113.  Dig. XLIII. II. fr. 1. § 2.

114.  Ferrini C. Pandette cit. n. 220 pag. 272-73.

115.  Cod. Theod. Nov. XXIII.

116.  Per la pensio dovuta per l'occupazione di suolo pubblico cfr. Cod. Iust. XI. p 9. 1. da mettere in relazione con il tit. 7. Ne quid in loco publico vel itinere fiat. Dig. XLIII. e specialmente leg. 2. § 17. Sul «vectigal» cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 312 e segg.

117.  Su questa triplice distinzione vedi le belle pagine del Mommsen e del Marquardt nel manuale citato vol. 1 e 2.

118.  Ranelletti O. Concetto natura e limiti del demanio pubblico in Riv. Ital. per le Sc. Giurid. vol. XXV. pag. 195 e segg.

119.  Vassalli F. E. loc. cit., pag. 46-59 § 11-15.

120.  Bonfante P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato in Riv. ital. di sociologia. 1902.

121.  Che il diritto romano non ammetta la consistenza giuridica di un patrimonio immediatamente destinato a fini determinati e duraturi, amministrato da persone fisiche, è dimostrato dal fatto che si attribuisce la funzione ad una persona collettiva preesistente.

Tale è la base delle istituzioni alimentarie. Cfr. Ferrini, loc. cit., n. 79, pag. 107 e Schupfer F. Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, vol. I. Lapi. 1907. pag. 163-65.

122.  Dig. L. 16. 15. Ulpiano.

123.  Dig. I. 1. § 2. Ulpiano.

124.  Schulten A. Die Landgemeinde im römischen Reichs, in Philologus LIII. N. F. VII. Berlin 1895, pag. 629-686. Non mi pare si possa accogliere, almeno nella forma con cui l'A. l'espone, la teoria della distinzione dei castella in autonomi e incorporati; ma mi sembrano però decisive le prove da esso addotte per dimostrare come la divisione in pagi, vici e castella sia anteriore alla dominazione romana e comune a tutte le popolazioni italiche. A questo proposito sono fondamentali le ricerche del Voigt. Drei epigraphische Constitutionen Constantin's des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablarius. Leipzig. 1860. pag. 53-81

125.  Oltre le belle pagine del Bonfante basta a provare la persistenza di questi elementi una semplice scorsa alle Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae del Bormann. Berlin 1888, nel Corp. Inscr. Lat. vol. XI. Di Mantova, «Tuscorum trans Padum sola reliqua» (Plinio. Natur. Hist. III, 130) Virgilio ci dice che «non genus omnibus unum — Gens illi triplex populi sub gente quaterni». Rimini, Budrio, Ravenna ed altre si vantavano umbre anche nell'età imperiale (Strabone. Cosmographia V. 214, 216, 217. — Plinio. Nat. Hist. III, 115). Quanto ai latini Gaio dice (I, 79) che «proprios populos, propriasque civitates habebant». Per gli Etruschi cfr. Ducati P. Osservazioni archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina in Atti e Mem. della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna ser. III, vol. XXVI, 1908, pag. 54-91. Per il loro diritto l'opera, un po' manchevole, di C. Casati Elements du droit étrusque. Paris 1895.

126.  Oltre il Mommsen ed il Marquardt cfr. Mennessier M. De la ferme des impôts et des sociétés vectigaliennes. Nancy. 1888. e Lefebre F. De la société en general et specialment de la société vectigalienne en droit romain. Rennes. 1888.

127.  Dig. L. 1. fr. 2, § 4.

Notissimo, a questo riguardo, è il passo di Gaio III, 145.

