201.  Cod. Just., I, 3, 16.

202.  Tale, almeno, sembra l'ipotesi più probabile, dato che, secondo l'opinione dominante, non felicemente combattuta dal Roberti, beni comuni si trovano nell'epoca romana e nella langobarda e nelle successive, senza soluzione di continuità, e sono appunto caratterizzati dal diritto d'uso da cui sono gravati a vantaggio di determinati gruppi.

203.  Cod. Just., XI, 4, 1.

204.  Infatti ad essi sono equiparati nell'immunità dalla giurisdizione ordinaria, essendo, come quelli, giudicati dal rationalis. Cfr. Cod. Just., III, 26, 7. Di questo elemento mi sembra non abbia tenuto il conto che merita il Savagnone nel suo studio su Le terre del fisco nell'impero romano. Palermo. 1902.

205.  Aemilia. Camilia. Claudia. Clustumina. Cornelia. Fabia. Galeria. Horatia. Lemonia. Menenia. Papiria. Pollia. Papinia. Romilia. Sergia. Voltina. Veturia.

206.  Vedi l'acuta nota di S. Perozzi nel Comm. alle Pandette del Glück, lib. XXI. 1. § 1106. pag. 4.

207.  Loc. cit., VI. pag. 197.

208.  Caes. 41.

209.  Aug. 40.

210.  Divisi in rispondenza delle strade che escono dalle porte, distinti con appositi nomi e addossati alle mura: proprio come i borghi medioevali che si formano entro le stesse linee.

211.  Dig. XLIII, 8, 2 § 22.

212.  De leg. agr. II. 35.

213.  Epig. VII. 61. 3.

214.  Cfr. Hermes. XIV. pag. 604.

215.  De Marchi, loc. cit., pag. 244.

216.  Cfr. Revue Historique. 1902, pag. 437.

217.  Cfr. specialmente Cod. Theod. XII. 1. 179. § 1.

218.  Le note carte cremonesi che ricordano le regiones, benchè recentemente difese dal Mayer. Die angeblichen Fälschungen des Dragoni. Leipzig. 1908, sono da ritenersi frutto di una falsificazione.

219.  Declareuil, loc. cit., pag. 444-45: e Liebenam, loc. cit. pag. 109 e segg.

220.  Dig., L, 8, 1 e 5; XLVIII. 12. 3 § 1.

221.  Dig., XXX. 1. 22; XLVIII. 12. 3. § 1.

222.  Historia VII. 3 (della traduzione latina).

223.  Per le istituzioni alimentarie di Nerva, Traiano e degli imperatori successivi, cfr. Segrè, loc. cit., e sopratutto le belle pagine del Willems, loc. cit., pag. 491 e segg.

224.  Le multe inflitte agli ecclesiastici da Valentiniano (a. 392), con una deroga al sistema comune, furono devolute ai poveri. E lo stesso fece Atalarico (Cassiodoro. Variar. VIII, 24). È certo che la erogazione venne affidata alla Chiesa.

225.  Tamassia N. I sermoni di Pietro Crisologo in Studi Senesi. 1906. I. pag. 63.

226.  Ep. IX, 100 a. 599, e Troya. Cod. dipl., IV, 1, 208. Contiene una netta distinzione degli homines callipolitani castri in habitatores loci ipsius da una parte e homines massae dall'altra, con netta separazione giuridica. Massa qui ha il senso che solo più tardi troviamo per indicare, insieme con l'espressione corpi santi, il territorio intorno alla città.

227.  Muratori. Antiq. Ital. Diss. XXI (to. II. col. 222. D).

228.  Id. ibid. Diss. LXXIV.

229.  Beretta E. De tabula chorografica M. Ae. sect. VI in Rer. Ital. Script. X. pag. 31 e segg.

230.  Cfr. Maffei S. Verona illustr. libr. VII, pag. 134. De Vita G. Antiquitates Beneventanae, to. I. Diss. 1. cap. 3. Catalanus M. De eclesia firmana eiusque episcopis et archiepisropis. Fermo, 1783, pag. 12 e segg. Rovelli G. Storia di Como. Milano 1789, vol. II, pag. 22-28.

231.  Pabst. Geschichte der langobardischen Herzogtümer. Forschungen zur Deutschen Geschichte II. Göttingen, 1862, pag. 437 e segg.

