— Parlando del limite dei mille passus rispetto al culto, ho accennato ad uno dei mutamenti su essi portati dagli ultimi secoli dell'impero d'occidente. Bisogna ora considerare tale questione in modo più ampio. E perciò è necessario gettare un colpo d'occhio, per quanto rapido, sulla vita cittadina nel suo complesso. Non intendo entrare in un esame minuto, quantunque non le condivida, nè dell'opinione del Declareuil[156], il quale ha sostenuto che la decadenza dell'impero è posteriore di un secolo a quanto si ritiene comunemente; nè di quella del Baudi di Vesme[157], il quale, in antitesi piena col Declareuil, pensa che già alla metà del secolo quarto l'organizzazione sia stata così completamente trasformata da essere del tutto spariti gli antichi duumviri giusdicenti, e sostituiti dovunque da un comes. A me basta considerare le trasformazioni del giuoco delle forze cittadine e le conseguenze che esse hanno avuto.
La plebe, nel senso moderno della parola, cioè i nulla tenenti, non aveva obblighi e non aveva diritti: l'autorità risiedeva nelle curie e nei magistrati. Però, essendo tali organi troppo rigidi; siccome si era venuta formando lentamente una nuova classe, uscita dalla plebe per ragione di aumentate ricchezze, i suoi componenti, che erano i minores possessores[158], mentre venivano aggregati alle curie per tutti gli oneri, non avevano poi alcun vantaggio, nè difesa speciale. Di ciò fu incaricato il defensor[159], che fu istituito come rappresentante e tutore dei loro interessi dagli imperatori, i quali ne rilasciarono la nomina alle città: e queste vi procedettero per mezzo delle magistrature e delle curie, senza partecipazione alcuna della plebe, che, per essere stata esentata dalla capitatio da Costantino e per la sua povertà, non poteva aver bisogno di uno speciale rappresentante, nè, logicamente, partecipare all'elezione di esso. La plebe non partecipava alla vita pubblica che attraverso alla Chiesa. La Chiesa, centro fino dal terzo secolo, di interessi per tutti coloro che dalla potestà laica erano meno favoriti, ottenuto pieno riconoscimento giuridico e politico, avocò a sè a poco a poco le funzioni degli antichi culti, ed al modo di essi fu considerata come funzione pubblica e le fu affidata parte rilevante di quell'azione civile che lo Stato più non poteva espletare. E poichè, come gli antichi canoni sanciscono[160], il vescovo, nominato dal clero e consacrato dal pontefice, deve essere eletto da tutti i fedeli; così anche quella parte della popolazione che ne era altrimenti impedita, riuscì a conseguire una partecipazione, per quanto tenue, alla vita cittadina.
Per necessità di cose, però, la Chiesa, entrata nell'orbita delle istituzioni statuali ed uniformandosi ad esse, aveva ristretto l'originario corpus christianorum nel sacrum venerabile concilium costituito dal corpo dei sacerdoti e l'azione della plebe nella costituzione politica sarebbe stata ben presto ridotta al nulla, se altre e più forti cause non avessero agito vigorosamente. Cominciata verso la fine del secolo quarto la serie delle invasioni barbariche, s'imposero riattamenti di mura e riordinamento dell'esercito. All'una ed all'altra cosa gli imperatori tentarono provvedere. Abolita l'antica libertà di disposizione di cui godevano le città per il riattamento e la conservazione delle mura[161], Arcadio e Onorio nel 395 vollero destinata a tale scopo la terza parte del canone «qui ex locis fundisque reipublicae annua praestatione confertur»[162]: ma, essendosi questo reddito manifestato insufficiente, malgrado che alle città fossero state restituite le «possessiones» tolte ad esse dagli imperatori cristiani e donate alla Chiesa[163], l'anno dopo stabilirono un'imposta apposita, confermata più tardi da Onorio e Teodosio[164], che colpiva tutti indistintamente gli abitanti delle città — ordines et incolae[165].
