308. Mayer. Ital. Verfass cit., I, pag. 281. Solmi. Storia cit. pag. 188.
309. Kandler. Cod. diplom. istriano n 804, riportato dal Roberti, dal Finocchiaro-Sartorio e dallo Schupfer. Cfr. anche Waitz. Die deutsche Verfassungsgeschichte. II. 1883. pag. 490-92.
310. Lo Schupfer. (Dir. priv. cit. I. pag. 64 e 66) veramente crede che la natura del diritto dei cittadini sia puramente d'uso, di fronte alla proprietà eminente del sovrano, il quale può disporre di questi beni senza commettere un arbitrio; ma tale sua concezione è così intimamente legata all'affermazione dell'esistenza di forme economiche collettivistiche presso i Langobardi, dopo la loro discesa in Italia, che non può non risentirsi dei gravi colpi portati a quest'ultima, sopra tutti dal Leicht e dal Solmi.
311. Paul. Diac. Hist. Langub. V. 36.
312. Ficker J. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens. IV. Innsbruch 1874, n. 27, pag. 35.
313. Cfr. Die Urkunden Otto d. III. ed. cit. n. 53 pag. 456-7.
314. Muratori. Ant. Ital. Diss. VIII.
315. Cronaca piacentina, ad an. ediz. Borra. Parma 1862.
316. A. 1037. Odorici. Storie bresciane vol. V. pag. 50. e Gradonicus I. H. Pontificum brixianorum series commentario historico illustrata. Brescia, 1755, pag. 159.
317. Ughelli2. Ital. Sacra Vol. V, col. 712. a. 1178.
318. Anche il documento veronese chiama communis la CAMPANEA: ma bisogna pensare che siamo in epoca in cui, il comune essendo già formato, ogni terra non appartenente a singoli è communis.
319. Muratori. Antiq. Ital. Diss. XIII.
320. Roth H. Geschichte des Benefizialwesens. Erlangen. 1850, pagine 374-75.
321. Leicht P. S. Ricerche sull'arimannia cit., pag. 9 e segg. in Studi e Frammenti. Udine 1903.
322. Checchini A. I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1900.
323. Infatti in tutto il primo capitolo non ricorda che i bona vacantia e quelli confiscati per legge ai proscritti ed ai condannati per nozze incestuose e per crimine di lesa maestà; ed i palatia nelle città consuete (in civitatibus consuetis).
324. Enrico IV parla di arimanniam eiusdem civitatis (Padova) omnemque districtum ac quicquid ad imperialem potestatem pertinet. Berengario I chiama la terra arimannica terram juris regni nostri. Cfr. Checchini, loc. cit., pag. 462.
325. Leicht P. S. Ricerche cit. e Studi cit., vol. I, pag. 41-42.
326. Checchini A. I fondi militari etc. pag. 461-62.
327. Leicht P. S. Studi cit., II, pag. 92. Ma al Leicht non è sfuggita l'impossibilità del rude Stato germanico a costituire rapporti così complicati come quelli dell'arimannia. Egli ha pensato che essi ne fossero già compenetrati nel loro diritto nazionale: ed a questo è arrivato perchè crede che l'ordinamento militare bizantino abbia avuto una notevole influenza su quello langobardo (pag. 88) e da ciò sieno derivati dei punti di identità.
A me, come dico, pare si tratti di semplici analogie spiegabili con i punti a comune di due civiltà una all'inizio e l'altra all'occaso.
328. Loc. cit., pag. 443-44. La stessa tesi riguardo alle concessioni di terre fatta da Genserico ai suoi vandali, è sostenuta dal Martroye (Genséric, la conquête vandale en Afrique et la destruction de l'empire d'occident. Paris 1907, pag. 297 e segg.) e dal Roberti (Arimannie vandaliche in Africa in «Studi in onore di F. Ciccaglione. Catania, 1909, vol. I, pag. 103 e segg.).
