633.  Cfr. nota 1 a pag. 222.

634.  Cfr. Huvelin loc. cit., pag. 176.

635.  Ne offre chiara prova la città di Vercelli. Nel 913 il re Berengario concedeva ai canonici delle due cattedrali vercellesi di S. Maria Maggiore e di S. Eusebio (ed. Schiaparelli cit.) mercatum publicum qui singulis kalendis augusti in beati Eusebii festivitate continuatim subsequentibus Et mercatum ebdomadalen qui omni die sabati perficitur. L'uno e l'altro passarono più tardi nelle mani del Comune (Cfr. Adriani G. B. Statuti e monumenti storici del Comune di Vercelli. Torino, 1877, pag. 189, § 260), il quale non vi portò alcun mutamento e conservò anche l'antica distinzione del mercato settimanale dal mercato dei commestibili di prima necessità, strettamente vicinale. Infatti il § CCXCIII (ibidem pag. 209) si esprime così: «Item non prohibebo alicui de districtu civitatis tam laicis quam clericis et poderio ea quae necessaria fuerint ad usum suum et familie sue et usum vicinorum suorum sue ville quibus possint solummodo ad comedendum et bibendum vendere et etiam transeuntibus possint vendere ad bibendum et comedendum. Item non prohibebo mercatum nec ea que necessaria fuerint tam clericis quam lajcis ad usum suum vel locis sive castris qui et que tenentur sive custodiuntur a communi sive pro communi civitatis etc.

Al tempo dello statuto, per quanto relativamente assai antico come lo dimostra la formula in prima persona, caratteristica del breve potestarile, il mercato ebdomadale ha assorbito completamente quello vicinale entro la città, mentre nel resto del territorio, ne rimane ancora distinto.

Anche a Bergamo si verifica lo stesso fatto: l'antico forum viene col tempo a prendere il nome di mercatum. Cfr. Mazzi A. Nota cit. pag. 323.

636.  Cfr. Huvelin loc. cit. pag. 151-53 e le citazioni ivi riportate.

637.  Cod. Dipl. Long.Troya — n. 308.

638.  Cfr. Solmi. Diete di Roncaglia cit.

639.  Vedi nota 2 a pag. 217 e Antichità longobardiche milanesi cit., I, pag. 165-68.

640.  Nei centri rurali, invece, la riconnessione del mercato alla parrocchia si manifesta anche nell'ubicazione. Normalmente in ognuno di essi vi era una sola piazza più o meno grande sulla quale i parrocchiani si radunavano fino da antichissimi tempi per i loro bisogni spirituali e materiali; tanto che anche Rotari parla del conventus ante ecclesiam come di una riunione normale diffusa in tutta l'Italia langobarda.

In alcuni luoghi questo spianato ha conservato a lungo dei nomi tipici che ne illuminano la natura. Cfr., per esempio, per Barga di Garfagnana il bel Dizionario geografico fisico storico della Toscana di E. Repetti (Firenze 1833) sotto q. v. e le Relazioni di alcuni viaggi fatti nelle diverse parti della Toscana di G. Targioni Tozzetti vol. V, Firenze 1773, pag. 332.

A Toscanella nel 775 fu rogato un atto in Foro ante ecclesiam S. Andree (cfr. pergamena originale nel R. Archivio di Stato in Siena, prov. S. Salvatore di Monteamiata); nel febbraio del 787 in vico Tofinana ante ecclesiam S. Paternano (ibid.); nel maggio del 794 nel vico Foro ante ecclesiam S. Andrea (ibid.); nell'aprile dell'819 nel vico Margharita ante ecclesiam S. Petri (ibid.); nel novembre dell'823 in vico Marianu ante ecclesiam S. Johannis (ibid.).

641.  Cfr. pag. 90 nota 1.

642.  Traccie abbondanti di tale sistema si sono mantenute a lungo a Parma. L'Affò (loc. cit., vol. I) ha ricostruito molto bene la pianta dell'antica città, al tempo romano chiamata col significativo nome di Crisopoli; e da essa si rileva che il punto centrale era costituito dal forum e se ne trova la posizione esatta. Un documento del 3 gennaio del 1092 (ibid., pag. 340) ricorda la chiesa di S. Pietro «que prope forum posita est». E anche oggi la chiesa dell'apostolo si trova sulla piazza quadrata, che da secoli e secoli è rimasta inalterata nella sua tipica forma.