232.  Davidsohn R. Storia di Firenze. Vol. I. Firenze, 1907, pag. 94.

233.  Lusini V. I confini storici del Vescovado di Siena in «Bullettino senese di Storia Patria». Vol. V, a. 1901, fase. 3 e segg.

234.  È nota la dotta discussione, a questo proposito, del Crivellucci (Le chiese cattoliche e i longobardi ariani in Italia in «Studi Storici» IV. pag. 385-423 — V. pag. 153-177 e 531-554 — VI. pag. 93-115 e 589- 604) e del Duchesne (Les évêchés d'Italie et l'invasion lombarde in «Mélanges d'archéologie et d'histoire». XXIII. 1-3. 1903 p. 83-116).

Nell'Italia settentrionale si è perduto — e per opera dei Bizantini, non dei Langobardi — il solo vescovado di Brescello: nell'Italia centrale quello di Populonia. Degli altri alcuni furono disorganizzati — due per più di un secolo — ma non distrutti. Cfr. Id. Rectification etc. ibid. a. 1906. XXVI. pag. 565-567.

Il vescovado di Roselle fu trasportato a Grosseto solo nel 1138 da Innocenzo II (Kehr P. Fr. Regesta Pontificum Romanorum. III. Etruria. Berlin. 1908 n. 8 pag. 260), ma non furono certamente i Langobardi a causarne la decadenza: in un documento della badia amiatina (inedito nel R. Archivio di Stato di Siena) dell'867 sono ricordati il gastaldo ed uno scabino della città di Roselle; ed il 14 settembre dell'892 da Roselle datò un suo diploma l'imperatore Guido (Schiaparelli L. I diplomi di Guido e di Lamberto. Roma. 1908 n. 18 pagine 44-45).

235.  Rubr. IX.

236.  Dig. L. 13. 4. Forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur: nomen fundi, cuiusque, et in qua civitate et in quo pago sit, et quos duos vicinos proximos habeat.

237.  Maffei S. Verona illustrata cit. pag. 381 e segg. Ed altrettanto si faceva in tutta Italia. Cfr. Inscr. Regni Neapol. ed. Mommsen numeri 216. 1354, in cui si ha la tavola alimentare dei liguri bebiani e l'iscrizione di Volcei.

238.  Voigt. loc. cit. pag. 140 e segg.

239.  Questo è il senso del Decreto di papa Gelasio (492-95) riportato nel Decreto di Graziano c. 5, C. XVI, 423. — di un'epoca, cioè, in cui nessuna perturbazione era stata portata da elementi estranei.

240.  Troya. Cod. dipl. lang. IV. 1. n. 400. 406. 407.

241.  Leicht. Studi cit. I. pag. 39 e 68-9.

242.  La decadenza del sistema dei mansi e la loro decomposizione, manifesta nel secolo IX (cfr. Schupfer Il diritto privato cit. II. pagine 81-92) non mi pare abbia influito sul frazionamento delle pievi. Lo attesta chiaramente il secondo concilio pavese dell'855 che si esprime così (ed. Pertz, nei «Mon. Germ. Hist. Leges I. pag. 432 cap. 11): In sacris canonibus praefixum est, ut decimae juxta episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi dispositione, non ad ecclesias ubi baptismum et praedicationem et manus impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant, set vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt.

243.  S. Pier Damiano in un bellissimo passo di una sua lettera del 1076 al marchese Goffredo (Ep. VII. 13) dice che la marchesa Willa aveva nel comitato aretino villam novem quidem mansionibus EX ANTIQUO MORE distinctam, quae postmodum JUXTA MODERNAM CONSUETUDINEM in plurimos est divisa.

244.  Mon. Germ. Hist. Leges II. ed. Boretius. Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 45. Divisio regnorum. 806. febr. 6. pag. 128. n. 4.

245.  Cfr. il lessico del Forcellini a q. v.

246.  Molendinum edificatum sub urbem huius civitatis Parme, in Affò I. Storia di Parma, vol. I Parma 1792, n. 57 pag. 839 a 935.

Sub urbe Regio in via publica ipsius loci. Cod. dipl. lang. (Porro) n. 672 a 963.

