione. Le formule ed i documenti ecclesiastici dall'epoca romana[568] all'alto medio evo, sono concordi[569] nel graduare questo diritto per modo che dopo una logica preminenza del clero (ritenuto più idoneo a giudicare delle attitudini dell'eligendo nel disimpegno delle sue mansioni principali[570]) è fatta larga parte all'autorità delle classi più elevate, riservando agli strati più bassi una facoltà prevalentemente negativa che consiste quasi sempre in un semplice atto di presenza. Dal decretum in cui veniva raccolta la documentazione dell'avvenuta elezione[571] si vede chiaro che il predominio del clero era tutt'altro che assoluto: non di rado era equiparato e sorpassato da quello dei seniores[572], dei nobiles[573] e qualche volta anche dall'impetuoso prorompere della turba dei fedeli[574].
La consacrazione, come atto esclusivamente liturgico, era compiuta dai soli ecclesiastici[575]; ma anch'essa offre un lato degno di rilievo nei riguardi della costituzione cittadina in quanto che, sorte le chiese cardinali, per la loro speciale natura occorse una speciale consacrazione. Una testimonianza lucchese a proposito della natura e della qualità di una chiesa dichiara che il vescovo l'ordinava come le altre chiese sedali — sicut alias ecclesias sedales —[576]. Mentre, invece, la designazione del titolare avveniva nello stesso modo che per la pieve[577] fatto solo eccezione di una tendenza a restringerla a coloro ai cui bisogni prevalentemente serviva, la quale si accentua e si fissa solo dopo il secolo nono.
E ancor più intimi erano i rapporti fra ecclesiastici e laici nel campo patrimoniale. Al loro sostentamento si provvide per parecchi secoli con una mensurna divisio prelevata dalla cassa comune della comunità formata col contributo di tutti[578]. Tale contributo originariamente volontario si trasformò ben presto in obbligatorio per gli sforzi tenaci del clero favorito dalla posizione preminente del pontefice in Italia, tanto che, quantunque lo Stato tentasse ripetute volte di opporvisi[579], verso la metà del quinto secolo erano già stabiliti appositi giorni per queste collette — dies collectarum — che essendo fruttuosissime all'incremento della Chiesa si ritenne bene di render perpetue[580]; e per assicurarsele in modo sempre più certo si introdusse anche il sistema di obbligare i fedeli a giurare di osservare questo precetto[581].
Alla fine del secolo sesto queste collette erano regolarmente diffuse: Gregorio I parla come di cosa normale della «collecta facta inter civitatis januensis habitatores» in una lettera del 599 al vescovo di Genova Costanzo che invita ad esonerarne un vecchio povero e cieco di nome Filagrio[582].
Genova allora non faceva parte del regno langobardo; ma anche in esso i fedeli corrispondevano alla chiesa il loro contributo annuale, il quale costituiva un obbligo di sola coscenza, di natura esclusivamente religiosa e privo di ogni riconoscimento da parte dello Stato.
La misura in cui si pagava corrispondeva ad una proporzione largamente in uso nell'antico sistema fiscale romano di cui avevan conservata ininterrotta ed immutata la tradizione gli scrittori ecclesiastici[583] ed a una non meno antica consuetudine rimasta inalterata negli usi civili[584] e si conguagliava alla decima parte dei proventi.
Di quì il nome di decima; ma questo nome, quantunque non sconosciuto in Italia[585], ebbe però la maggiore diffusione al tempo dei Franchi, chè le cose cambiarono con loro e cambiarono profondamente: non già perchè essa sia sparita o perchè il nuovo Stato, essendo confessionale, considerò come doveri pubblici i principali obblighi del credente — e fra questi la collecta — e subordinò i diritti civili e politici al soddisfacimento di quelli — ciò che avrebbe segnato solo un progressivo e, magari, naturale svolgimento — quanto e sopratutto perchè con essi fu introdotto un nuovo e tutt'affatto diverso istituto, il quale si unì e si confuse con la vetusta collecta italiana e ne perturbò profondamente la funzione ed il sistema e ne sostituì anche il nome.
Carlo Martello nella necessità di costituire un nerbo di cavalleria capace di far fronte alle mobilissime schiere degli arabi che premevano minacciosi al confine orientale, non potendosi valere di terre del fisco perchè depauperato dalle pazze prodigalità dei suoi antecessori; mise la mano sulle terre delle chiese e le distribuì ai privati con concessioni revocabili il cui scopo principale era l'obbligo di mantenere e fornire un proporzionato numero di cavalli e di cavalieri.