L'imposta alla quale universi erano soggetti portione suae possessionis et jugationis, era reale e colpiva solo i possessori, compresi quei minori, più su ricordati[166]. Ma non bastava costruire e mantenere le mura: bisognava difenderle. E agli imperatori, riuscito vano ogni tentativo di riforma dell'esercito[167], ormai divenuto una esosa ed obbligatoria contribuzione di uomini e di denaro e precipitato dagli antichi nobilissimi elementi romani in un'accozzaglia spregevole di barbari, di servi, di schiavi e di coloni[168]; come era riuscito vano ogni tentativo di riorganizzare le curie e i collegi[169], non rimase che concedere ai cittadini l'uso, fino allora proibito[170], delle armi[171] ad esortarli a combattere per la difesa delle loro persone e delle loro case. Tale appello muove ad populum[172] Valentiniano, quando nel 440 Genserico si presenta minaccioso in Italia; e lo ripete in speciale modo ai Romani, che le mura aureliane, terminate da Onorio e restaurate da Probo, più non riuscivano a difendere[173], imponendo a tutti indistintamente — «nullus penitus excusetur» — la restaurazione e la «custodia murorum portarumque».
Tutti i cittadini, ormai, anche i nullatenenti dovevano cooperare alla difesa della città: quegli oneri che prima gravavano direttamente sui patrimoni e sulle terre, si trasformano in pesi personali. Non si tratta soltanto di fornire i tironi e i cavalli: occorrono le forze e il braccio di tutti; ed il ferro barbarico, aprendo aspre ferite, pur nello strazio immane che ne consegue, oltre a deporre il germe fecondo del sentimento della necessità che tutti combattano e tutti difendano la propria città portò altre non meno gravi conseguenze.
Prima di tutto si veniva lentamente formando quell'insieme dei meno favoriti, del quale si vede lo sviluppo successivo nell'exercitus cittadino delle città bizantine, che comprende tutti gli armati qui in civitate inventi sunt a puero usque ad senem[174].
Inoltre fin che gli oneri gravavano su coloro che possedevano terre, il diritto di decisione spettava ai curiali, e più tardi, per mezzo del defensor, a tutti i possessores; ed il maggior vantaggio spettava a quei collegiati e a quei corporati che soddisfacevano a tante necessità della vita pubblica: mutate le condizioni e resa necessaria la cooperazione di tutti; anche i minimi, che solo la Chiesa aveva uniti alla collettività cittadina, ebbero diritto alla partecipazione alla vita pubblica. E mentre già dal 443 Teodosio e Valentiniano[175] avevano riconosciuto loro il diritto di decidere in merito all'alienazione dei beni della città, i quali possono essere alienati solo cum communi consensu[176], così da Maioriano li vediamo ammessi all'elezione del defensor: municipes, honoratos, PLEBEMQUE.... adhibito tractatu atque consilio, egli stabilisce, sibi eligant defensorem, factumque dematurent[177].
Ed anche la posizione giuridica di tali beni venne, conseguentemente, a mutare.
Che le alienazioni di questi fossero divenute frequenti è dimostrato dalla costituzione del 443, che le proibisce quando non sieno promosse da uno stato di estrema necessità. Tali beni pubblici segnano ora il correspettivo dei nuovi aggravi militari richiesti ai cittadini, oltre l'obbligo normale imposto dalla costituzione politica. Di fronte allo Stato certe terre rappresentavano un certo contributo di soldati, di annona, di tributi: praebitio tironum, praestatio annonae, tributorum, hospitalitatis etc. Talune, anzi, terrae limitaneae, burgariae, avevano questa sola massima e specifica funzione di servire agli obblighi della milizia. E da un punto massimo, segnato da queste terre limitanee, sulle quali, per l'intensità con cui erano colpite da oneri militari nessun'altra imposta gravava[178], si scendeva ad un minimo in quelle terre che dovevano fornire contributi di varia indole, ciascuno dei quali, e quello militare fra questi, era, necessariamente, meno rigido e meno esteso che nelle terre della prima specie. Oramai anche le città, per le continue esigenze della difesa, venivano accostandosi alla condizione giuridica di quelle colonie militari, per cui il servizio armato era scopo principale, e, come queste, erano obbligate alla munitio[179]. Tale obbligo era generale; sola differenza era che i coloni, appunto perchè tali, erano tutti proprietari di una terra; i cittadini no; e, quindi, nelle città le terre pubbliche dovevano più intensamente servire quasi di correspettivo al servizio personale richiesto ai cittadini. L'economia, ormai poverissima, non s'imperniava più sul denaro, ma sulla terra, che divenne il fattore dominante: e ne conseguì, naturalmente, l'aumento considerevolissimo delle persone risiedenti in terra aliena: come pure altre deviazioni giuridiche, tra cui quella che riconosce l'autorità di scacciare il metator, non soltanto al proprietario, ma anche alla stessa plebe, concepita così come in un rapporto stabile con la terra[180]. Questa ascensione della plebs è importante anche da un altro lato: prima, come abbiamo visto, della tutela della plebs, sia urbana che rustica era incaricato il defensor. Di esso qui non si parla: prova evidente, a mio credere, che esso andava restringendo la sua autorità entro la cerchia delle mura o pochissimo al di fuori, anche prima che Maiorano con la sua costituzione del 458 sanzionasse ufficialmente questo mutamento[181].