643.  Cfr. Faccio C. La corte regia di Vercelli nel basso medioevo in «Archivio della Società vercellese di storia e d'arte» a. I, 1909, n. 3-4, pag. 83-84.

644.  Cod. Dipl. Long.Troya — n. 295, a. 724. In civitate cremonensi in curte regia et in laubia eiusdem curtis sita platea magna eiusdem civitatis.

645.  Historiola di Rodolfo not. ed. Odorici loc. cit, p. XVII-XVIII ...in platea Brixie.

Questo documento, come quello citato nella nota precedente, sono di un'autenticità tutt'altro che indiscutibile (cfr. Wunstenfeld T. Delle falsificazioni di alcuni documenti concernenti la storia d'Italia nel medioevo in «Archivio Storico Italiano» 1859, to. X, disp. 3, pag. 81 e segg.); ma possono servire egualmente quando s'interpetrino con discrezione e se ne voglia dedurre solo una prova generica dell'esistenza di una piazza centrale in queste due città fino da epoca remota.

646.  Memorie e documenti lucchesi cit., V, 2, n. 374, a. 811. Austrifonso diacono dona ad una monaca la chiesa di S. Michele in Foro, da lui costruita.

La cattedrale era ancora fuori delle mura. Cfr. Davidson loc. cit., I, pag. 238.

647.  Campi Hist. cit., I, pag. 324. Il vescovo Podone fonda nell'antico foro una chiesa dedicata a S. Pietro, nella quale fu seppellito nell'839. Il foro è ricordato pure in un altro documento dell'anno 857 (Id. Ibid. pag. 212) col quale il canonico Leone fa donazione di 28 tavole di terra situate presso di esso.

648.  Cod. Dipl. Long.Porro — n. 292, a. 679. Actum foro civ. Bergomi.

649.  Cfr. nota 2 della pag. preced.

650.  Cfr. Bosisio G. Intorno al luogo del supplizio di Severino Boezio, Pavia, 1855

651.  Muratori. Antiq. Ital. Excerpta e chartis pisani archivii archiep. a. 1112. In foro pisane civitatis que curia marchionis appellatur.

Per l'ubicazione dell'antica cattedrale cfr. Davidsohn loc. cit., I, pag. 197.

652.  Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXII. Società fra i Ferraresi e i Modenesi a. 1198. È ricordato frequentemente il forum.

Prima del mille la cattedrale era sicuramente fuori delle mura. Cfr. Tiraboschi Mem. moden. cit., II, Cod. Dipl., n. 166, pag. 3.

653.  Ughelli. Italia sacra cit., V, col. 713. Concio Verone in die dominico in domo fori fieri solet.

654.  Un documento del 1018 ricorda il forum vetus (cfr. Davidsohn, loc. cit., pag. 204) il quale — e si conferma anche qui la distinzione del forum e del suo contenuto dal mercatum — si differenzia anche per l'ubicazione dal «mercatum regis in civitate Florentie» (cfr. Lami. Mon. cit., pag. 885).

655.  Cfr. il diploma di Carlo il Calvo del 1 marzo 876 in Pasqui. Doc. cit., n. 43, pag. 61-63.

656.  Anche a Rimini fino da antichissimi tempi si ha notizia di un forum publicum. Cfr. Tonini L. Rimini dal principio dell'era volgare al MCC. Rimini, 1856, pag. 338.

A Bari pure da epoca immemorabile accanto al pretorio ed alla sede catapanile, ove poi sorse la chiesa di S. Nicola, c'era il forum. Cfr. Besta E. Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi cit., pag. 45.

657.  Nella città franco-germanica la costituzione e, conseguentemente, il diritto si possono distinguere in due grandi periodi ben differenti l'uno dall'altro. Nel primo la città è governata e retta da poteri privati o pubblici che non sono di natura urbana, che non si differenziano, cioè, da quelli che reggono il territorio circostante; anzi, sono proprio quelli stessi che dominano al di fuori di essa. E, come ciascun grande proprietario accentra in sè un certo numero di facoltà e di poteri, che nel loro complesso costituiscono il diritto della curtis, il diritto curtense; ne consegue che la città non si differenzia giuridicamente dal territorio aperto e dai gruppi minori che vi sono sparsi e lo compongono. Nella città possono trovarsi a contatto varî di questi sistemi; ma essa, in quanto e perchè città, può costituire e costituisce un'unità di fatto ma non un'unità giuridica.

