— Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre suburbane: civitates, dice, cum suburbanis et TERRITORIIS SUIS. Questi territoria non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente dalla città: proseguendo, il documento aggiunge et cum comitatibus que ad ipsas pertinent. Come tali territoria non s'identificano con le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti, ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].
Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con i beni pubblici — publicum — a cui l'autorità suprema li avvicinava con l'equipararli amministrativamente all'organismo della curtis regia, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di pagarne il canone corrispondente.
Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre del comune[310]: NOSTRAS silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant, dicono essi, terras NOSTRAS, NOSTRAS runcoras, NOSTRA prada, NOSTRA pascua. E non è a dirsi che si potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano, ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici. «Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego credidi quod ex parte d. imperatoris in publico esse deberent».
Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.
Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata sulla terminologia dei documenti: comunalia, compascua publica, campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia, etc: tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile — l'idea di una compartecipazione.
Ma non sono le sole.
Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano anche un'altra.
Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un hortum suburbium huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida una in CAMPANIA huius Ticinensis. E la stessa parola, oltre che nel diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro in Ciel d'oro omnem terram in CAMPANIA papiensis urbis[313], la troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro vescovo al monastero del Salvatore costruito foris in CAMPANEA ticinensis civitatis[314].
A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis[315].
Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q. d. mantuana, ab aliis omnibus campania»[316].
Il primo documento pavese, col simultaneo ricordo del suburbium e della campanea, esclude ogni possibilità di sinonimia tra queste voci.
E un bel documento veronese[317] ce ne mostra l'intima natura. Essendo potestà di Verona Grimerio Visconte piacentino e lamentandosi che, poco tempo prima della sua podesteria, communis campania Veronae «a quampluribus esset capta et caperetur», con tal perdita che «communis utilitas taliter diminui videbatur quod ad maximum universitatis detrimentum spectare posset», pensò di provvedere. E, avuto il consiglio dei suoi giudici ed assessori e dei causidici, dei militi e dei negozianti e in special modo di tutti coloro che avevan giurato di dargli consiglio in buona fede, pose molte persone giurate «ad jam dictam communem campaniam Veronae per suum sacramentum a praediis privatorum hominum discernendam et separandam», e quindi, con queste persone e con molte altre di Verona andava «circumiens eamdem communem campaniam Veronae et eam, secundum juratorum sacramenta, ab allodiis, ponendo terminos, segregans».
Si tratta, evidentemente, di beni pubblici cittadini, per i quali — e per essi soltanto — è da credere perdurasse a Verona, come a Pavia, a Brescia e a Piacenza il termine di CAMPANEA.
Se questa campanea risulta diversa dal suburbio e dal comitato e — come si ammette da tutti — alle città rimasero in proprietà in uso — questo per ora non ci riguarda — dei beni; possiamo pensare che nell'atto di Carlo Magno tale parte del territorio sia indicata dai territoria tenuti distinti dai suburbanis e dai comitatibus. Ma, in quest'atto, di fronte al vincolo più tenue, per il quale il comitato pertinet alle singole città, se ne ha uno più intimo per cui e le terre suburbane ed i territoria sono ambedue dichiarati proprî delle città — civitates cum suburbanis et territoriis SUIS. — Ora se si pensa che le terre suburbane non appartenevano affatto, nella loro totalità e nemmeno nella maggior parte, alle città, in proprietà privata, o ad altro titolo simile, sia pure sotto l'amministrazione ducale o gastaldale; nè vi avevan su, se non in caso eccezionale e fortuito, diritti di uso; bisogna concludere che la triplice distinzione del territorio di fronte alla città, porta al riconoscimento della città — come tale e non come sede di autorità pubblica — al grado di persona giuridica pubblica con facoltà e con diritti distinti da quelli dell'autorità regia e con beni separati da quelli che l'autorità pubblica aveva nell'ambito della circoscrizione territoriale della città. Il documento è chiaro: son proprie delle città — suae — terre di cui i privati non hanno nè proprietà nè uso di natura privata e che non si confondono con le proprietà del publicum, per riguardo al diritto pubblico.
Esaminiamo più da vicino questi due punti: mancanza di diritto di proprietà o di uso e distinzione dai beni del publicum.