Dopo di lui la Chiesa non volendo rinunziare alle terre confiscatile, nè lo Stato alla facoltà che vi esercitava, nè i concessionari al loro godimento; sotto la minaccia di una nuova invasione, si venne ad un contemperamento delle varie tendenze, il quale originò un nuovo istituto giuridico.
Quest'istituto fu il beneficio.
Con esso le Chiese conservarono la proprietà delle terre tolte loro, il re la facoltà di disporne con concessioni non oltrepassanti al massimo la vita del concessionario; e quest'ultimo, che delle terre stesse aveva il godimento per volontà del re e per opera della chiesa, fu obbligato a corrispondere al primo un proporzionato servizio militare ed a pagare annualmente alla seconda un censo in denaro di un solido d'argento per ogni manso ed un contributo in natura fissato nella decima e nona parte dei frutti ed a concorrere in modo equo al restauro della chiesa stessa in caso di bisogno[586].
L'assetto definitivo il beneficio lo ricevette da Carlo Magno col capitolare aristallense del 779.
E questo, dopo l'approvazione della dieta langobarda, passò anche in Italia; quantunque con una clausola — si exinde usque nunc ad partem ecclesiae decima et nona exivit[587] — che ne mostra tutto il carattere esotico che essa aveva per l'Italia e che, in conclusione, nei rispetti del passato ne annullava lo spirito perchè l'applicava solo nei casi nei quali il concessionario di un fondo ecclesiastico corrispondeva già la nona e la decima parte dei frutti: ciò che non poteva essere avvenuto che per scambievole convenzione privata, non avendo avuto luogo in Italia alcuna confisca di terre ecclesiastiche.
E più tardi il capitolare italico ritorna sull'argomento imponendo ai conti ed ai fedeli tutti che chiunque aveva in beneficio terre di una chiesa doveva corrispondere alla chiesa stessa regolarmente e completamente le decime e le none e concorrere secondo il bisogno e la possibilità alla sua restaurazione — ut quicunque de rebus æcclesiæ beneficia habent pleniter nonas et decimas ad ipsas ecclesias donent.... et iuxta possibilitatem et quando necessitas exigit de opera ad ipsas ecclesias restaurandas adiutorium faciant —[588].
E anche Lodovico il Pio, alla sua volta, insistè sull'uno e sull'altro obbligo, aggiungendo una forte pena in caso di inadempienza, per ricordare ai renitenti che avrebbero finito col perdere il beneficio — et insuper bannum nostrum solvat, ut ita castigatus caveat, ne sæpius iterando beneficium amittat —[589].
Con questo l'antica collecta italiana non cessò di esistere nè fu messa da parte. I vescovi langobardi nel capitolare concordato l'anno successivo o poco dopo al capitolare aristallense, ebbero caro di fare inserire la disposizione che ciascuno dovesse pagare alla pieve secondo il costume e la sacra consuetudine: — De decimis. Ut unusquisque suam decimam ad ecclesiam offerat sicut mos vel sacra consuetudo esse dinoscitur[590]. —
E, più tardi, Lotario stabilì per legge la procedura da seguire per facilitarne la riscossione e renderne obbligatorio il pagamento[591].
La decima franca, quale è configurata dai capitolari, è, dunque, un diritto reale che nasce ex iure per esplicita disposizione di legge a favore di una chiesa sui beni di essa concessi dal re in beneficio; nasce simultaneamente con gli altri obblighi che la legge addossa al concessionario ed è uno degli elementi da cui resulta lo speciale istituto del beneficio.
La decima italiana, invece, originata da un volontario contributo dei fedeli, trasformato in seguito dalla Chiesa in obbligo di coscenza rinvigorito dal giuramento e consolidato nella misura, è dovuto ad una sola chiesa — la pieve — ed ha carattere e natura esclusivamente personale in quanto che investe la persona del parrocchiano, il quale appunto e soltanto per questa sua qualità, è tenuto a conferire alla pieve, ed alla sua pieve soltanto[592], la decima parte dei suoi proventi e questo suo contributo è, insieme con altri e minori obblighi della stessa natura, il titolo che gli dà diritto all'assistenza religiosa ed all'esercizio delle facoltà proprie del parrocchiano.