A proposito dei «fundi vectigales» ricordati nella nota I a pag. 43 destinati ad istituzioni alimentarie bisogna fare un'osservazione. Donatario, nel caso di Plinio, che donò i propri beni al municipio di Como, per riprenderli gravati da un «vectigal» molto inferiore al loro reddito, per poter trovar sempre uno «a quo ager exerceatur», è il municipio, con l'onere della prestazione alimentaria. Ma — ed è cosa del massimo rilievo — il soggetto non è la città, ma il fisco imperiale il quale dà a mutuo i denari ai «possessores», ha un credito corrispondente ed impiega un suo funzionario per esigere gli interessi e devolverli alla cassa alimentare che non è che un dipartimento dell'amministrazione fiscale, cfr. Ferrini, loc. cit., n. 69-80 e sopra tutto pag. 111-112 e Segré G. Sulle istituzioni alimentarie imperiali in Bull. Istit. di Dir. Rom. II, 1889, pag. 78-106. Da un «nudum preceptum» (Dig. XXX, 114, 14 quia talem legem testamento non possunt dicere) si va al legato ad una città (Dig. XXXII, 38, 5) ed al fisco direttamente (Inscriz. di Preneste. Corp. Inscr. Latin., XIV, 2234). Ora quando si pensa che alle «civitates» (municipia e coloniae), è stata ristretta la capacità negli ultimi tempi della repubblica e che l'autorizzazione imposta loro dalla legge giulia o dalle due di tal nome, estesa poi a tutto l'impero con senatoconsulti (Dig. III, 4, fr. 1, princ.) e costituzioni imperiali (Dig. XLVII, 22, fr. 1, 3.), non è affatto un conferimento di personalità giuridica, ma ha un mero significato politico; si vede come (anche nel caso in cui la volontà di un singolo ponga delle condizioni per perpetuare uno scopo determinato e scelga come mezzo la città, il municipium), sul substrato della volontà del singolo si innesta quella dello Stato, di fronte al quale l'entità giuridica della città sembra attenuarsi fino a metter quasi direttamente a contatto il singolo con il Fiscus.

Fu l'imperatore Leone che permise alle città di vendere i beni avuti «hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo» e solo allo scopo «ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat» (Cod. Iust. XI, 31, leg. 3.).

128.  Marquardt I. loc. cit. pag. 193.

129.  A Capua, per es., tutto il territorio fu incamerato nel demanio pubblico, (Livio 26, 16, 18) mentre abitualmente era il terzo (Dionisio 2, 35, 50, 53) e qualche volta la metà (Livio 36, 39, 3) cfr. Marquardt loc. cit., pag. 192 e segg.

130.  Per Italiam nullus ager est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis aut saltus privati, dice Frontino (ed. cit. pag. 35). Ma, anche ammettendo che ce ne fossero, la teoria del Rudorff rimarrebbe inaccettabile perchè il fatto che il vero «vectigal» deve esser raccolto dai pubblicani è l'indice della differenza sostanziale che passava fra i beni dello Stato — populus romanus — e quelli delle città: pubblici i primi, privati i secondi: «sola ea publica sunt quae populi romani sunt», dice Ulpiano; «civitates privatorum loco habentur» conferma Gaio, Dig. L, 16, 17. Cfr. Vassalli, loc. cit. pag. 53.

Nell'epoca imperiale questo concetto si modifica profondamente. Cfr. Dig. L, 16, 16; ma al secolo quarto si avevano ancora tracce rilevanti della varietà di condizione giuridica in cui si trovavano i beni una volta costituenti l'«ager publicus» e poi ceduti ai privati. Cfr. il noto passo di Arcadio Carisio Dig. L. 4, 18, § 25.

131.  Cod. Theod. X, 3, 2. Saltus qui significa pascolo. Cfr. Cod. Iust. II, 66, Cod. Theod. leg. 2 de pascuis, Frontino. De controversiis agrorum (ed. Lachmann) pag. 17, 18, 19, 54 Festo (Bruns. Fontes, VI, Aufl. 1893, II, pag. 36), Varrone, De legibus, V, 36.

La proibizione ai curiali si mantiene e si fa anche più rigida nel diritto giustinianeo, nel quale, non solo «decurio etiam suae civitatis vectigalia exercere prohibetur» (Dig. L, 2, 6, § 2), ma si impediscono anche le locazioni per interposta persona (Dig. L, 8. 2, § 1).