Questo forzato equiparamento di tutte le classi, fatta eccezione dei senatores e dei più potenti, porta alla decadenza irrimediabile del defensor, e dà luogo alla trasformazione finale fattane da Giustiniano, il quale, quando riconquistò l'Italia, lo ridusse alla condizione di un semplice emissario del governo centrale[182].
— Tra le disposizioni di Maioriano e quelle di Giustiniano non corre soltanto un secolo: cade fra esse il regno di Odoacre e quello degli Ostrogoti. Nè l'uno nè l'altro furono senza conseguenze sulla costituzione italiana, ma il primo, per la sua corta durata, non segnò che il principio di un sistema, che divenne normale solamente con i Goti.
Odoacre, come è noto, concesse ai suoi soldati il terzo delle terre romane, e queste, dopo la sconfitta di Ravenna, furono date agli Ostrogoti. Siccome questi erano in maggior numero dei primi ed accolsero anche nelle loro file numerosi gruppi dei precedenti conquistatori[183] furono necessarie altre terre, le quali vennero distribuite con equanimità rimasta famosa, dalla tertiarum deputatio presieduta da Liberio e furono assegnate con i pittacii[184].
Le terre pubbliche, nella terribile condizione in cui si trovavano le curie[185], vennero incamerate dal fisco del re, il quale, per mezzo del curator, sotto il controllo diretto del comes Gothorum, invigilò sui prezzi, sulle vendite, sulle distribuzioni dei generi di prima necessità[186].
Ma se questo fu l'andamento generico, noi non sappiamo con precisione le vere condizioni dell'assegnazione. Bisognerebbe conoscere la grande varietà di usi e di consuetudini, che risalivano ai primi tempi della conquista romana; usi che l'Impero non aveva unificato e di cui si intravede l'esistenza in quel diritto romano volgare, formatosi nella pratica accanto al diritto romano classico[187]: diritto volgare che ebbe, come si vedrà, singolari manifestazioni anche nel campo del diritto pubblico.
L'importanza dei Goti non deve essere considerata soltanto per la azione che i resti di questo popolo sopravvissuti alla sconfitta finale e rimasti in Italia, possono avere esercitata, servendo quasi di ponte di passaggio verso la più fiera invasione germanica[188]; bensì deve essere considerata per l'influenza decisiva che la costituzione gotica ebbe in Italia durante il regno barbarico.
È fuori di dubbio che le curie rimasero, benchè in tristissime condizioni. Quanto al rimanente della popolazione urbana, il Gaudenzi, basandosi sul cap. 64 dell'editto teodoriciano, che stabilisce che l'uomo libero nulli obnoxius civitatis, che abbia violata un'ancella altrui vergine, sia sottoposto ad una vigorosa fustigazione e poi vicinae civitatis collegio deputetur, ritiene che lo Stato, obbligando tutti i collegi solidalmente al pagamento integrale della lustralis collatio, li abbia costretti a fondersi in un collegio unico divenuto servo della città[189].