329. Loc. cit., pag. 466-67.
330. Muratori. Antiq. It. Diss. XIII. Cfr. anche Pivano S. Stato e Chiesa in Italia da Berengario I ad Arduino. Torino 1908, pag. 20. Il Muratori dètte di questo diploma — è vero — un'interpetrazione estensiva che in realtà esso non ha, essendo rilasciato al solo vescovo di Arezzo e non a tutti i vescovi d'Italia, come egli pensò. Ma non mi sembra onesto — però — tacere che i diplomi dello stesso imperatore a Cremona (Pivano, loc. cit., pag. 21) e a Verona (Ughelli, loc. cit., V, col. 724), con formulario identico a questo, dimostrano una volta di più la sicurezza d'intuito di lui, che, partendo da un punto, che, considerato isolatamente, è inesatto, emetteva tuttavia un giudizio in complesso vero e sicuro.
331. Cito l'ed. del Pasqui U. Documenti per la storia di Arezzo, Firenze, 1899, n. 49, pag. 71-72.
332. Böhmer, Acta Imperii Selecta, vol. I. Insbruch. 1870, n. 63, pag. 60.
333. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII. col. 736.
334. Id. Ibid.
335. Lupi. Cod. dipl. bergam., II, pag. 1169-70, cit. dal Checchini, pag. 461.
336. Cit. dal Checchini, pag. 462.
337. Leg. Lang. Guido 3. Nemo comes neque loco eius positus neque sculdasius ah arimannis suis aliquid per vim exigant praeter QUOD COSTITUTUM LEGIBUS EST.
Doc.to dell'a. 937 riportato dal Ducange: de villa Raucho et de omnibus arimannis in ea morantibus omniaque districtionem omnemque publicam functionem et querimoniam quam ANTEA publicus nosterque missus facere consueverat... custodiant et observent. Cfr anche Savigny C. F. Storia del dir. rom. nel m. e. Trad. ital., I, Firenze 1844, pag. 135-148. Cfr. anche il diploma di Federigo I al comune di Ferrara dal 1164, in Muratori Antiq. Ital., Diss. XLVIII.
338. Leicht. Ricerche cit., pag. 8-9
339. Cfr. Schupfer. Il dir. priv. cit., I, pag. 67 e segg. e II, pag. 91; Pertile loc. cit., III, pag. 35 e segg. Vaccari P. Ricerche di storia giuridica, Pavia 1907, pag. 3-43. Il colonato romano e l'invasione long. Cfr. però per lo stato personale le giuste osservazioni del Leicht. Studi cit., II, pag. 108, oltre a ciò che ne dice nel vol. I, pag. 51 e segg.
Vedi il bel documento del 746. Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 594, e le osservazioni del Tamassia. Fidem facere e manum facere in «Arch. giurid.», 1903, pag. 536 e segg.
Noti documenti (Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 480 e Reg. farf., n. 16 e 35) mostrano concessioni regie di una terra con facoltà di alienazione e di permuta, senza perdita da parte del sovrano dell'alto diritto sulla terra stessa. Al re, infatti, è dovuto sempre il pagamento del canone stabilito col primo cessionario e, qualche volta, anche la facoltà di sostituire una terra diversa a quella già concessa.
È un'altra prova dei tratti comuni che hanno due civiltà in condizioni opposte.
340. Cfr. i documenti riportati dal Pertile. loc. cit., III, pag. 38.
341. Ricerche cit., pag. 15-17.
342. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XLV.
343. Id. Ibid.
344. Mem. e Doc. p. la storia di Lucca, IV, ed. Bertini. Lucca, 1818, pag. 309. Lo stesso nel documento lucchese dell'819, edito dal Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII.
345. Ibid., Id., vol. IV, pag. 309.
346. Della Rena C. Storia degli antichi duchi e marchesi di Toscana. Firenze, 1690-1764, vol. III, pag. 41. Per la data cfr. Overmann, Gräfin Mathilde von Tuscien, Innsbruck, 1895, pag. 156.
347. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XIII.
348. Id. Ibid.
349. Solmi A. Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza. Estr. dall'Archiv. Stor. per le Prov. Parmensi. N. S. vol X, 1910, cfr. pag. 20-21 e 31-32; in cui sintetizza il sistema cui dette il nome nel lavoro sulle associazioni.
350. Darmstädter, loc. cit., pag. 7. Alboino occupò i castelli di Verona e di Pavia; Liutprando ed Astolfo i palazzi bizantini di Ravenna.