In seguito, dove la situazione topografica si manifestò più favorevole al commercio, in immediato contatto con la parte esterna delle mura della città si vennero da ogni parte raccogliendo individui delle più svariate provenienze e gradazioni sociali, dal libero ricco ed indipendente al servo fuggito dal dominio signorile, attrattivi dall'unico scopo del commerciare. L'identità del fine e la comunanza del luogo portò rapidamente ad un'unione, se non ad una fusione, di tutti questi elementi, pur così eterogenei, e fece sì che insieme con il mercato e con le sue mansiones, sorgessero tutt'intorno le case dei mercanti, dominate, non di rado, dalla chiesa comune; e che lungo la parte del borgo che non si appoggiava alle mura, corressero fossi e steccati, fatti scavare e costruire dai mercanti stessi stretti, per bisogno di reciproca difesa, in quelle gilde che appaiono ai primi albori dei comuni franco-germanici. E il numero dei borghi originati da mercatores fu tale che furono chiamati quasi indifferentemente mercatores e burgenses. E questi borghi, per la speciale origine e conformazione costituirono come un terreno neutro, nel quale vigevano usi, consuetudini e sistemi di scambio differenti da quelli che avevano vigore all'intorno.

Però tale stato di cose non si prolungò molto a lungo. La vicinanza immediata con la città, le relazioni inevitabilmente venutesi a stringere fra quelli dentro e quelli fuori le mura, l'aumento sempre più forte di ricchezza da parte dei mercanti ed il bisogno derivatone di una difesa e di una protezione più valida che solo le mura potevano offrire, fecero sì, che questi mercatores, tendessero ad entrare a far parte della città. Dal canto suo la città, sempre meno soggetta al potere centrale con lo svolgersi del sistema feudale, non aveva potuto mantenere inalterata la sua rigida economia agraria primitiva e non era in grado di opporre ostacoli troppo forti ai gruppi ormai omogenei che le si erano stabiliti sotto le mura; e così questi mercatores riuscirono a divenire cittadini. Ma questo nuovo elemento divenuto in breve predominante, impresse rapidamente alla città un organizzazione rispondente ai proprî bisogni ed alle proprie attitudini e con l'organizzazione anche il diritto, che creato sopratutto per gli scambi, ebbe come caratteristica, una natura essenzialmente internazionale; l'opposto, cioè, del diritto curtense che aveva fino ad allora predominato.

E questa è la seconda fase delle città tedesche, quella che si apre al tempo dei Comuni.

Come si vede la città franco-belgo-germanica non gode mai in maniera apprezzabile di un diritto suo proprio ad essa esclusivo: nella prima fase è retta da norme giuridiche che si applicano e vigono indifferentemente così dentro come fuori di essa; nella seconda riceve da elementi che non le sono originari un nuovo diritto che, se non costituisce tutto il complesso delle norme giuridiche, ne forma però la parte di gran lunga maggiore e più importante e questo diritto nuovo destinato a regolare rapporti d'indole commerciale, è, per necessità intrinseca della sua natura e del suo scopo, alieno da ogni tendenza particolaristica.

658.  Quanto si è detto nella nota 4 a pag. 220 a proposito delle misure è pienamente confermato dai documenti fiorentini, dai quali ci è fatto conoscere che non di rado il tipo delle varie misure era espresso in una pietra murata presso le porte della città. «Ut sit mensurata cum pede qui designatus est in petra iuxta portam S. Pancratii posita» dice un documento del 1088, edito, insieme con molti altri posteriori che fanno menzione di questa misura da Tubalco Panichio. Del piede Aliprando e del piede della porta nella «Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici» del Calogerà, to. X, Venezia, 1734, pag. 170.

659.  Serafini F. Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge. Roma, 1874, pag. 6.

660.  Cfr. Paoli C. Mercato Scritta e Denaro di Dio in «Archivio Storico Ital.» s. V, to. XV, disp. 2 del 1895, pag. 307-315.

661.  Zdekauer L. Mercato Scritta e Denaro di Dio nota a proposito della ricerca del Paoli con lo stesso titolo in «Rivista ital. per le scienze giurid.» 1895, fasc. 1.

662.  Ecco un brano di innegabile evidenza tolto dalla prima novella intitolata «Vannino da Perugia e la Montanina» di Gentile Sermini da Siena (ed Livorno, 1874, pag. 10): «Disse la Nuta: Dammi tu la fede di farlo (di ricevere Vannino) se Andreoccio (il marito) va fuora della città? Sì, disse la Montanina, e la fede impalmò alla Nuta».