L'idea contiene, secondo me, gran parte di vero; ma non mi pare che quella fusione dei collegi, diversi per attribuzioni, per mansioni e per lavoro ed ognuno dei quali, in quanto «obnoxius civitati», era obbligato a certe peculiari prestazioni, sia avvenuta nel modo indicato dal Gaudenzi. Io ritengo che la diversità etnica dei Goti e dei Romani, la differente condizione sociale ed economica e la differenza di culto, abbiano strette tutte le classi romane meno elevate — non le sole corporazioni — in un rude isolamento. I Goti soli avevano il diritto alle armi, ed essi soli erano esenti da imposte[190]; e, di più, il concetto politico di Teodorico, che giustamente prevedeva nell'affratellamento livellatore della Chiesa cattolica,[191] l'affievolirsi di ogni egemonia del suo popolo, tenne lontani i vincitori dai vinti, dei quali, come abbiamo veduto, anche gli infimi erano entrati a far parte della vita cittadina. Oltre le imposte in denaro ed in natura, bisognava richiedere di continuo le prestazioni personali, per la necessità della difesa, delle fortificazioni, dei trasporti, dei servizi sussidiarï, delle opere pubbliche[192]. E come da un lato la popolazione diminuiva sempre più[193] e dall'altro l'artigianato andava ognor più disgregandosi[194], gli Eruli prima ed i Goti dopo, furono tratti a considerare la città tutta — corporati e non corporati compresi — come solidalmente responsabile delle imposte e delle prestazioni, ed ogni individuo come legato ad una determinata città: obnoxius civitati, come dice Teodorico[195].
Già le fonti romane degli ultimi anni del secolo quarto parlano del consortio cittadino ad portus et aquaeductus instaurationem, ed al tempo di Giustiniano lo si vede esteso alla murorum extructionem, da cui nessuno può essere scusato[196]. Teodorico, parlando delle persone che potevano esser possedute per un trentennio ricorda i curiali, i collegiati ed i servi[197]. Ma, a provare che con la parola collegiati non s'intendono solo i corporati, ma tutti i cittadini vincolati alla città, mi sembra decisivo il raffronto col Breviario Alariciano[198], il quale conserva la disposizione del Codice Teodosiano,[199] con cui si richiamano alla loro città i collegiati fuggitivi, mentre non conserva alcuna delle molte costituzioni che concernono le corporazioni.
Dunque collegium indica tutti i vinti legati alla città, non i soli corporati.
Di più i Goti portarono una modificazione sostanziale che, se ebbe poca efficacia dove la dominazione bizantina potè cancellarne gli effetti, ne ebbe però grandissima nel territorio conquistato dai Langobardi. Essendo stato tolto ai Romani l'uso delle armi, ma non gli aggravi accessori ed annessi al servizio militare, questi, uniti agli altri obblighi finanziarî ed amministrativi ed ormai consuetudinarî, si fusero e si confusero con essi, e gli oneri delle albergarie, dei trasporti, del rifacimento e costruzione delle mura, delle strade, degli edifici pubblici[200] etc., per i quali occorreva così il materiale, come la mano d'opera, cambiarono la loro natura giuridica.
Per il fatto che tutti vi erano sottoposti, sparì l'antica massima romana che distingueva gli oneri rurali dai cittadini, per ragione della sostituzione possibile solo nei secondi: per il fatto che vi erano astretti anche i nullatenenti, venne una limitazione al tradizionale concetto dei munera patrimoniorum[201], dalla quale scaturì un sistema che ebbe a base l'ibrido concetto dell'abitazione.
E così fu ristretto ancor più l'elemento personale poggiato su una capacità che già da tempo si era venuta ognor più limitando nel diritto di mutar sede, ed il quadro fu completato: soggetto all'auctor il commendato, soggetto al proprietario il residente in terra altrui, vincolato il colono alla terra, legato l'operaio alla corporazione, il decurione alla curia e, ora, anche il cittadino alla città.