351. Ne offre esempio sicuro la Legge Salica (Tit. XLV De migrantibus). Leggi e documenti provano che anche presso i Langobardi ebbe vigore lo stesso sistema.
352. Salvioli G. Città e campagne cit., I.
353. Troya. Cod. dipl. lang., n. 812, a. 764, n. 671, a. 753, e Chroust, Untersuchungen über die langob. Konigsurkunden. Graz. 1888, n. 15, pag. 204 e n. 20 pag. 181.
354. Capitulare ital. Capitula Pippini 4, 19, ed. Padelletti pag. 368 e 373, e Capit. Papiense, 787, oct. c. 9, ed. Boretius. n. 94, pag. 199, e Capit. Hlotarii, a. 832, c. 7. Capit. Hludov., II. a. 850, c. 7 e 8. Capit. C. Pap., Capit. Hludov., a. 850 c. 6 e 3, per i palazzi imperiali in città.
355. Epist. ad Pippinum filium, a. 807. Capitulare italicum. Capitula Karoli Magni, 142, ed. Padelletti pag. 365-66. e Odorici. Storie bresciane, vol. III, Cod. diplom.. 17 apr. 761. n. XXI, pag. 39. «intra muros civitatis brixiane prope portam mediolanensem loco qui dicitur Parevaret».
356. Cfr. Cod. Just. XI. 74. 4. Onorio e Teodosio, a. 423. Che queste angarie conservino anche nel secolo nono il significato, il valore e la natura di imposizioni pubbliche è luminosamente dimostrato dal diploma dell'882 al vescovo di Reggio.
357. Troya. Cod. dipl. lang., n. 566, ripubblicato dall'Hartmann. Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten. Gotha, 1904, pag. 125.
358. Ughelli. Italia Sacra, VIII, col. 32.
359. Id. ibid., V, col. 711.
360. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XXXI.
361. Ficker. Forschungen cit., IV, n. 81, pag. 124.
362. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XLV. Questi due documenti sono relativamente tardi, ma la nota ostilità di alcuni dei re Franchi e dei re d'Italia contro l'episcopato toscano (Cfr. Leicht, Studi cit., II. pag. 109) spiega perchè questi oneri perdurassero ivi più a lungo che altrove.
363. Cfr. Pertile2. loc. cit. VI. 1. pag. 29 nota 11.
364. Tamassia N. Le associazioni in Italia nel periodo precomunale, Estr. dall'Archivio Giuridico, 1898, fasc. 1, pag. 16.
365. Id. ibid., pag. 15-16.
366. Solmi A. Per la storia delle associazioni nell'alto m. evo, Estr. dall'Archivio Giuridico, 1899, fasc. 1, pag. 7-8.
367. Id. ibid, pag. 7.
368. Cod. dipl. Lang., (Troya), n. 765, a. 761.
369. Ughelli2. loc. cit., V, col. 708, a. 813. De vestimentis que de Pisile veniunt, vel Ginicro decimam partem. Il pisele ed il gineceo sono elementi ben noti del sistema curtense.
370. Cfr. Voigt K. Die königlichen Eigenklöster in Langobardenreiche Gotha 1908.
371. Tiraboschi. loc. cit., II, pag. 69-70, a. 895.
372. a. 852, 19 ottobre,.... ut annis singulis ad predictam parte nostre hecclesie reddere debeatis pro ipso monasterio vestitum unum bonum caprenum sicuti ipso monasterio in parte palatii consuetus fuit et ipse dominus imperator nobis concessit. Lami. Sanctae ecclesiae Florentinae Monumenta. Firenze, 1758 II, 968.
373. a. 1048 circa. Muratori. Antiq. Ital., Diss. LVI.
374. Leicht. Studi cit., I, pag, 22. Cfr. anche Solmi. loc. cit., pagina 100.
375. c. 340.
376. Cod. Theod. IV, 8, 5 e Cod. Just. VII, 16, circumductio.... circumlustratis provinciae populis e Cod. Theod. Nov. Valentin. X. in fine.