Non meno evidente è un esempio offertoci dai Fioretti di S. Francesco (c. 21) «Frate lupo, dice s. Francesco, io voglio che tu mi facci fede di questa promessa, acciocchè io meno possa fidare e distendendo santo Francesco la mano per riceverne fede, il lupo levò su il piè diritto dinanzi e dimesticamente lo puose sopra la mano di santo Francesco, dandogli quello segnale di fede ch'egli potea.

Questa stretta di mano simbolica si chiamava la palmata. Non per nulla anche oggi il linguaggio comune conserva la parola impalmare per indicare una forma speciale del contratto di matrimonio.

663.  Cfr. Gregorio di Tours. Hist. Franc. V, 3; III, 4, 8; In gloria confess. c. 67 Isidoro Origin. VIII, 2, 4 e 11, I, 67.

Questi passi sono stati indicati, illustrati e pubblicati da N. Tamassia in Fidem facere e manu fidem facere e Manum facere citt.

664.  Si trova nelle tavolette cerate daciche (Bruns Fontes cit. pag. 205-209); in un documento del Codex antiquissimus pataviensis il formulario del quale è del quinto secolo (Monum. Boic. XXVIII, 2, n. 2. p. 5); nella Vita Macriani c. 12 (Scriptores hist. augustae ed. Teubner II, 111) e perfino nelle commedie di Plauto. (Cfr. Costa E. Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto pag. 277 e segg.)

È merito del Tamassia averlo dimostrato e di aver indicate queste fonti.

665.  Cfr. Mitteis Römischen Privatrecht cit. I, pag 294 e segg.

666.  Roth. 244.

667.  Cfr. la notizia veronese di cui già ci siamo occupati a pagina 134-36.

668.  Cfr. Cronica q. dicuntur Fredegarii IV, 71 nei «Mon. Germ. Hist.» S. S. I, pag. 15.

669.  La misura della protezione speciale accordata dall'Editto alla città si rileva dal confronto con le altre disposizioni che stabiliscono la scala delle aggravanti dello scandalum rispetto al luogo in cui è commesso e cioè: il palazzo del re, «ubi rex presens est» (Roth. c. 36), la chiesa (Roth. c. 35), la città dove si trova il re (Roth. c. 37, 38) la città (Roth. 39, 40).

670.  Cfr. Kuhn. Entstehung der Städte cit. pag. 440.

671.  Dig. XLIX, 16, 3 § 17 ... si vallum quis transcendat aut per murum castra ingrediatur... E il cap. 244 di Rotari: Si quis per murum de castro aut civitate sine noticia iudecis sui exierit foras aut intraverit.

672.  La cosa è tanto più verosimile in quanto che nella maggior parte dei casi la civitas era il capoluogo delle singole circoscrizioni: e queste, come si è veduto, in linea di massima furono lasciate inalterate dai Langobardi. Anche Paolo Diacono mostra un'esattezza degna di osservazione nel distinguere la civitas dal castrum. Oltre passi di minore importanza (cfr. per es. Hist. Langub., II, 13 ..... haut longe a cenitense castro vel tarvisiana distet civitate); uno mi par degno di nota: (ibid., II, 9). Indeque Alboin Venetias fines quae prima est Italiae provincia sine aliquo obstaculo, id est civitatis vel potius castri foroiuliani terminos introisset. Al tempo romano Forumjulium era un castrum e P. Diacono non osa chiamarla completamente una civitas nemmeno dopo anni ed anni da che i Langobardi l'avevano eletta sede di ducato e ricorda che era un semplice castrum.

673.  L'importanza del centro urbano è comprovata dalla severità delle leggi nel punire coloro che in qualche modo, anche solo attraversandole di soppiatto, violassero la santità — è il termine usato dalle fonti — delle mura. Chi violaverit muros, dice Pomponio (Dig. I, 8, 11), è punibile di morte. Questa legge si riannoda all'antichissimo mito del salto del vallo da parte di Remo, di cui già si è parlato, consacra l'obbligo dei cittadini di non passar che per le porte, e concerne solo Roma. Ma a provar che questo culto delle mura non era esclusivo di Roma e che in conseguenza non era esclusivo di Roma il contenuto giuridico di cui esso era l'esponente e, cioè, la preminenza assoluta degli intramurani, Marciano, Sabino e Cassio dichiarano concordi (Dig. I, 8, 1 e 2) che le mura e le porte di tutte le città erano, al pari di quelle di Roma, sanctae et quemadmodum divini juris.