Il dualismo fra il partito nazionalista e quello romanizzante, scoppiato violento alla morte di Teodorico e terminato con la disfatta finale dei Goti, stremando ancor più l'Italia con rovine e con stragi, ribadì il ferreo anello che strozzava le città.
Le terre comuni cittadine furono incamerate, come ho detto, dal fisco regio, il quale ne ebbe la proprietà fino ad allora goduta dalle città; ma, apparentemente, non si portarono modificazioni gravi allo stato di cose precedente, perchè i cittadini continuarono a goderne. Si instaurò così un diritto d'uso che trovava la sua base nella consuetudine anteriore e i suoi limiti nella volontà regia[202].
— Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane, sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi, anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa, il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni in Laterano, considerata come la matrice di Roma.
In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le condizioni della plebe rustica extra muros posita a quelle della plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante; dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico con qualche nuova e maggiore estensione.
Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata più su, si mira a proteggere la plebs rustica extra muros posita, sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del rationalis, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo e la diversità dell'obsequium, che l'una e l'altra plebe è costretta a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella dei fondi imperiali[204].
Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la plebs rustica extra muros posita con la plebs urbana, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa; il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella propriamente rurale.
Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il fundus, bisogna immettere un terzo elemento medio — la plebs rustica extra muros posita — alla quale realmente si possono contrapporre gli altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono alla condizione giuridica degli altri.
— Resta che consideriamo ora le divisioni territoriali interne della città.
La grandezza di Roma cominciò quando le originarie tribù precittadine si fusero in nuovi nuclei legati alle circoscrizioni territoriali, che delle antiche tribù conservarono solo il nome, ciò che è segno dell'armonica e completa fusione degli elementi etnici cittadini. Le tribù cittadine, che per lungo tempo rimasero immutate nel numero e nei confini, erano indicate tutte con nomi locali: suburana, esquilina, collina e palatina. La posteriore divisione del territorio, su diciassette tribù, dà un solo nome locale: clustumina, mentre le altre portano tutte il nome di qualche gente patrizia[205], sotto il patronato della quale si trovavano.
La tribù era insieme una divisione territoriale ed amministrativa, in base alla quale, sotto la direzione dei curatores tribuum, si faceva il reclutamento, il censimento e la percezione del tributum. Per esse si compievano anche offici religiosi, per mezzo di collegi — collegia compitalicia — presieduti dai magistri, onorando i lares compitales con feste annuali che ebbero appunto il nome di compitalia, e si provvedeva alla cura urbis per mezzo dei pretori[206].
L'importanza della tribù aumentò con la repubblica, a tutto scapito dell'elemento strettamente territoriale di essa, poichè, rimasta politicamente intatta, finì con l'essere sostituita amministrativamente dai vici, nati e causati dall'enorme incremento della città.
Il Marquardt[207] sostiene che i vici ricevettero un carattere amministrativo officiale da Augusto, ma a me sembra che il passo di Svetonio, dove si parla del recensum populi ordinato da Cesare come praefectus morum e compiuto nec more nec loco solito sed VICATIM per dominos insularum[208], sia da interpetrare come l'annuncio di un nuovo sistema officiale della distribuzione della popolazione per vici nella costituzione politica. Difatti lo stesso Svetonio, nella vita di Augusto[209], si limita a dire che egli ripetè ciò che aveva fatto Cesare. Non per questo io intendo dire che il concetto del Marquardt sia privo di base; ma esso va inteso nel senso che Augusto, iniziatore del principato, attuando questo sistema, ne rendeva normale l'uso per i propri successori.
È logico ammettere che, anche prima del loro riconoscimento giuridico, questi vici compissero funzioni necessarie alla vita sociale del tempo e, verosimilmente, funzioni religiose.