Poichè l'atto di Carlo M. chiama proprie delle città — suae — le terre suburbane, di cui la proprietà spettava a chiese o a privati, ed a queste terre equipara senza differenza alcuna le terre appartenenti alle città stesse: esaminando a fondo il documento bresciano, veniamo a concludere che fra le terre, sulle quali il vescovo riconosceva dei diritti ai cittadini, e la campanea circostante c'era sicuramente una differenza. Ammesso che la parola campanea a Verona indica beni della città, — e non c'è nessuna ragione che induca a credere che a Pavia, Brescia, Piacenza etc. avesse significato differente — ne consegue che fra i beni pubblici delle città esistevano distinzioni di vario genere, per il diverso titolo di proprietà, per il diverso uso a cui erano destinate. Nei beni pubblici esaminati dallo Schupfer l'elemento predominante è l'uso comune e lo prova — come ho detto — il complesso dei termini usati per indicarli[318]. Ma nei casi da me raccolti questo concetto dell'uso comune non è indicato nè punto nè poco: eppure resulta che la campanea apparteneva alla città e non al publicum. Infatti nè a Pavia e in un placito, nè a Brescia, in un atto di tanta importanza, si sarebbe mancato di farne risaltare il carattere, se si fosse veramente trattato di terre demaniali, mentre il genitivo possessivo — huius Ticinensis — le dichiara della città.
— Ma oltre a queste terre, nella costituzione langobarda, ve ne sono altre che appaiono collegate a determinati centri abitati, fra i quali anche le città, e che occorre quindi esaminare: le terre arimanniche.
Il Muratori[319] sostenne per il primo, con il suo meraviglioso intuito storico, che si trattava di beni concessi dal fisco; e con lui, più tardi, si sono schierati il Roth[320], il Leicht[321] e il Checchini[322]. Nessuno di questi scrittori, però, ha considerato a fondo quella che mi pare la legge fondamentale in rapporto ai beni arimannici e l'unica che veramente sia di applicazione generale.
Tale legge è la nota costituzione emanata da Federigo I nella famosa dieta di Roncaglia del 1158 e passata poi nel libro delle consuetudini feudali. Con essa, volendo rivendicare i diritti dell'impero, Federigo I determinò la serie delle così dette regalie.
E cominciò proprio colle arimannie. Regalia autem sunt: ARIMANNIAE, viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur monetae etc.
Poichè è certo che, anche a quel tempo, esistevano terre spettanti al publicum e invece la legge fridericiana, se si eccettua la parola arimanniae, non ne parlerebbe mai[323], è evidente, data l'importanza dell'argomento, che con questa parola s'indicarono proprio i beni di pertinenza dell'impero[324].
Con questa conclusione non si accorda nè l'opinione del Leicht[325], al quale, tuttavia, spetta il merito di aver lumeggiata la riconnessione dell'arimannia alle terre pubbliche, nè quella del Checchini[326]: il primo ritiene che l'arimannia sia non la proprietà dell'arimanno, bensì il diritto che egli gode su terre prative e boschive, originariamente concesse dal pubblico al gruppo di cui egli fa parte. E pure il Checchini parla solo di originaria appartenenza delle arimannie ai beni del fisco.
In conclusione, se non m'inganno, l'uno e l'altro affermano che questi beni, prima di proprietà del fisco, sono stati da questo ceduti a determinate persone e queste vi hanno conseguito un diritto di proprietà, che può esser limitato da restrizioni così gravi da giungere fino al divieto di alienazione, ma che non cessa, per questo, di essere un vero e proprio diritto di proprietà.
A me invece pare che qui si abbia la concessione non di un diritto di proprietà, quale s'intende nella coscienza giuridica del tempo; ma di un semplice diritto di possesso ispirato proprio a quei concetti barbarici della gewere, i quali, se non giungono, forse, allo sviluppo creduto dallo Schupfer, non me ne sembrano, in verità, così lontani come il Leicht prima ed il Checchini poi hanno sostenuto: possesso, in opposizione al quale Federigo I aveva rivendicata l'alta proprietà pubblica, in quanto egli si considerava come continuatore dell'idea imperiale in cui si impersonava il populus romanus, supremo detentore degli attributi della sovranità.
Io credo che l'istituzione dell'arimannia sia una delle manifestazioni più rilevanti, se non unica, dello Stato germanico, la quale non abbia quasi affatto subito influenza da elementi estranei e che — appunto per questo — ci possa offrire una riprova delle energie circostanti che la rinchiusero in limitatissima cosa.
Il Leicht[327] ha trovato alcuni punti di analogia fra l'arimannia e le terre limitanee romane: altrettanti se ne trovano, secondo me, con le terre pubbliche delle città, le quali compiono funzione analoga così negli ultimi tempi dell'impero romano, come anche in seguito, durante i tempi goti e bizantini.
Certo alcune di queste terre — il Leicht ha ragione — dallo Stato romano, appunto perchè le destinava a barbari, furono dotate di quegli speciali privilegi che potevano renderle più conformi ai barbari che Roma assoldava per costituire la massima parte delle sue milizie. Ma è ormai noto come fra grandi civiltà decadenti e nuove civiltà tuttora nel sorgere sieno molti e notevoli punti di contatto, senza per questo che ne derivi la conseguenza che le prime abbiano agito sulle seconde.