Fra questi altri obblighi si deve ricordar per primo il rifacimento e la riparazione degli edifici del culto perchè sebbene la Chiesa abbia stabilito fin da antichissimo tempo che si dovesse provvedere con la quarta parte dei redditi e delle oblazioni; sia per la difficoltà della trasformazione delle offerte in natura sia per l'analogia con l'obbligo imposto ai concessionarî di benefici ecclesiastici, sia per altra ragione, le fonti italiane del tempo franco — e si rimettono sempre ad antica consuetudine[593] — la ricordano separatamente. Ciò che attesta anche per questo lato quell'autonomia di formazione e di sviluppo, di cui già si è avuto occasione di far parola.
La stessa trasformazione della collecta da volontaria a obbligatoria subì quella parte di oblazioni che i fedeli facevano in momenti di maggiore solennità ed importanza e cioè il battesimo, il matrimonio, e la morte[594]. Anzi fu facilitata dalla natura di fatto straordinario che ognuno di questi momenti segnava nella vita di ciascun individuo; come dalla necessità in cui si trovò la chiesa di proibire le grandi agapi, riannodantesi ad antichissimi usi pagani, che si tenevano in chiesa per solennizzare questi avvenimenti e che, accolte da prima perchè accumunando ricchi e poveri rispondevano ai sentimenti dell'uguaglianza e della carità, eran divenute ben presto causa di inconvenienti e di disordini[595]. I banchetti in chiesa furon proibiti ed una parte della somma che prima essi richiedevano devoluta alla chiesa.
Queste oblazioni assunsero così l'aspetto e la natura di una vera e propria tassa — diritti di stola — corrisposta per un determinato servizio e siccome l'unica chiesa autorizzata all'esercizio del culto era la pieve conversero tutte a suo favore aggiungendosi agli altri obblighi del parrocchiano e rinsaldarono anche per questo lato gli stretti vincoli che lo univano alla sua chiesa.
Accanto ed insieme con queste oblazioni c'erano, poi, anche tutte le altre che la pietà dei fedeli offriva alla chiesa di sua spontanea volontà e anche queste, naturalmente, spettavano tutte alla sola pieve.
Sorte le chiese cardinali, le quali avevano una speciale officiatura per la quale, fatta eccezione di speciali giorni, vi potevano esser celebrate le messe e compiuti i servizi e gli uffici divini: ed essendo sorte per il culto speciale e straordinario che i fedeli professavano per alcuni santi; nacque un contrasto fra i diritti della pieve e la volontà dei fedeli. Contrasto talvolta sanato dall'esplicito intervento del vescovo e nella più gran parte delle volte causa ed origine prima dei conflitti numerosi fra i canonici della chiesa cattedrale e gli officianti delle chiese più frequentate delle varie città.
Esempio del primo caso è il diploma tadoniano, già tante volte ricordato, a favore del monastero di S. Ambrogio.
Con esso l'arcivescovo non si limita a confermare le donazioni di terre e di immobili che il monastero stesso aveva ricevuto in passato o avrebbe ricevuto nell'avvenire — quicquid in iamdicta ecclesia S. Ambrosii..... collatum fuerit — come nel diploma dell'arcivescovo Pietro dell'anno 789; ma concede anche la facoltà di ricevere tutte le oblazioni che dai fedeli fossero comunque offerte: CONCEDIMUS atque confirmamus.... OMNES OBLATIONES que a Cristifidelibus... quoquomodo a majoribus five a minoribus delate fuerint, omnesque res omnesque possessiones ibidem collatas etc.[596]. E la concessione di queste oblazioni è ritenuta di maggior importanza della conferma del possesso dei beni perchè è fatta precedere.
In generale, però, alle chiese cardinali era lasciata solo una parte delle oblazioni, riservandone il rimanente al clero della cattedrale il quale aveva diritto anche ad un gran pranzo e ad altri minori atti di ossequio, quando vi si recava collettivamente ed in gran pompa nella festa del santo a compiervi l'ufficiatura solenne[597].
Decime ed oblazioni non erano, però, i soli proventi della Chiesa.
Quantunque nella Chiesa di Roma fino al secolo sesto — a concorde testimonianza di Teodoro lettore e del Liber Pontificalis — si sia avuto per sistema di non tenere altri immobili che quelli strettamente necessarî all'esercizio del culto, vendendo le terre e le case donate e distribuendone il ricavato fra la chiesa, il vescovo e il clero; tale sistema o fu esclusivo della Chiesa di Roma o non durò molto a lungo; e, comunque, il problema dell'assetto giuridico della proprietà immobiliare della pieve non si pone per gli edifici del culto diversamente che per gli altri immobili.