Festo conosce tre specie di vici: i rustici, aggregati di case in campagna; i suburbani, aggruppamenti di edifici, «continentia» alle mura della città che «itineribus regionibusque dissimilibus discriminis causa sunt dispartita»[210] e, finalmente, gli urbani propriamente detti, i quali originariamente erano costituiti dal pervium per il quale «habitatores ad suam quisque habitationem habent accessum». Il Digesto ha appunto un passo in cui si delimitano i casi, in cui questi vici debbono essere considerati come viae publicae e come viae privatae[211]: e da esso appare come questi strettissimi vicoli, angustissimae semitae, come dice Cicerone[212], o tenues vici, come li chiama Marziale[213], erano contrapposti alle viae, dette anche plateae dal glossario latino parigino[214], che erano le viae latae a porta in portam, e che, secondo l'antichissimo sistema latino accolto da Roma e da questa applicato in tutte le colonie, dividevano, intersecandosi perpendicolarmente nel forum, la città in quattro parti.
I vici, come istituzione amministrativa, erano una specialità di Roma e forse, ma è molto discutibile, di qualche altra città. Cesare, nelle prescrizioni di edilizia e di viabilità della sua lex Julia municipalis, non parla mai di vici, ma sempre di viae. Il De Marchi[215], che tende a non far distinzione fra Roma e le altre città, crede che queste ultime, infinitamente più piccole della metropoli, — come conosciamo dall'estensione, molto ristretta, del loro circuito — non avessero altra divisione che quella in quartieri e che questi fossero delimitati dalle viae. Infatti delle grandi città solo la notitia urbis di Costantinopoli nomina per quartiere un certo numero di «collegiati qui e diversis corporibus ordinati, incendiorum solent casibus subvenire». Ma anche ammettendo — e non si può farlo senza grandi riserve — che qui per quartiere si intenda proprio la quarta parte della città, il Declareuil[216] fa giustamente osservare che altri passi[217] fanno ritenere che questo fosse l'eccezione e non la regola. Ed in realtà solo a Bisanzio, a Roma, più tardi a Ravenna e a Napoli, troviamo la divisione in regiones: divisione di cui non si ha traccia quasi in nessun'altra città[218].
Attribuzioni specifiche di vero interesse municipale non vengono affidate a questi quartieri durante la repubblica ed i primi secoli dell'impero: ma non per questo debbono essere rimasti senza importanza per la popolazione cittadina, specialmente plebea, per ragioni del culto speciale che in essi si celebrava. Lo dimostra il fatto che hanno continuato a sussistere per tutto questo tempo; e più tardi, quando, forse per l'avvento del cristianesimo, stavano per perdere la loro ragione di essere, furono rinvigoriti dal sistema delle distribuzioni granarie.
Si è molto discusso se tali largizioni, almeno come istituzioni normali e periodiche, avvenissero in tutte o almeno in gran parte delle città dell'impero[219]. In realtà i municipi non erano obbligati a nutrire la plebe e fare ad essa distribuzioni gratuite[220]: i rescritti imperiali di Marco Aurelio e di Vero stabilivano i prezzi cui si poteva e doveva vendere il frumento[221], ma lo zelo dei particolari vi suppliva così spesso che le fonti stesse parlano di queste elargizioni e le disciplinano. Inoltre se varii indizi fanno pensare che queste costituzioni imperiali sieno decadute nell'osservanza durante il corso del terzo secolo, come si dovrebbe indurre dal passo di Erodiano in cui si parla delle casse frumentarie della città della Gallia, di cui si impadronì Massimino: la presunzione diviene sempre più sicura quanto più, coll'avanzarsi della decadenza, si trasforma la costituzione politica, e la plebe, caduta nella desolazione generale, entra a far parte della cittadinanza.
Come dissi, il suo primo ingresso essa lo fa indirettamente attraverso la Chiesa, la quale, con quella virtù di adattamento splendidamente lumeggiata dal Fustel de Coulanges, si appropriò quanto più potè degli ordinamenti laici statali. A quel modo stesso che, come risulta certo, fu affidata al vescovo la sorveglianza sulla vendita del pane e degli altri commestibili[222], possiamo presumere che, quando la miseria impose le distribuzioni gratuite[223], queste fossero fatte, con tutta probabilità dal vescovo[224]. E dato che tutte le classi della città erano chiuse nei rispettivi collegi, ordini e numeri, fatta eccezione della parte della cittadinanza a cui queste particolarmente si rivolgevano e che pure doveva esser determinata, la divisione unica possibile sembra essere stata quella dei quartieri, i quali — mantenutisi sempre — si rendevano ora necessari anche per la difesa e la manutenzione delle mura imposte a tutti i cittadini. Oltre alle conseguenze già accennate, ne scaturì il bisogno di una divisione territoriale della città più consona ad accogliere il nuovo sistema dell'exercitus civium. Nei grandi centri, dove la costituzione corporatizia perdurò più a lungo, l'influenza della schola bizantina si fece assai sentire, anche nella distribuzione territoriale delle regiones. Così a Roma, a Ravenna, a Napoli ed in qualche altra città. Negli altri luoghi, dove il centro urbano non si era scostato molto dalla primitiva distinzione in quartieri, questi restarono a base di tutto l'ordinamento.