E qui, mi pare, siamo proprio nel caso.
Il Checchini è sostenitore assoluto dell'influenza bizantina sull'arimannia langobarda, la quale, secondo lui, riproduce esattamente l'organizzazione dei fondi militari di confine[328].
Non posso — ora — fermarmi a lungo su questa questione, incidentale per la mia ricerca, e debbo quindi tralasciare di occuparmi così del problema che riguarda lo stato personale degli arimanni — gli arimanni eran liberi, ma la loro libertà non credo punto fosse quella dei veri e proprî exercitales — come dell'esame del modo con cui istituti bizantini avrebbero potuto influire sulla costituzione di gruppi arimannici già in azione nei primi anni successivi all'interregno, non che di tutte le altre questioni relative. Ma non posso fare a meno — non foss'altro per giustificare la mia affermazione così recisamente opposta — di esaminare un po' attentamente i punti di identità che il Checchini ha voluto trovare fra l'arimannia e gli istituti militari bizantini.
Egli dice che molti documenti riferentesi all'arimannia riproducono esattamente l'importante prescrizione imperiale per cui i «fundi limitanei» erano «ab omni munere vacui» e così (son le testuali parole del Checchini)[329] «il diploma di Carlo il Grosso alla chiesa di Arezzo, — a. 882 — prescrive: «...... in omnibus liberis et erimannis prefatae S. Aretinae Ecclesiae filiis.... iubemus ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignorationes vel iniustae districtiones exigantur», ed un altro diploma di Enrico IV: «nullus dux, archiepiscopus ecc..... in eorum domos albergare theloneum, vel aliquam publicam functionem dare eos (arimannos) cogat».
«Siamo così in grado di trovare (diciamolo tra parentesi), la ragione dell'errore in cui sono caduti molti autori, che, avendo constatata quest'immunità dell'arimannia da qualsiasi onere fiscale, l'hanno presa per una terra allodiale».
I documenti — in verità — suonano in modo un po' diverso da quello con cui il Checchini li ha citati.
Il primo è il famoso diploma immunitario alla chiesa aretina che il Muratori[330] credette generale per tutte le chiese d'Italia.
L'imperatore, avendo conosciuto come i suoi ministri «contempto timore Dei et abiecta a predecessoribus (nostris) interdicta, per plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita teneant, districtiones in liberos, massarios super ecclesiasticas res residentes, et servos et aldiones faciant tributa; ab eis exigant census et donaria, angarias etiam et opera[s; et] non solum ab eis sed ab omnibus liberis eri[man]nis et ecclesiae filiis», vuole assolutamente con la sua imperiale autorità «omnes has superstitiones et importunas violentias funditus abolendas» e a questo scopo stabilisce (statuentes) che «in sancta aretina ecclesia nullus comes, nullusque judex vel quelibet iuditiariae potestatis persona tam in plebibus quamque et in monasteriis, titulis aliisque ecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis possessionibus ad eam pertinentibus placita tenere, massarios et colonos, liberos, aldiones vel servos quosque residentes super res ad predictam sanctam ecclesiam pertinentes quolibet modo distringere, pignorare, angariare, census et redibitiones et donaria aliqua exigere quoquomodo presumat; sed liberos, massarios, quos legalis coactio exigit querere ad placitum, per patronum seu a[dvoc]atum ad placita ducan[tur] ut legal[is diffi]nitio legalem contentionis finem impo[nat]; ac etiam in omnibus liberis et erim[a]nnis praef. s. aretinae ecclesiae filiis et eiusdem diocesi commanentibus massariis et colonis observari omnimodis iubemus; videlicet ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignora neque iniustae districtiones exigantur, sed unusquisque cum legalis censura exigit a patrono suo ad placitum deducatur, ne pignorationis occasio aditum rapine depredatoribus in aliquo prestet»[331].
Come si vede — ed è ben noto — l'imperatore per evitare i soprusi, che i suoi ministri commettevano nell'esercizio della giustizia, proibisce loro l'introito nel territorio diocesano reso immunitario, stabilendo che gli abitanti ne siano presentati al placito da apposito avvocato.
Gli erimanni — chiunque si voglia indicare con questo nome — non sono trattati diversamente da tutti gli altri abitanti della diocesi aretina, qualunque ne sia la condizione, dal servo al libero; perchè unico e solo scopo dell'imperatore è di sottrarli tutti alle arbitrarie vessazioni dei ministri regi: non si tratta affatto di imposte: ma di esenzione da obblighi giurisdizionali, e quindi, da arbitri e da soprusi.
Il diploma di Enrico IV è anche più refrattario all'interpetrazione del Checchini.