Divenuto il cristianesimo religione ufficiale dello Stato — chè l'anteriore ed incerta condizione giuridica[598] non c'interessa — lo Stato ebbe nella nuova religione quell'ingerenza che aveva prima esercitato sugli altri culti e che segnava quasi il correspettivo della protezione accordatale e della posizione di privilegio fattale, ed i templi ed i loro beni furon considerati come pubblici e tutelati con norme particolari, in continuazione precisa del sistema tenuto con i culti anteriori — fatta eccezione, tuttavia, di un punto speciale che è proprio quello che c'interessa.
Anteriormente fra i numerosi culti tollerati nell'Impero il maggior numero di facoltà e di diritti fu concesso solo ad alcuni di massima importanza, ai quali fu concessa anche la testamentifactio passiva; e titolare di tali diritti fu istituito il tempio nel quale ciascuna di queste divinità era maggiormente e per antonomasia venerata[599].
In seguito, colla religione cattolica, nella necessità di contemperare il rispetto all'unità della Chiesa con le ragionevoli esigenze locali dei fedeli e rendere agevole il funzionamento delle proprietà immobiliari, si andò formando una prassi, riconosciuta e completata poi dalle leggi, per cui erede dei beni per volontà di testatore o in forza di legge devoluti alla chiesa, fu la chiesa del luogo del de cuius[600]; e siccome la Chiesa si era insediata e organizzata sulle basi dell'organizzazione pubblica romana e con essa si trovava quindi in piena armonia; e la sua unità di organizzazione fu la pieve: così la pieve, impersonata dalla sua chiesa, ebbe tutte le facoltà di una vera e propria persona giuridica.
Caduto l'impero romano, sopraffatti i Goti e disfatti i bizantini; con i Langobardi cessò ogni diritto dello Stato all'ingerenza nell'amministrazione della Chiesa ed ogni pieve fu libera nella sua organizzazione interna.
E questa presenta due speciali elementi: uno nei rispetti della pieve in generale, sia urbana che rustica, l'altra nei soli riguardi della prima.
L'una si è che cessata l'ingerenza dello Stato, lontano e non ancora completamente assodato nè affermato rigidamente come più tardi avvenne, il diritto di intervento dell'autorità pontificale, riconosciuta anche dalla legge — ciò che sta a provare anche qui una vera e forte resistenza di usi anteriori, contro i quali urtarono inutilmente i sistemi franchi — l'autonomia finanziaria della pieve dall'episcopato[601]; autonomia che da documenti di ogni parte del territorio langobardo ci è dimostrata non minore nei rispetti dell'elezione dell'arciprete e delle altre mansioni in cui partecipava l'elemento laico[602]; avveratasi con l'invasione langobarda una tendenza a restringersi entro la pieve ed i propri correligionarî; la comunità cristiana raccolta entro la pieve stessa sia urbana che rustica — unita anche per altri legami economici e giuridici in parte già accennati e di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti — costituì un vero e proprio corpus nel quale l'elemento laico intimamente si fondeva con l'elemento ecclesiastico. E, ritornando in parte sotto il contatto straniero ed eretico degli ariani, ai primi tempi ed ai primitivi sistemi, questa persona giuridica esplicava la sua azione nei rispetti del culto per mezzo del clero, assistito dai laici e, nei rispetti patrimoniali, per mezzo dei laici sorvegliati dal clero.
La pieve urbana dell'alto medio evo, poi, è caratterizzata dalla gradazione con cui le facoltà d'intervento nell'amministrazione del suo patrimonio sono distribuite fra i suoi parrocchiani; che è quella stessa che si riscontra nel culto dei primi stadî di formazione della città e mantenutasi inalterata pur col mutar dei culti e degli Stati. In virtù di essa classe dirigente, suddivisa in altre in modo vario secondo i tempi, sono solo gli urbani mentre ai suburbani, pure uniti nella stessa pieve, è permessa solo una pallida e passiva partecipazione.
Laici ed ecclesiastici costituivano insieme una unità sola nella quale l'azione degli uni o degli altri prevaleva a seconda che si trattava di uffizi divini o di cose terrene: ma che agiva sempre con la compartecipazione obbligatoria di tutti, creando un complesso di rapporti nel quale le speciali facoltà di ognuno erano a volta a volta doveri o diritti.
Alle condizioni del parrocchiano si contrappone quella del fondatore di una chiesa privata, al quale, secondo l'antico sistema romano pienamente concordante con quello germanico, ne spetta la completa proprietà con le sole limitazioni riguardo all'esercizio del culto derivanti dall'organizzazione generale della Chiesa.