I corpora, gli ordines, i numeri, ormai stremati, erano incapaci di un'azione salda e forte; e così furono assegnate alle divisioni territoriali tutte quelle incombenze di cui la città, auspice ormai la Chiesa, era tuttora capace. Ed era pur fatale che fosse così! Ormai tutto faceva pernio sulla terra ed anche le divisioni delle città subirono la prevalenza dell'elemento terriero.
La venuta dei Goti, più che modificato, sembra che abbia aggravato e reso più rigido questo sistema, il quale serviva mirabilmente a fondere la città nell'unico collegium civitatis.
Nè diversamente agì la breve dominazione bizantina. Ma questa, però, portò una modificazione sostanziale, di cui le fonti gotiche non ci danno nessun indizio e che, quindi, si deve attribuire esclusivamente al sistema tributario bizantino.
Sappiamo che il fisco del re goto si era appropriato la massima parte delle terre pubbliche, ma non pare che toccasse la posizione giuridica della plebs rustica extra muros nella sua relazione con la città e più propriamente col vescovo: tanto più dato il sistema di tolleranza adottato da Teodorico.
Giustiniano, invece, col sostituire il fisco suo a quello dei Goti, non riuscì ad eguagliare le terre intorno alla città alle altre terre fiscali, come era sua intenzione, nè a staccarle dalla città, cui la parrocchia cittadina ed i diritti di uso le legavano, ma privò coloro che vi risiedevano dei vantaggi inerenti alla città stessa e cioè della partecipazione alle distribuzioni ed alle elemosine, che il vescovo faceva alla plebe delle città, preparando così il terreno a successive modificazioni ancor più gravi, delle quali studieremo lo svolgimento nel capitolo seguente.
— In conclusione, mentre nella città la popolazione, tradizionalmente divisa negli antichi nuclei, si polarizza verso le nuove più pratiche e più feconde divisioni territoriali, le quali, pur senza acquistare per varî secoli ancora consistenza giuridica, esercitarono tuttavia notevole azione sulla vita cittadina; al di fuori, in contatto immediato, si mantiene una classe che non è più di liberi, ma non è nemmeno di coloni. Ed a questa classe è dovuta in gran parte, come vedremo, la meravigliosa fioritura dei nostri comuni medioevali.
La vecchia Roma, negli ultimi suoi secoli, preparava il terreno agli istituti che, rinsanguati dai Germani, formarono poi il sistema dello Stato barbarico; ma quella fatidica fattrice di civiltà non dimenticò il mezzo perchè anche il feudo, con l'evolversi dei tempi, avesse a cadere, e perchè su di esso si formasse una nuova e più elevata civiltà. Ed attorno alla città, dove restò la culla delle manifestazioni civili, pose una mirabile cinta contro cui si spuntò l'ira rapace dei dominatori terrieri e si infranse l'azione torpida del sistema curtense. E come già dalla fine del secolo quinto aveva dato il nome all'elemento fondamentale del feudo, — il beneficium — alla fine del sesto non mancò di darlo a questo circuito. E l'una e l'altra volta con la voce dell'organo allora più vitale della romanità: la Chiesa. Come Pietro Crisologo ricorda il «beneficium»[225], così Gregorio Magno parla della massa nel senso di quella parte più aderente alla città e pur fuori di essa, che serve a nutrir questa e ne forma quasi una necessaria appendice.[226]