L'imperatore, per intercessione di Adalbergo vescovo di Amburgo, concede «cunctis hominibus de vico Viglevani et Serpi atque Pedulae et Viginti Columnae, cunctis filiis filiabusque eorum nec non et hominibus eorum omnibus ut ab arimannia exeant, et nullus dux, archiepiscopus, episcopus, marchio, comes, vicecomes, gastaldio, sculdasius nullaque regni persona in eorum domos albergare, theloneum vel aliquam publicam functionem dare eos cogat, nec eos nec eorum posteritatem placitum custodire compellet ultra nostrum placitum»[332].
Tutta la concessione deriva dal primo inciso — non riportato dal Checchini — «ut ab arimannia exeant».
E l'altro documento, citato in nota dal Checchini, e che è l'atto di pace del 1114 fra la contessa Matilde ed il vescovo di Parma Bernardo; fra le altre clausole, ha la promessa del vescovo che agli «arimannis de Monticulo nullos alios USUS vel FACTIONES deinceps requisierit, nisi quos eius antecessores SOLUMMODO IN PACE et non in guerra ex illis habuerant»[333].
«Ergo — io non saprei come dir meglio del Muratori — arimanni tempore etiam pacis ad quaedam obsequia, servitia et factiones obligabantur»[334].
Tutti i documenti dal Checchini stesso citati, non che suffragarne l'opinione, ne provano precisamente l'opposto, e rendono quindi superfluo il ricordo del districtu et integro servitio quod de jure debebant all'imperatore i due arimanni ceduti nel 1159 da Federigo I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo[335] e dell'omni debito, districtione et notione atque placitu cui erano costretti quei liberi homines qui vulgo herimanni dicuntur i quali, insieme col castello di Romagnano, Ottone I donò al monastero di S. Zenone di Verona[336]; e di tutti gli altri documenti — e sono molti — da cui appare in modo irrefutabile come gli arimanni fossero soggetti a tributi e a prestazioni[337].
E non è soltanto in questo che la voluta analogia fra «fundi limitanei» ed arimannie non esiste.
Il Checchini, per dimostrare che comune agli uni e alle altre era anche il divieto di alienazione, cita il diploma di Enrico III agli arimanni di Sacco con cui l'imperatore stabilisce che «non liceat ipsam erimanniam suam vendere aut archiepiscopo, aut patriarche aut duci, aut marchioni, comiti, vicecomiti nec aliquibus ex potentioribus».
Ma è evidente invece che l'imperatore permette loro la più ampia facoltà di vendita e di cessione, fatta unica e sola eccezione delle persone più potenti degli arimanni stessi, le quali — i livelli delle chiese ne danno una prova evidente — avrebbero avuto di mira e di resultato lo scompaginamento di un insieme di forze e di individui, che l'imperatore voleva invece, seguendo un sistema tradizionale, tenere unito. Anche nei giuramenti di fedeltà e di sottomissione è abituale l'eccezione di guerreggiare contro l'imperatore o contro il papa ed altre determinate persone. Si dovrebbe sostenere che il giuramento di fedeltà non esiste? Nè il procedimento è diverso: sono le manifestazioni sociologiche, diciamo così, che confermano, con l'eccezionalità di qualche disposizione, la generalità di una norma o di un istituto.
Nei «fundi limitanei» esiste un vero e proprio divieto di alienazione; mentre qui si ha in diritto una facoltà di alienare la quale può essere completa, come nelle arimannie friulane[338], o limitata come nel caso su citato; ma in ogni modo esiste sempre senz'altra limitazione che quella che il concessionario debba subentrare negli obblighi a cui sottostava il concedente, in quanto titolare di una terra, su cui incombevano speciali oneri.
E appare anche un'altra differenza fondamentale fra l'istituto bizantino e quello langobardo. Nel primo la proprietà della terra passava dallo Stato al soldato ed ai suoi successori: nel secondo no; il publicum conserva sempre un diritto eminente di proprietà che non si manifesta solo in caso di inadempienza degli obblighi e per la risoluzione di una condizione; è un diritto che si affievolisce coll'andar del tempo e sotto l'azione di numerosi elementi ed, in alcuni casi, si trasforma, ma non si estingue. Nei primi anni il publicum esercita il suo diritto di distribuzione delle terre comuni concesse in precaria ad un determinato gruppo, come nel noto caso della fiurvaida pisana, mentre più tardi di questo esercizio di autorità non si ha menzione. Ma il diritto eminente dello Stato permane e lo si vede apparire nella imposizione fridericiana riguardo alle arimanniae, nella quale si comprendono tutte le terre sulle quali lo Stato vantava diritti non annullati da concessioni speciali.
E in tal modo si viene ad un altro punto più interessante ancora; la determinazione del patrimonio dell'arimanno.