377. L'abate Teofrido nel suo discorso «De SS. Reliquiis» parla dei singuli.... civitatum populi a cui le reliquie furono concesse in conforto (in solatium). Cfr. Muratori. Anecdota, I, Milano 1697, pag. 8, nel commento al v. 45 del Natale XI.
378. Cod. Theod., XII, 12, 16, a. 426. Teodosio e Valentiniano parlano dei «civitatum postulata, decreta urbium, desideria populorum».
379. Cod. Theod., IX, 33, I. Si quis.... suscipere plebem.... temptaverit. E l'Interpr.: Si quis populum ad seditionem concitaverit.
380. Tale è il caso di Cremona, Sospiro, Bergamo etc. Cfr. più avanti pag. 143.
381. Cfr. specialmente Capit. Ital. Lud. P. 35. 36.
382. A Piacenza, come si è veduto, la pensio del sapone grava su tutta la città. Lo stesso avviene per imposizioni varie in altre città: così a Cremona sono tutti gli abitanti (... Rothecarius, Dodito, Gudipertus et ceteri habitatores) che al placito di Lodovico II., tenuto a Pavia nell'851-52, accusano il vescovo di violenze e soprusi contro le loro navi.
E non si può supporre che tutti i cremonesi esercitassero il commercio fluviale: come non si può ammettere che tutti gli abitanti di Benevento fossero costretti alle prestazioni che un bel documento, che avrò modo di illustrare trattando delle divisioni cittadine interne, mostra gravare sulla città considerata nel suo complesso.
E lo stesso concetto domina anche per i minori centri locali. Re Astolfo nel luglio del 755 conferma alla Basilica di S. Lorenzo presso Bergamo la casam tributariam donatale già dal re Ariperto e aggiunge la concessione di omnes scuvies et utilitates quas homines exinde in puplico habuerunt consuetudinem faciendum excepto quando utilitas fuerit cesas faciendum ubi consuetudinem habuerunt. Nam ab aliis scuvies et utilitatibus puplicis quieti permaneant (Cod. dipl. lang., Troya IV, 4, n. 693).
383. Cfr. Decretio Clotharii regis nel Pactus pro tenore pacis domnorum Childeberti et Chlotarii regum (ed. Boretius in Monum. Germ. Hist. Capitularia regum francorum, I, 1), cap. 9: «Decretum est ut qui ad vigilias constitutas nocturnas fures non caperent eo quod per diversa intercedente conludio scelera sua pretermissas custodias exercerent, centenas fierent. In cuius centena aliquid deperierit, capitale qui perdiderit recipiat, et latro, vel si in alterius centenam appareat deduxisse et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos condempnetur; capitalem tamen qui perdiderat, ad cetena illa accipiat absque dubio, hoc est de secunda vel tertia».
384. Cfr. nota 3 pag. 128.
385. Cod. Just. XII. 41. 5. a. 413.
386. Sino dal tempo romano il sistema fiscale legava tutti gli abitanti alla terra e questa, distinta nelle singole divisioni territoriali, alla città che si trovava a capo di ognuna di esse (cfr. infatti il libro X del Cod. Just.; la massima parte delle disposizioni del quale ebbe sicuramente applicazione in Italia per essere stata compresa nel Cod. Theod.); ma non separò la città dal suburbium, nè confuse quest'ultimo con il territorio circostante.
Un passo che calza perfettamente a questo proposito ci è fornito da Gregorio di Tours, il noto vescovo e storico del secolo sesto. Egli narra (In gloria confessorum liber. cap. 62. — ed. Arndts e Krusch nei «Mon. Germ. Hist.» Scriptores rer. meroving. I. pagina 784) che l'imperatore romano Leone, richiestone da un arcidiacono, che gli aveva guarita la figlia; concesse alla città di Lione l'esenzione dal tributum dovutogli in tertio circa muros miliario civitatis. Anche a dubitare (e non sarebbe punto fuor di luogo) che l'origine del privilegio lionese sia proprio dovuta al fatto narrato da Gregorio di Tours; non si può ragionevolmente dubitare che, almeno ai suoi tempi, Lione godesse di tale esenzione e da epoca abbastanza remota; perchè, continuando la sua narrazione, egli aggiunge: unde usque hodie circa muros urbis illius in tertio miliario tributa non reddentur in publico.