247.  Cod. Dipl. Lang. (Porro) n. 39.

248.  Ughelli2. Italia sacra. Venezia, 1720, V. col. 705.

249.  Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca. Vol. V, parte II, n. 832, pag. 506.

250.  Memorie e Documenti per servire alla storia del ducato di Lucca. IV (Barsoochini) p. II. 2.

251.  Luzzatto G. I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X. Pisa, 1910, pag. 19-20.

252.  Tiraboschi G. Memorie modenesi I. 66. a 904.

253.  Idem. ibid. I. 90. a 943. pag. 111.

254.  Diploma di Corrado I. a. 1031 in Muratori. Antiq. Ital. Diss. II.

255.  Bolla dell'antipapa Clemente ai canonici di Reggio, a. 1092 in Muratori. Antiq. Ital. Diss. XXI.

256.  Si potrebbe supporre, in tal caso, che il suburbium non fosse riconnesso alla città fino dall'epoca romana, ma sibbene da qualcuna delle frequenti concessioni che si trovano nei diplomi degli ultimi Carolingi e dei loro successori.

Anche il diploma di Federigo I. del 1156 (ed. Lupi, Cod. dipl. cit. I. col. 578), probabilmente spurio, ma egualmente valido ad attestare l'uso e la frequenza dell'espressione, usa l'indicazione in circuitu. L'imperatore concede al vescovo, fra l'altro, nominatim omnes districtiones et publicas functiones Pergamensis civitatis et villarum et castellorum que sunt IN CIRCUITU IPSIUS CIVITATIS ad eumdem comitatum pertinentes.

Della possibilità che villae e castra potessero trovarsi entro il suburbium dirò più avanti.

257.  Cod. dipl. lang. (Troya) IV. 1. n. 498.

258.  Ibid. (ID.) n. 962. 564. 995. etc.

259.  Schiaparelli L. I diplomi di Berengario I. Roma, 1903, n. 14 pag. 48-49 a. 896.

260.  Cfr. Brunetti F. Codice Diplomatico Toscano I. 2. Firenze 1838, n. 70 a. 806. pag. 70. v. 7. 21. 24. 31 e 14. Per mettere in maggior rilievo la differenza fra infra e intus non è fuor di luogo osservare che si tratta di un placito.

261.  Diploma di Ottone III. ai canonici di Parma dell'anno 996. — Mon. Germ. Hist. Diplomat. II. 2. Die Urkunden Otto des III, n. 210, pag. 622 — in cui sono ricordate le mansiones INFRA civitatem Bononiam insieme con quelle in SUBURBANO TERRITORIO Ferrarie e con le SUBURBANAS TERRAS di Parma.

262.  Ughelli2. loc. cit. VIII. col. 51: monasterium Salvatoris infra civitatem Beneventanam. — ibid. col. 92: monasterium S. Modesti intus hanc novam civitatem Beneventanam e passim.

E non è soltanto nei documenti concernenti le città che intra ha questo significato.

Nel diploma dell'arcivescovo di Milano Todone del febbraio 866 a favore del monastero di Sant'Ambrogio, fra le altre concessioni c'è quella di INTRA ecclesiam Sanctorum Vitalis et Agricolae, in honore sanctorum Petri et Pauli ecclesiam infirmorum construere.

Il Puricelli (Ambrosianae basilicae Monumenta. Milano, 1645, numero 115, pag. 201) presso intra apre una parentesi dicendo: «non intra sed iuxta legendum est.»

Che nel documento sia stato scritto intra è certo, perchè se fosse stato possibile il menomo dubbio di lettura, il Puricelli non avrebbe esitato a indicarlo: d'altra parte è egualmente sicuro, per le notizie che il Puricelli stesso dà, che la chiesa di S. Pietro e Paolo era presso e non dentro la chiesa di S. Vitale e Agricola. A me sembra si possa ragionevolmente supporre che ci si trovi dinanzi ad una deviazione, non irrilevante, dell'antico significato romano di infra.

A Lodi un documento del 9 luglio 931 (Vignati C. Laus Pompeia in «Bibl. Hist. Ital. cura et studio societatis langobardicae» Milano, 1879, II. n. 10 pag. 16) contiene la permuta di una terra IN civitate Laude prope ecclesia S. Stephani con un'altra terra INTRA civitatem Laude prope porta mediolanense. La differenza di indicazione di un terreno che sappiamo di sicuro essere stato entro la città (cfr. Id. ibid. pag. LVII) con quella del secondo induce a credere che quest'ultimo fosse fuori delle mura.