Secondo il Leicht, l'arimanno possederebbe, come tale, una terra speciale, che sarebbe appunto l'arimannia, oltre il suo allodio: l'arimannia, secondo quest'autore, sarebbe solo la terra pascolativa, almeno originariamente. Io credo, invece, che arimannia non sia soltanto questa ma sia la terra, la sors, concessa ad ogni singolo arimanno, insieme col diritto sul compascuo e sulle prestazioni, di cui queste due terre dovevano rispondere, per mezzo della persona a cui erano state concesse.
In tal modo si rende spiegabile la frase del diploma imperiale agli arimanni, con la quale si concede a questi hereditatem et res communes. Nè può far meraviglia il fatto che la terra sia chiamata hereditas: con tal nome sappiamo esser stata indicata non soltanto la terra allodiale ma anche quella colonica, la quale — ed è questo un punto di contatto con l'arimannia — senza staccarsi dal patrimonio del «dominus», è suscettibile di cessione, di alienazione e di donazione[339] anche fuori dell'ambito del mithio, entro il quale i coloni fiscalini hanno facoltà anche più ampie[340]. Senza contare che ripugna al concetto della costituzione di un gruppo arimannico l'idea della mancanza di una terra propria di ciascuno, perchè è proprio questo il campo nel quale il sistema della sors e della terra comune ad essa assegnata si può e si deve manifestare. Il Leicht[341] ha combattuto giustamente, seguito dal Checchini, l'opinione dell'Andrich che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti ed aggiunge che però è innegabile che al gruppo vicinale stesso, come ente, gli imperatori ed i loro succedanei sovente investono l'arimannia, la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a Mantova, a Cremona. Ed è vero. Io aggiungerò che, dall'insieme dei documenti, risulta la prevalenza dell'elemento cittadino-romano su quello arimannico-germanico.
Nel diploma di Enrico II del 1014[342], si parla esclusivamente di arimanni, mentre in quello di Enrico III del 1055[343] si parla di tutti i cittadini di Mantova, dei quali gli arimanni, in virtù del diploma del 1014, erano potuti entrare a far parte. Infatti con quest'ultimo diploma l'imperatore prende sotto la sua protezione tutti gli arimanni — cunctos arimannos — che abitano — habitantes — nella città di Mantova, nel comitato di essa ed in alcuni vici espressamente nominati — in civitate Mantue, sive in Castro qui d. Portus sive in vicoras q. n. S. Georgio, Formicosa, Cepada, seu et in comitatu mantuano con tutte le loro cose e cioè cum omni eorum hereditate, paterno vel materno jure, proprietate, communaliis sive omnibus rebus que ab eorum parentibus possessa fuerunt et eorum adquisita sive adquirenda.
Invece dal diploma di Enrico III del 1055 appare che l'imperatore, volendo estirpare le «superstitiosas exactiones et importunas violentias» di cui gli arimanni mantovani erano vittime, stabilisce ed impone che «nulla magna parvaque persona predictos cives, videlicet ermannos in Mantua civitate habitantes (ossia quegli arimanni che erano entrati ad abitare come cittadini in Mantova) de suis personis, sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel DE EREMANNIA et COMMUNIBUS REBUS AD PREDICTAM CIVITATEM PERTINENTIBUS ex utraque parte flumine mincii sitis, sive de beneficiis, libellariis, precariis, seu eciam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis inquietare, molestare, disvestire, sine legali judicio presumat». Ora si potrebbe ricordare che a Lucca era avvenuto altrettanto parecchi secoli prima: nel 786[344] gli arimanni erano entrati a far parte dei cives ricordati fino dal 722[345]. Ma quello che a me preme rilevare è la differenza che corre fra i due passi concernenti la terra arimannica: nella prima abbiamo l'hereditas distinta ma unita con le terre comuni dei singoli gruppi arimannici; nel secondo l'una e le altre, sotto la comprensiva dizione di eremania, sono nettamente separate dai beni comuni pertinenti alla città. E su quest'ultimo diploma si modellano quelli successivi del 1090, del 1133 e del 1159 di Matilde[346], di Lotario II[347] e di Federigo Barbarossa[348].
A qualunque distanza fossero le arimannie dalle mura cittadine, costituivano sempre un'organizzazione distinta da quella della città, la cui configurazione territoriale rimane individuata anche per questo lato.
Nè si potrebbe obbiettare che si può avere una confusione quando, invece di terre lasciate in proprietà alle città, si tratta — ed è il caso più frequente — di terre così dette comuni delle quali alle città è concesso solo l'uso mentre la proprietà rimane al re.