Ammesso pure, in ipotesi, che la concessione non risalisse al tempo romano — e non c'è ragione di credere che ciò non sia potuto avvenire — è indubitabile che una distinzione precisa, in materia di imposte, della città e del suo suburbio dal territorio circostante, quale Gregorio di Tours ci fa vedere, non sarebbe stata possibile se non avesse avuto a base un precedente stato di fatto e di diritto vigorosamente stabilito, nettamente applicato e comunemente usato. Basti solo pensare che l'estensione della zona riconnessa alla città è così vasta — tre miglia — da non poter presentare caratteri e dati di fatto capaci di servire ad una delimitazione dal rimanente e che Gregorio di Tours rileva la peculiare condizione di Lione e del suburbio che sono esenti dal tributo; ma non accenna affatto come strano il caso che l'immunità finanziaria, concessa al centro murato, si estenda per un certo ambito determinato anche al di fuori. Per le tre miglia v. pag. 96.
387. La πςοτίμησις aveva preparato il terreno alla coattiva unione di terre e di persone per il pagamento delle imposte. Cfr. Tamassia N. Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani in «Archivio giuridico» 1885 vol. XXXV.
388. Accanto ai gruppi arimannici, i quali costituirono una lunga catena serpeggiante lungo la spina centrale della conquista langobarda (Cfr. anche Leicht Studi cit., II, pag. 89); ebbe sicuramente vita l'elemento militare indipendente, basato senza dubbio sulla terra, ma non vincolato inesorabilmente ad una determinata terra, come gli arimanni; e che li superò di importanza e di numero. All'individualismo germanico ripugna tanto la costrizione, che io ritengo che l'arimanno, inteso come colui cui è concessa la terra specificatamente detta arimannia, sia ben differente dal vero e proprio esercitale.
389. Brescia, per esempio, fu prediletta dai nobili Langobardi.
390. Bergamo fu pure un centro favorito dai Langobardi. Cfr. Schupfer. Istituz. cit., pag. 152.
391. E così si spiega perchè nei documenti non si parli mai di tertiae e di terze parti fatta eccezione di quei tertiatores della Liburia che è stato dimostrato essere un caso speciale e singolarissimo.
392. Cod. dipl. lang. (Troya), n. 401.
393. Ibid. (Id.), n. 479.
394. Ibid. (Id.), n. 431. A questi notai della città si possono aggiungere pure Arioald notarius de Mantua (Cod. Dipl. Lang. — Porro — n. 93. a. 818) e Gisulfus notarius brixianus (Ibid. — Id. — n. 270 a. 877).
Vedi anche il placito tenuto a Trento nell'845 (ed. Muratori. Antiq. Ital., Diss. XXI) dai messi dell'imperatore e del duca Liutfredo; la «paginam judicati» è stesa da Grimoaldus notarius civitatis Tridentine. Un documento dell'anno 769 (Cod. Dipl. Lang. — Porro — n. 39) ci fa conoscere anche Thomas subdiaconus notarius sancte ticinensis ecclesie.
395. Non menziono il receptor perchè l'unico esempio di esso (Cod. dipl. lang., ed. Troya, n. 453; ed. Porro, col. 16, n. IV, a. 725) è dovuto ad un errore di lettura e di interpetrazione. Lo Schiaparelli (in «Archiv. Stor. Ital.» sez. V, to. XLIII, pag. 166, nota 3 e tomo XLVIII, pag. 196, nota 1) ha dimostrato che l'abbreviatura, che ricorre anche in altre carte langobarde, è «reg p» e va sicuramente sciolta «reg(ia) p(otestas)»; il passo relativo del documento citato deve, quindi, esser restituito «notarius reg(iae) p(otestatis)».
396. Ughelli-Coleti. loc. cit., V, Col. 711.
397. Hegel C. Storia della costituzione dei municipi italiani, trad. Corti. Milano 1861, pag. 881, nota 4.
Però non ne fa alcun uso per lo studio della costituzione cittadina.