674.  Cfr. pag. 48-52 e specialmente la legge riportata nella nota 2 a pag. 48-49, e pag. 67-69.

675.  Cfr. Cod. dipl. long.Troya — n. 602.

676.  Cfr. pag. 135, dove si parla proprio di cives, e pag. 143.

677.  Ratherii episc. veron. Opera. Veronae, 1765, col. 564-66. Il passo è stato per la prima volta indicato agli studiosi da N. Tamassia Raterio e l'età sua in «Studii giuridici dedicati ed offerti a F. Schupfer» II, Torino, 1908, pag. 85-94.

678.  Gradonicus F. Pontificum brixianorum series. Brescia, 1755, pag. 159 e segg.

679.  Vedi a pag. 119-120. Questi diplomi sono stati ritenuti sospetti così dal Niese, come dal Besta (Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel medio evo in «Riv. ital. p. le scienze giurid.» li 1-2, pag. 38-39); ma se si ammette l'interpetrazione datane in questo volume così nei rispetti dell'arimannia come della cittadinanza, ogni ragione di sospetto viene completamente a mancare.

680.  Lupi. Cod. dipl. berg. cit. II. col. 729. Cfr. anche Mazzi A. Studi bergomensi cit. pag. 9.

681.  La partecipazione dei nobiles e dei sapientes, che pure ne vivono fuori, alla vita della città è dovuta all'azione del sistema feudale. Cfr. Pertile loc. cit. I. pag. 342.

682.  Ficker loc. cit. IV, n. 85, p. 129.

683.  Id. ibid. n. 86, pag. 131.

684.  Mazzi A. Studî cit. pag. 107.

685.  Id. ibid. pag. 33.

686.  Cfr. Patetta F. Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medioevali. Modena 1907, pag. 122-23. Riporto le sue precise parole perchè non si potrebbe fare della Relatio riassunto più esatto ed imparziale.

687.  Lupi. Cod. dipl. cit., II, n. 1267 e Mazzi A. Studi cit., pagina 119-25.

688.  Roth. 21.

689.  Cod. dipl. long. — Troya — n. 693, 971, 985. Cfr. anche Schupfer Istituzioni politiche cit., pag. 384.

690.  Brunetti, loc. cit., n. 25.

691.  Cfr. Plinio. Natur. Hist. XXVII, 1.

692.  Cfr. Zdekauer L. Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262, Milano 1897, pag. 61-62 della prefazione.

693.  Cfr. nota 2 a pag. 237.

694.  Cfr. pag. 61 e segg.

695.  Roth. 343.

696.  Roth. 279, 280.

697.  Roth. 312.

698.  Roth. 35.

699.  Sul contenuto del populus vedi § 5, pag. 122 e segg.

700.  Cap. italicum. Cap. Loth. 13.

701.  c. 5, ed. cit. pag. 100. Esso riprende alla lettera il concetto della leg. un. tit. 56 libro XI del Cod. Just.

702.  Capit. ital. c. 37.

703.  Giulini Mem. cit. VII. p, I, pag. 890-91. Testam. dell'arciv. Ansperto a. 879.

704.  Delle antichità long. milan. cit. I. p. 242.

705.  È del 25 agosto 1097 ed è edito dal Del Giudice Studî cit., pag. 61.

Che nell'espressione — consulatu civium — non si trovi la menzione del consolato, del gruppo dei consoli della città di Milano non si può ammettere (dice il Del Giudice, a cui sottoscrivo pienamente, fatta eccezione del modo d'intendere la parola cives) per tre ragioni e cioè: primo, che la voce cives nell'uso delle fonti milanesi del secolo undecimo, non designa già (come avvenne più tardi) tutto il popolo, ma solo la borghesia in senso stretto, cioè un ceto particolare opposto alla nobiltà rappresentata dalle due classi feudali dei capitanei, e dei valvassori o militi. Per tal modo vi sarebbero stati, a tenore di questo documento, i consoli dei borghesi (cives) e non quelli dei capitanei e dei militi; il che è contradetto dalle più antiche sentenze a noi pervenute dai tribunali consolari le quali portano il nome dei consoli delle varie classi. In secondo luogo è da osservare che dei molti nomi di persone segnate come testimoni o presenti all'atto, non uno si legge che porti il titolo di consul mentre non mancano gli appellativi di giudice, di messo imperiale, di notaio. Eppure, se la carta fosse stata scritta nel consolato cioè nel luogo di residenza dei consoli ed alla loro presenza, non sarebbe mancata l'indicazione del loro nome. La terza difficoltà è questa: che negli anni successivi al 1097 non vi è parola di consoli in atti pubblici dove la loro presenza o partecipazione sarebbe stata necessaria. Non rimane adunque che interpetrare la data della carta cremonese come indicante la località dove si radunavano i cives; dove si teneva il consilium civitatis.