Prescindendo dal caso del Palatium o Curtis regia che non si distingueva dalle altre curtes, — lascio da parte la questione, per me irrilevante, della distinzione fra fisco e patrimonio privato del re, che il Sohm afferma già delineata mentre è negata dall'Hartmann — non si distingueva, dico, se non per un più rapido formarsi del diritto che scultoriamente fu detto dal Solmi[349] curtense; delle altre terre regie bisogna fare una bipartizione. V'erano terre, prati, selve, laghi etc. sulle quali dal re potevano venir concessi diritti e facoltà di uso, dietro il correspettivo di un canone o magari senza. E queste erano terre non specificatamente addette ad una comunità di persone. E c'erano poi altre terre sulle quali, in quanto e perchè facevano parte di un determinato gruppo politico, i componenti di esso avevano speciali diritti. Le une e le altre terre si trovavano sotto il dominio eminente del «publicum»; ma nel primo caso predominava assoluto l'elemento patrimoniale; nel secondo questo era quasi tutto, per non dire addirittura tutto, assorbito dall'elemento pubblico. Conseguenza non improbabile del modo con cui sull'esempio dei re goti, i re langobardi si considerarono come successori del fisco bizantino[350]. E la differenza si manifestava anche nel diverso modo di agire della potestà pubblica sugli uni e sugli altri: nel primo caso il diritto d'uso scaturiva immediatamente dalla concessione regia; nel secondo indirettamente; perchè il re, se non commetteva un arbitrio che può, magari, giungere fino alla spogliazione, possibile senza dubbio, ma, per la sua stessa natura, eccezionale, non poteva ammetterlo al godimento dei diritti di uso se non costringendo il gruppo, che non avesse voluto accogliere il nuovo venuto di buona volontà, ad accettarlo col vigore del suo preceptum[351].
Ma nel primo caso il re, sieno beni suoi o dello Stato, può disporne come vuole; nel secondo riconosce la consistenza del gruppo dei vicini.
Nel caso nostro della città.
Ed è ormai tempo di avviarsi a ricercare la natura di questa consistenza.
— Una prima osservazione si impone.
Dal momento che i Langobardi rispettarono le antiche divisioni territoriali, è certo che esse dovettero avere un'importanza effettiva, perchè non è possibile ammettere che ai barbari, pochi e selvaggi, convenissero le divisioni territoriali di un popolo evoluto fino alla decadenza e, per quanto decimato dalle carestie, dalle pestilenze e dalle guerre[352], infinitamente più numeroso; mentre è pure giocoforza convenire che ai langobardi ariani, tali divisioni non poterono esser date dalla chiesa cattolica.
Prima che il Solmi negasse la continuazione medioevale delle vecchie corporazioni romano-bizantine, si era sostenuto unanimemente che queste servissero ai dominatori come strumento di estorsione. Dopo di lui nessuno si è occupato di colmare la lacuna che veniva lasciata scoperta, quantunque — se non m'inganno — non si possano del tutto accogliere i risultati negativi a cui egli è pervenuto.
Si hanno tracce sicure di prestazioni quas homines exinde in publico habuerunt consuetudinem faciendum[353]: Pipino[354] parla del rifacimento delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti e degli edifici pubblici, come di antiqua consuetudo e Carlo Magno[355] ricorda mansionaticos, paraveredos et operas; tutti dimostrano la continuazione ininterrotta dal tempo romano di tutti questi aggravi[356] e compiono il quadro datoci dalla famosa pensio dei saponai di Piacenza[357], dal taglio e trasporto delle legna dei cittadini di Benevento[358], dalle prestazioni dei Veronesi per il rifacimento delle mura[359], da quelle dei Cremonesi per l'uso delle acque[360] e anche da quella dei Lucchesi[361] e dei Pisani[362] per il palazzo imperiale. E che più? Chi non conosce — anche a voler tralasciare gli aggravi del triplice placito annuale[363] — il famigerato passo di Paolo Diacono che parla di populi adgravati?
Il Tamassia[364], nella sua recensione al libro del Solmi sulle associazioni precomunali, osservando come il documento piacentino del 744 sia una conferma regia di una più antica concessione di privilegi, per la quale da Liutprando è confermata al vescovo di Piacenza pensionem illam de sapone h. e. libr. XXX. quae palatii nostri in civitate Plac. inferebantur et ab ipso patruo nostro ad pauperes lavandum concessa sunt, crede probabile che la chiesa piacentina ottenesse dal re langobardo la continuazione di un antichissimo diritto a suo favore e gravante gli esercenti dell'industria del sapone.
Egli ritiene così che non si possa disconoscere un certo vincolo di dipendenza fra gli operai e la Chiesa, la quale, con i suoi organismi associativi, nei secoli V e VI servì di rifugio allo spirito corporatizio romano, strangolato dalle istituzioni coatte dell'ultimo diritto imperiale; ed in quelli successivi, pur senza implicare necessariamente l'esistenza di un corpus, ebbe non scarsa importanza[365]. Effettivamente, il Tamassia ha messo felicemente in rilievo — il Solmi stesso lo ha riconosciuto[366] — l'influsso esercitato, in questo rapporto, dalla Chiesa. Ed io credo che la Chiesa abbia esercitato nell'epoca langobarda un'azione di eccezionale importanza e ne tratterò più innanzi; ma non mi pare che ciò sia avvenuto nel modo indicato dal Tamassia e dal Solmi[367].