398. Leicht P. S. Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia, Rec. al lavoro del Patetta sullo stesso titolo. Estr. dall'«Archivio Giuridico», 1904, pag. 6.
399. Mayer E. Ital. Verfassungsg. cit., I, pag. 413.
400. Il documento parla di vicarius civitatis al tempo langobardo, mentre le fonti non chiamano mai con simile termine chi è a capo di una città. Non mi pare azzardato pensare che l'autore della notitia, che scriveva in tempo franco, abbia usato il termine adoperato dai Franchi, ignorando l'altro. Importante è che sia vero il fatto della controversia e la sua risoluzione. E questo è sicuro. Anche il Cipolla (Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano fino alla fine del secolo X.º in «Monumenti Storici pubblicati dalla R. Deput. Ven. di Stor. Patr.» vol. VIII. S. IV. vol. II. Venezia 1888, n. 56 pag. 80) dà conto di questo documento senza accenno alcuno alla possibilità di un dubbio sulla sua autenticità.
401. Cod. Theod., V, 1, 32, Arcadio Onorio Eusebio, a. 395.
402. Cod. Just., VIII, 11, 11.
Tracce di questa tripartizione si trovano anche nelle città tedesche di origine romana.
Nel diploma con il quale nel 1120 Bertoldo duca di Zaringia in loco proprii fundi sui Friburc, secundum jura Coloniae liberam constituit fieri civitatem è stabilita la seguente disposizione:
«Quicumque carens herede legitimo friburc moritur, omnia sua bona XXIV consules diem et annum in sua tenebunt potestate: si autem nullus heredum suorum venerit, una pars pro remedio animae suae, altera domino, tertia dabitur ad munitionem civitatis. (Cfr. Eichhorn. Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland. in «Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft» 1815, II, nota 175). E Colonia — lo dichiarano apertamente i suoi statuti (Cfr. Eichhorn. loc. cit., nota 204) — aveva l'jus italicum.
403. Cfr. Boretius. Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 105 pag. 216.
404. VIII, 11, 10.
405. Ughelli-Coleti2, loc. cit., VIII, col. 32.
406. Capitulare mantuanum secundum generale c. 7. ed. Boretius loc. cit. n. 93 pag. 197.
407. I Langobardi, dopo la vittoriosa discesa di Carlo Magno, passarono sotto la corona dei re franchi; ma, come è noto, non entrarono a far parte del regno e si mantennero separati ed, in certo grado, autonomi. Dal momento che i capitolari franchi parlano a questo proposito di antiqua consuetudo, non si può dubitare che essi attuassero in Italia quel sistema che avevano adoperato i Langobardi.
408. Capitula italica c. 3. ed. Boretius loc. cit. pag. 216.
409. P. Diacono. Hist. Lang., IV, 29.
410. Da tutta la narrazione di P. Diacono e dal complesso delle notizie che abbiamo della conquista langobarda, appare come cosa eccezionale e dovuta a specialissime condizioni strategiche l'occupazione del territorio di Cremona fatta dai conti di Bergamo e di Brescia e si ha quindi una riprova del fatto che i Langobardi come sistema, si servirono delle divisioni territoriali preesistenti.
411. Solmi. Le diete di Roncaglia cit.
412. Cfr. Böhmer. Regesta Carolinorum. Frankfurt, 1831 pag. 630.
413. Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca. V. p. II, Lucca 1827, n. 30.
Questo Gaudenzio, ricordato in molti documenti, è detto in uno del 746 (ibid., n. 33) magister: probabilmente della schola vescovile lucchese perchè è un chierico che lo chiama così; infatti l'atto dice: «Ego Perteradus clericus ex dectato Gaudentio presbitero magister meo iscripsi».
414. Non mi pare che questo concetto sia stato applicato nè dal Liebe G. Die Städte des Mittelalters und die Kirche in «Neue Jahrb. für d. klass. Altertum» 1901, to. VII-VIII, 3.; nè da altri.
415. Questa mi sembra sia stata la ragione del fatto rilevato già da tempo (cfr. Muratori L. A. Liturgia romana vetus tria sacramentaria complectens etc. nella «Raccolta delle opere minori», Napoli, 1760, to. 11, pag. 2-3) ma non spiegato.