706.  Del Giudice. Studi cit. pag. 50.

707.  Id. ibid. pag. 52.

708.  Ed. dal Muratori. Antiq. ital. diss. XV, col. 853-55.

709.  Nec marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudamento hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus campanis, dice il notissimo diploma di Enrico IV ai pisani dell'anno 1081.

710.  P. Diacono, loc. cit. IV, 31 e II cap. ult.

711.  Cfr. Memorie e doc. cit. IV, 1, pag 199.

712.  Cfr. Friedlaender E. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. II, pag. 538 e segg.

713.  Cfr. Tamassia N. Fidem facere cit. pag.

714.  Nelle nostre colline di Pisa, dice G. Lami (Lezioni di antichità toscane, etc. Firenze, 1766, vol. I, lezione 4ª, pag. 86-87) è un tratto di paese, vicino al Bagno ad acqua, che si chiama parlascio. È questo un monticello sulla cui cima si vedono le rovine di una mediocre rocca o fortezza di figura quadra con torrioni e baluardi tondi negli angoli. Sotto questa rocca verso levante è la chiesa dei SS. Quirico e Giulitta ed a ponente di questa chiesa è un borgo, pure detto parlascio, e non vi è stata mai trovata traccia alcuna di antico anfiteatro romano.

715.  L'antico perilascium, trasformato in postribolo — effectum postribolum — fu donato nell'800 alla chiesa aretina per togliere lo sconcio. Cfr. Pasqui U. Documenti cit. I. n. 16, pag. 29-30.

716.  Fino dal secolo decimo si ha ricordo di una porta a parlascio, per la sua vicinanza al parlascium. Cfr. Lami, loc. cit. I, pag 90.

717.  Cfr. Lami, loc. cit. I, pag. 96; Alvisi E. Il libro delle origini di Fiesole e di Firenze, Parma, 1895, pag. 38 e Manni M. D. Notizie storiche intorno al parlagio ovvero anfiteatro di Firenze, Bologna, 1746. pag. 13-17 e 26.

a. 1171... infra civitatem Florentinam prope Perilascio picculo.

a. 1133... in civitate Florentina in loco Parlascio picculo.

a. 1030... prope Perilasium majorem.

718.  Tiraboschi. Memorie di Nonantola cit. n. 197, a. 1089, «pecia una de terra prope civitatem Cremone in loco parlassi».

719.  Cfr. Mazzi A, Perelassi, Bergamo, 1884.

720.  Davidsohn, loc. cit. I, pag. 513.

721.  Liutpr. c. 99.

722.  Aist. c. 2, 8.

723.  Cfr. Tamassia N. Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il langobardo. Milano, 1885, pag. 159.

724.  Liutpr. c. 62.

725.  Cap. ital. K. M. 49, 68, 114 etc.

726.  Vedine gli ess. riportati dal Muratori Antiq. Diss. LXIII.

727.  Cfr. i documenti pubblicati dal Pertile loc. cit. VI, 1, pag. 25 e segg. e specialmente pag. 33.

728.  Mem. e doc. cit. IV, n. 475, a. 825 Anspald cler. scavinus ecclesiae, — n. 589, a. 838 Gonfrid. scab. eccl. — n. 648, a. 847 Iohannes clericus scab. eccl.

729.  Cod. dipl. lang. — Porro. — col. 1561, a. 915 Petrus scavino huius comitato (lucense).

730.  Cfr. il § 6, pag. 132 e segg.

731.  Cfr. Mem. e doc. cit., V, n. 698. a. 853. A. Scabinus florentine urbis.

732.  Cfr. Pertile, loc. cit. VI, pag. 34.

733.  Cap. it. K. M. 35 e 93.

734.  Cfr. a questo proposito Zdekauer L. Il Constituto dei Consoli del placito del Comune di Siena in «Studi Senesi» vol. IX, 1892, pag. 57-58.

735.  Cfr. Id. ibid., pag. 60-61. Lo Zdekauer è stato il primo e l'unico, ch'io sappia, a sentire come l'indagine sulla competenza doveva segnare il primo passo per determinare l'origine del Consolato del Placito e come esso si riannodi ad antichissimi sistemi germanici.