Per provare l'asserto da essi voluto, sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza di un vincolo, intercedente fra il vescovo e gli artigiani cittadini, nei rapporti della vita pubblica delle città. Invece il documento veronese[368] e quello senese[369] dal Solmi citati mostrano, è vero, una certa organizzazione artigiana, se non industriale; ma essa nasce, si esplica e si circoscrive nel complesso dei beni di proprietà del vescovado: onde non ha nulla di diverso dall'organizzazione interna di ogni curtis regia, ecclesiastica, o privata, e, sia che il centro ne sia dentro o fuori le mura, costituisce sempre un organismo fuori della vita cittadina.
E lo stesso è a dirsi dei monasteri in questo periodo normalmente in dipendenza se non in potestà diretta del re[370]. Non aveva certo alcun contatto con l'artigianato cittadino quel laboratorio del monastero femminile di San Michele in Firenze, in cui per il convento di Nonantola ogni anno si confezionavano le famose quinque bone stamineae; e lavoravano dodici ancelle, mandate dal convento stesso insieme con la materia prima necessaria per le tele e le vesti dei monaci[371]; come non aveva nulla di comune con la città l'altro monastero femminile, anch'esso fiorentino, di Sant'Andrea, che pure doveva essere un centro di produzione non disprezzabile, se era obbligato all'annuo tributo di un vestito di lana di capra in parte palatii persolvendum[372]. Abbazie e monasteri, anche nei rari casi in cui non erano favoriti da quelle concessioni immunitarie che avevano come conseguenza precipua di isolarli da ogni contatto esterno, non ricorrevano ad magistros et manuales estranei che in caso di necessità assoluta ed anche allora solo per costruire a petre et calcina gli edifici ubi sunt omnes officine sicut abbatia habere debet[373].
Facendo capo a quanto ho detto sulla trasformazione subita dalle città negli ultimi tempi dell'impero, accentuata nell'epoca gotica ed aggravata ancor più in quella bizantina, io ritengo che i Langobardi abbiano considerato ogni centro abitato, sia urbano che rustico, solidalmente responsabile degli aggravi e delle imposte. Poichè è certo che se le corporazioni sparirono, d'altra parte le imposte, sia pur modificate, rimasero; mi pare che tale spiegazione sia, se non accettabile, ammissibile: tanto più che consente anche di arrivare ad un'interpetrazione del passo di Paolo Diacono, la quale oso sperare non sia la più campata in aria delle moltissime tirate fuori fin qui.
Il Leicht[374] ritiene che populi si possa riferire con verosimiglianza alle popolazioni rustiche dei grandi possessi romani prima soggetti alle tertiae. Ed è vero: ma populus non indicò solo questa popolazione; indicò anche gli altri gruppi vicinali che si raccoglievano nel vicus e nell'urbs. Ogni locus, ogni vicus — ce lo dice Rotari[375] — aveva il suo territorio e così quelli vicini alla città venivano a chiuderla tutto intorno in un ambito, che si può seguire attraverso le divisioni ecclesiastiche, e che era costituito dal centro murato e da una certa estensione di territorio di cui la città era dotata al pari di ogni vico: non come sede di un judex. La parola populus nel diritto romano classico indicava abitualmente l'insieme degli abitanti in una civitas[376], così che la provincia si poteva dire divisa in città o populi; ma più tardi, forse per l'azione della Chiesa[377], anche le circoscrizioni minori furono chiamate col nome di populi[378], aprendo e facilitando la via al sistema goto-bizantino, che, staccando le classi militari e le più elevate dalla rimanente popolazione, chiamò populus quest'ultima in tutti i suoi agglomerati, fossero essi urbani o rustici[379].
A risolvere il famoso passo di Paolo Diacono, a mio modo di vedere, si possono addurre tre elementi sicuri: la coincidenza delle circoscrizioni civili con quelle ecclesiastiche, l'esistenza di varie prestazioni e la ripugnanza incoercibile dei Langobardi a pagare imposte e contribuzioni.
Considerando che i Langobardi erano pochi, ariani e barbari, la coincidenza — ripeto — non può essere spiegata, come alcuni autori inclinano a credere, con la supposizione che per un certo tempo tali divisioni territoriali sieno state usate solo dalla Chiesa e che i Langobardi l'abbiano riprese da essa. È molto più verosimile che i Langobardi le abbiano conservate perchè tale conservazione apparve loro di utilità immediata e indiscutibile: tanto è vero che, dove tale utilità generica fu sorpassata da una necessità impellente, non si peritarono di procedere a nuove e diverse divisioni[380].