Le chiese cardinali, le quali non erano nè pievi nè cappelle ed alle quali quindi mal si adattavano i sistemi delle une e delle altre, furono costrette ad andare cercando un adattamento fra il sistema parrocchiale e quello della chiesa privata: e qualche volta, poi, si trovavano in una singolare condizione.
Prendiamo il caso della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano.
Dopo il diploma del 866 in essa si avevano: una chiesa titolare del diritto di proprietà sui beni, un corpo di monaci ai quali ne era affidata l'amministrazione ed ai quali in effetto erano concesse e donate le oblazioni e gli immobili dai fedeli, una congregazione, consortium, di sacerdoti i quali erano incaricati dell'officiatura ed ai quali era pure riconosciuto un diritto di natura economica nei rispetti dei beni della Chiesa[603].
La delineazione giuridica precisa del diritto di questi ultimi il diploma arcivescovile del 866 non la fa; ma essa risulta dai documenti che illustrano le lunghe liti che a proposito di esso ebbero in seguito monaci e canonici[604].
Era la stessa posizione precisa in cui si trovavano gli ordinarii della Chiesa di S. Giovanni di Monza rispetto ai custodes della Chiesa stessa i quali erano i rappresentanti del diritto di proprietà dei beni della chiesa.[605]
La posizione non era troppo semplice; pur tuttavia di colpo non furono creati istituti nuovi; furon piegati e modificati con clausole speciali i vari istituti romani, non mai abbandonati dalla Chiesa[606] che meglio si prestavano. Ma queste modificazioni moltiplicandosi, consolidandosi, acquistarono delineazione e configurazione sempre più distinte da quelle da cui originariamente furono costituiti e formarono alla lor volta un nuovo istituto giuridico, destinato a grande avvenire.
Quest'istituto fu il beneficio ecclesiastico[607].
La pieve italiana — concludendo ormai in poche parole questa ricerca che la mancanza assoluta di ogni lavoro al riguardo ha reso così lunga — continuò un'antichissima unità territoriale che ebbe vita in Italia prima di Roma e che appunto perchè italiana e non romana rimase anche quando Roma non fu più e sopravvisse perchè era un complesso omogeneo e completo di elementi economici, giuridici e religiosi.
La città col suo suburbio e le sue pertinenze: il pago rurale col suo capoluogo, i suoi vici e le respettive terre comuni furono uniti dal culto cattolico come da quelli pagani e dal sistema finanziario dei Langobardi come da quello dei Romani e dei Bizantini.
Ogni parrocchiano fu vincolato alla sua parrocchia e l'unione fu tale che uffici divini ed affari terreni richiedettero egualmente la simultanea presenza e partecipazione degli ecclesiastici e dei laici; nè questi potevano senza gravissimo e giustificato motivo astenersi dalle funzioni e dagli uffici del culto, nè quelli, senza questi, essere eletti o comunque trattare o disporre dei beni della pieve e la fissità del domicilio già forte negli ultimi tempi romano-bizantini e ancor maggiore in seguito, concordando pienamente col criterio di autonomia delle varie pievi, in uso nella Chiesa, strinse ancor più i vincoli già così rigidi, che avvincevano il parrocchiano alla sua pieve, nei riguardi della decima e delle oblazioni.
Verso la fine del secolo ottavo, però, la pieve urbana comincia a differenziarsi da quella rurale allargando i suoi confini all'esterno e dando origine nel suo interno a nuovi nuclei i quali acquistano parte delle facoltà e dei diritti che prima spettavano alla sola pieve. Questi nuclei sono le chiese cardinali, le quali formandosi con linee sempre più precise costituiscono la parrocchia a tipo moderno, la quale rompe l'unità della antica pieve, le sottrae molte delle sue prerogative e dà luogo all'origine di formule e istituti rispondenti alla sua speciale natura. E queste formule e questi istituti, essendo sorti per complemento necessario di un organismo che era sorto per naturale conseguenza e soddisfacimento di bisogni veramente e fortemente sentiti, risposero ad essi in modo conveniente e congruo per modo che non solo nella maggior parte non furon toccati dalle profonde modificazioni che in seguito furono apportate in tanti campi nè dalle deformazioni del concilio tridentino; ma qualcuno di essi si allargò a disciplinare un immenso numero di rapporti e fu caratteristico dell'organizzazione ecclesiastica intiera. E questo fu il beneficio ecclesiastico.