Anche l'Editto langobardo (Roth. 340) usa l'avverbio infra. Se qualcuno, inforcato il cavallo di un'altro, cavalcherà INFRA viciniam idest PROPE ipsum vicum, pagherà due soldi di pena; si in antea, cioè fuori del territorio vicinale, in actogild reddat. Dunque infra indica lo spazio situato fra il vico, al centro, e i confini, alla periferia.

263.  Cfr. pag. 16 e segg.

264.  La critica ormai ha pacificamente ammessa l'origine comune e lo svolgimento molto somigliante del notariato dell'Italia langobarda e dell'Italia romanico-bizantina (Mayer E. Ital. Verfassungsg. I. pag. 114 e segg.) e con altrettanta concordia è ammessa, col Brunner, la diretta derivazione del documento medioevale da quello romano; ed è del pari innegabile che i singoli e specifici rilievi del Muratori (Antiq. Ital. diss. VIII. to. I. col. 426), del Lupi (Codex Diplomaticus Bergomensis. Bergomi 1799 to. II. animadv. XLIV col. 494), dell'Handloike (Die lombardischen Städte unter die Herrschaft der Bischöfe, und die Entstehung der Communen, Berlin. 1883 pag. 111), dello Schupfer (Il diritto privato dei popoli germanici etc. II. Città di Castello, 1909 pag. 51 e segg.) danno modo di affermare con sicurezza che i notai medioevali, pur nel loro barbaro latino, si attennero con cura scrupolosa all'uso di termini tecnici e precisi. Ma è altrettanto indiscutibile la grande varietà degli atti di uno stesso tipo, derivante, secondo me, da cause che risalgono a ben remota antichità: varietà che si è cominciato appena ora a mettere in luce da recenti e buoni studi diplomatici.

265.  Il Nissen (Templum und Institum e Pompeianische Studien zur Städtekunde des Alterthums. Leipzig. 1877) ha messo opportunamente in luce l'importanza di Pompei come tipo delle città italiche che erano regolari, contrariamente alle antiche città greche.

266.  D'Achery L. e Mabillon I. Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, Venezia, Coletti-Bettinelli, 1733, vol. II. p 330.

267.  Iaffè. Reg. Pontif., a. 768-772, n. 2389.

268.  Mansi. Conciliorum amplissima collectio, vol. XIII. col. 1006, cap. XLI. e Hludowici II, Synodus Ticinensis a. 850. c. b. ed. Pertz. in «Mon. Germ. Hist.» III. pag. 397.

269.  Id. Ibid., col. 1008.

270.  Id. Ibid., vol. XIV, col. 931-2; e Pertz, loc. cit.

271.  Ordo romanus, c. 6. Ad maiorem missam debent esse sex suburbani, diaconi septem etc. in Martène. De antiqua disciplina Eccles. in Div. off., pag. 504.

272.  Ughelli. loc cit., vol. V, col. 728, a. 921. Nell'a. 921, Raterio, vescovo di Verona, col suo testamento dispose fra l'altro «ut advenientibus omnibus kalendis in curriculis totius anni pascant pauperes duodecim pro anima domini Berengarii senioris mei Domini amabilis imperatoris, et cum de hoc seculo evolaverit omni anno die anniversaria pascant pro anima eius pauperes trecentos et sacerdotes sanctae ipsius ecclesiae cardinis omnes..... (lacuna nel testo) seu et SUBURBANOS omnes ita ut in tribus diebus ante eius annualem et tribus omnes generaliter sacerdotes DE INTUS ET DE FORIS omni die missas cantent et Domino preces offerant pro eius anima». Ughelli-Coleti. loc. cit., V, col. 728.

273.  Bolla di Alessandro II dell'a. 1061; al monastero di Senatore di Pavia in suburbio ticinensi ecclesiam S. Georgii et S. Pancratii, in Muratori. Antiq. Ital., Diss. LXX.

274.  Diploma di Ottone III ai canonici di Parma dell'a. 996 in nota 5 pag. 88.

275.  Mayer, loc. cit., pag. 434, nota 9.

276.  Cfr. Diploma di Enrico IV del 26 maggio 1111 confermante quelli dei precedenti re ed imperatori. Affò I. Storia di Parma, I, pag. 343.