Esaminando le varie prestazioni, di cui si ha notizia per l'epoca langobarda, si vede che di una — la tertia pars frugum, alla quale furono soggetti i romani verso i conquistatori — nessun testo ci dice in modo preciso come veniva corrisposta; delle altre i documenti e le leggi franche (che ricordandole sino dal 782 come antiqua consuetudo ne provano sicuramente l'antichità) ce le mostrano come gravanti collettivamente su nuclei vicinali determinati per pievi[381]. E poichè accanto alla pieve rurale coesiste e predomina la pieve urbana; nè la ragione consiglia nè i documenti permettono di credere che tali nuclei sieno solamente rurali[382]. Di più dalle più antiche leggi barbariche che si conoscano, si vede concepita ed attuata una responsabilità collettiva che colpisce un insieme di individui determinato soltanto territorialmente con i confini entro i quali abita e vive il gruppo vicinale[383]: responsabilità e determinazione che corrisponde perfettamente ai documenti langobardi che possediamo[384].
Finalmente dal momento che i Langobardi non contribuirono certamente (almeno nei primi tempi: vedremo in seguito perchè questo stato di diritto fu più tardi mutato) alle gravezze ed alle imposte, queste colpirono soltanto ed esclusivamente i romani.
Premesso questo e tenuto presente il sistema di responsabilità collettiva, al quale erano state condotte le singole circoscrizioni territoriali dalla decadenza romana e più ancora da quella goto-bizantina, mi sembra sintomatica, ma non strana, la disposizione imperiale che, proprio a proposito dell'hospitalitas, abbandona i classici concetti romani, che basano la persona giuridica sull'elemento personale, e riconosce non irrilevanti facoltà giuridiche in un amorfo complesso di individui determinati unicamente in base all'elemento ibrido dell'abitazione senza alcuna considerazione dell'elemento e dello stato delle persone[385]. Tale pervertimento non può esser dovuto che all'irrefrenabile dilagare di una decadenza che i consueti mezzi giuridici non eran capaci nè di contenere nè di regolare e che preparava favorevole terreno alle successive istituzioni barbariche.
A questa stregua il passo in cui Paolo Diacono dice che populi tamen adgravati per Langobardos hospites partiuntur mi pare suscettibile di questa spiegazione. I singoli populi, ossia le singole città con le terre cittadine ed il suburbio[386], al pari ed insieme con i singoli vici e loci con il loro respettivo territorio, prima furono obbligati collettivamente e solidalmente al tributo della tertia pars frugum[387]; e più tardi, quando, dopo l'interregno, la conquista prese un assetto definitivo, furono divisi fra i Langobardi a seconda ed in proporzione della necessità e dei bisogni: necessità e bisogni che si conguagliavano alle esigenze della difesa[388], al numero dei componenti i singoli gruppi, ai loro desideri[389] e alle loro tendenze[390].
Questi populi, adgravati dai duchi che si vollero rifare della parte di patrimonio ceduta al re, furono senza dubbio soggetti al rifacimento delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti, degli edifici pubblici, delle cloache e, nelle città fluviali, anche dei porti; e, dove fu possibile, come a Cremona, a Piacenza, a Benevento e altrove, anche ad altri aggravi speciali e furono divisi, secondo l'opportunità e la convenienza dei vincitori, fra i vari duchi e fra i diversi aggregati di fare, che, sotto la loro guida, si distribuirono nel paese conquistato, dividendosene le terre.
E come nelle continue e terribili devastazioni, ormai da gran tempo imperversanti, la terra abbondava, mentre i grandi possessi dei nobili romani uccisi al tempo di Clefi soddisfacevano, o quasi, le richieste dei maggiori langobardi; le terre che pur rientravano nei singoli populi ma dagli scarsi abitanti non erano utilizzate, furono divise fra gli altri Langobardi[391], mentre agli indigeni fu lasciata, oltre la proprietà privata di ciascuno, un'altra terra di uso comune, necessaria ed indispensabile quanto l'altra. E in alcuni luoghi, in cui la terra abbondava ancor più, ne fu lasciata alle città anche dell'altra su cui i cittadini non esercitavano un diritto di uso nè come tali, nè come facenti parte di un qualche consorzio di diritto privato con terre a comune; era una terra che a nessuno di essi spettava in proprietà, ma che dallo stato langobardo era riconosciuta spettante alla città stessa, in quanto forniva a questa i sassi, le pietre, il legname e le altre cose necessarie per il rifacimento delle mura, dei ponti, e per le altre speciali imposizioni, cui la città doveva sopperire.
Del resto, si accetti o no questa mia interpretazione, confido non si possa negare che al tempo langobardo la città si differenziava territorialmente dalla judiciaria di cui è a capo.