277.  Mayer, loc. cit., pag. 434, nota 9.

278.  Mansi, loc. cit. vol. XIV, col. 791. Il vescovo concede un massaro di nome Gisulfo insieme con tutte le cose che «per ipsum reguntur in suburbano vico episcoporum». La concessione fu confermata dal metropolita milanese Angelberto nel sinodo provinciale. Ibid. col. 792-93.

279.  Synodus romana in causa Formosi pp. c. 8. e Massa ha anche un altro e ben diverso significato: indica un complesso organico di beni nell'amministrazione della Chiesa. Un bellissimo esempio ci è offerto dal Liber diurnus, ed. Sickel. Vienna, 1889, VI, 5 e XL, in cui si parla del presbyter preposto alla chiesa di una massa. Gregorio M. Epist. VI, 18-X, 28-X, 52 e dal diploma di Federigo I del 1177 al monastero di Pomposa. (Muratori, Ant. Ital. Diss. XLVII). Sulle massae d'Arno, di Bagno e Trabaria ha pubblicato uno studio P. Fabre nell'«Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr.» vol. XVII a. 1894.

280.  D'Achery-Mabillon. loc. cit, vol. I. pag. 351 e Delisle in Orderici Vitalis historia eccles. 1885 pag. LXXIX-LXXXIV.

281.  Cfr. Capitulare mantuanum primum mere ecclesiasticum a. 787. c. 11 (ed. Boretius in «Mon. Germ. Hist.» Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 92, pag. 195). La data, però, non è esatta: il Patetta (Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso e sulla data del cosidetto capitulare mantuanum duplex attribuito all'anno 787 in «Atti della R. Accad. di Torino» 1890, vol. XXV, pag. 883-85) ha dimostrato che invece è da ascriversi all'anno 813.

282.  Lupi. De Parrochiis pag. 253. E il Concilio di Reggio o Pavia dell'a. 850 stabilisce (cap. XIII) sicut episcopus matrici preest, ita singulis plebibus archipresbiteros praeesse volumus. Mansi, loc. cit. vol. XIV, col. 935.

283.  Lupi. Cod. dipl. cit. I, col. 323. Eccone i confini secondo un documento del 928 (ibid. col. 900-901). A recta via (partendo dalla cattedrale di S. Alessandro) usque ad locum qui vocatur Cultel et Canale et per montes et per valles et per culta et per inculta usque ad locum qui vocatur Brene. Ex altera parte civitatis a Laticis antrum quod vulgo dicitur Lantrum, recta via usque ad Sorisole per omnem illum locum qui vocatur Castellum per montes et per valles usque Lemine».

Su questo documento sono da vedersi le giuste osservazioni di A. Mazzi. Corografia bergomense, Bergamo 1880, sotto la voce Bergamo.

In un documento del 1174 (Lupi. Cod. dipl., II, col. 1281), con cui la chiesa di S. Michele fu eretta in parrocchia, si legge che quei vicini, avendo asserito «ex sua parte quod praefata aecclesia S. Michaelis habebat jus baptizandi tum ex parte comitum, tum etiam popter usum longi temporis», i canonici risposero «hoc non licere eisdem hominibus aut ecclesie cum non esset plebs neque haberet titulum sed essent SUBURBANI».

Degli aumenti successivi del territorio suburbano parlerò a proposito dei diplomi imperiali dell'epoca franca e precomunale.

284.  Luitpr. Historia Langubardorum. Mon. Germ. Hist. Ss., II, 16.

285.  Roberti. Dei beni appartenenti alle città cit., pag. 30-31, nota 4, dell'Estr.

286.  Schupfer Fr. Aldi liti e romani cit., pag. 70.

287.  Ughelli-Coleti. Italia Sacra, V, 707-08. Partizione delle decime fatta dal vescovo Rotaldo nell'813. Damus atque concedimus sanctae matriculari ecclesiae tres portiones decimarum, quae a fideli populo civitatis dantur; quartam pauperibus reservamus. Primo quidem omnium decimas, quae a populo civitatis dantur, omnibus canonicis communiter concedimus; deinde omnes decimationes que dantur ab hominibus habitantibus in Villa, que stat iuxta Portam Sancti Firmi largimur illi canonico qui subdiaconibus atque acolitis de secretario praeesse debet studio. Cunctas denique decimas, quae dantur a villanis indigenis, seu advenis habitantibus sive habitaturis in Villa S. Zenonis confessoris usque ad portam civitatis opportune septem subdiaconibus et totidem acolitis damus, exceptis tribus massariciis, quae in nostra potestate reservamus.

288.  Queste città sono espressamente ricordate nell'atto di divisione di Carlo M. Cfr. Capit. Reg. Franc. ed. Boretius in «Mon. Germ. Hist.» n. 45, c. 4, pag. 128.

289.  Cfr. Brugi B. Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona-Padova, 1897.

Per la Sardegna differenze notevolissime nella larghezza dell'iter culturas accedentium, dovute al permanere di preesistenti usi locali, sono state messe in rilievo dal Besta, Il diritto sardo nel medio evo, Bari 1898, n. 141, pag. 85.

290.  Cfr. il passo nel glossario del Du Cange a q. v.

291.  Luchaire A. Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. Paris. 1890. pag. 69-72.

292.  Huvelin P. Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, 1897, pp. 188, e 200-01.

293.  Vedi il glossario del Du Cange alla voce cit.

294.  Luchaire A. loc. cit., pag. 69.

295.  Cfr. Mon. Hist. Patr., XIII, 1561.

296.  La prova e la confutazione di questa ipotesi non può esser data che dal materiale metrologico: si conoscono, infatti, tre specie di leghe; la leuca mayor di 2962 m., la leuca minor che misura solo 2222 m., ed infine la leuca gallica.

297.  In Mon. Germ. Hist. Capitul ed. Boretius. II. 125.

298.  Leicht. Studi cit., I, pag. 51.

299.  S'intende che io parlo del massaro come lavoratore e coltivatore della terra; non del servo, dello schiavo, incaricato dal padrone delle funzioni e dei lavori propri del massaro. Quest'ultimo non acquista mai la personalità giuridica, che è propria dell'altro, per quanto ne possa compiere tutte le mansioni. Tale distinzione è indispensabile per avere un'idea esatta di quelle classi rurali, a proposito delle quali e più specialmente del massaro è sorta, or non è molto, una proficua discussione fra l'Hartmann (Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens, pag. 57-62) e il Solmi (Rec. all'Hartmann in «Riv. It. di Sociologia IX. 1905. pag. 15 dell'Estr.), alla quale ha preso parte anche il Volpe (in «Studi Storici» dir. da A. Crivellucci. 1905, pag. 176-77).

300.  Cfr. Pivano S. I contratti agrari in Italia nell'alto m. evo. Torino. 1904. pag. 314-15.

301.  Sulla tendenza comune nel basso impero, e continuata anche dopo, di rendere assoluti ed ereditari i vincoli dei lavoratori della terra e tutti i contratti relativi all'economia rurale cfr. Leicht Studi cit, I, pag. 46-47.

302.  Cfr. nota 2 pag. 86.

303.  Schiaparelli L. I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo. Roma, 1908, n. XV, pag. 67.

304.  Ed. in Mon. Hist. Patr. vol. I. chartarum n. 87 col. 143-44.

305.  Questo è dimostrato dalla ripetizione, oltre che del castrum vetus, dei nomi dei servi. Tale ripetizione è stata rilevata anche dal Cipolla (Di Audace Vescovo di Asti e di due documenti inediti che lo riguardano in «Miscellanea di Storia Italiana» vol. XXVII a. 1889 pag. 183 nota 1) il quale, ritenendo che la condizione di servientes possessori di beni immobili sia contradetta dalla parola massaritia, che indica il manso e considerandola poco verosimile e conciliabile con la condizione nella quale appaiono trovarsi i servi, pensa che il diploma del 938 autorizzi senz'altro ad intendere che anche nel primo diploma si sia trattato di veri e propri servi.

306.  Tamassia N. Una professione di legge gotica cit., pag. 6. Anche il Leicht (Studi cit. I. pag. 104) riporta un documento lombardo dal quale si vede che vi erano beni comuni del comitatus.

307.  Schupfer Fr. Il diritto privato dei popoli germanici, vol. I. pagina 42 e segg.