132.  Cod. Theod. X, 3, 5. Aedificia, hortos, atque areas aedium publicarum et ea reipublicae loca quae aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa, vel ea quae de jure templorum, aut per diversos petita aut aeternabli domui fuerint congregata vel civitatum territoriis ambiuntur sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone, quem sub examine habitae discussionis consistit adscriptum, penes municipes collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata permaneant omni venientis extrinsecus atque occultae conductionis ademptatione submota.

133.  Dig. I, 8, 6 § 1.

134.  Cod. Theod. XV, 1, 46.

135.  Dig. L. 16. 211.

136.  Ibid. L. 16. 60.

137.  Dig. I. 8. 8 § 2.

138.  Ne è un esempio evidente la disposizione di Leone ed Antemio del 468, riportata nel codice teodosiano (XI. 24. 6) ed accolta da Giustiniano (Cod. X. 55 l. un.), che proibisce agli «habitatores metrocomiae» di vendere i loro beni ad estranei.

139.  L'avverbio penes è usato dalla legge bene a proposito: penes te est quod quodadmodo possidetur. (Dig. L. 16. 63. Ulpiano).

140.  Dig. L. 1. 1 § 1.

141.  Dig. L. 16. 228.

142.  Dig. L. 16. 239 § 6 Pomponio. Del resto è da ricordare a questo proposito come la vita dei romani si accentrasse nella città. Cfr. Schulten A. Die Landgemeinde cit. pag. 633 e segg.

143.  Cfr. § 4 e 5.

144.  Praedium... et ager et possessio huius appellationis species sunt. Dig. L. 16. 115. Giavoleno.

145.  Labeone ritiene «loci appellationem non solum ad rustica verum ad urbana quoque praedia pertinere»; cfr. Dig. L. 16. 60 e specialmente § 1.

146.  Non c'è neanche bisogno di dire che con la distinzione dei beni seguita dalle leggi costantiniane ed onoriane non ha nulla a che vedere quella di Ulpiano, secondo la quale «urbanum praedium non locus facit sed materia» (Dig. L. 16. 198). Tanto è vero che invece di praedia si parla di loca.

147.  Per il loro numero cfr. Liebenam loc. cit. pag. 229 e segg. Per le funzioni cfr. Declareuil loc. cit. pag. 331 e segg. e Solmi Storia cit. pag. 24-25.

148.  Questo concetto è confermato dalla condizione dei beni comuni delle colonie. Tutti i coloni erano in uguale posizione di fronte allo Stato, uguali erano gli oneri, uguali i diritti; e la concessione, per la quale e secondo la quale godevano delle terre, era un atto che ne fissava ex novo i limiti e le prerogative. Oltre alla terra individuale, ce ne era un'altra che, appunto per essere comune a soggetti uguali, era comune a tutti e della quale l'alta sovranità spettava allo Stato per il riconoscimento di un modestissimo canone: «vectigal, quamvis exiguus praestant». Appunto perchè rilasciata non ad una preesistente città, ma a coloro, come singoli, che avrebbero formato il nucleo cittadino, solo l'unanimità dei consensi dava luogo ad una valida alienazione. Nelle colonie mancava quella plebs che, non avendo obblighi, non aveva (fatta eccezione di Roma) diritti e non c'era il precedente stato di cose da considerare: se, quindi, lo Stato, date le condizioni ed i fini speciali in cui la colonia veniva dedotta, riteneva che alcuni beni fossero necessari all'uso di tutti, ne proibiva l'alienazione. Nel caso della Colonia Genetiva Julia, per esempio, erano di uso comune così le piazze e le strade e gli aedificia in genere, su cui tutti camminavano e di cui tutti godevano, come le selve da cui tutti traevano le legna, come i terreni adibiti alla pastorizia ed all'agricoltura per il sistema relativo di sfruttamento del suolo (cfr. Lex colon. genetivae Iuliae, r. LXXXII). Bisogna inoltre considerare che su tutte indistintamente le terre della colonia gravava l'obbligo della difesa del territorio, che era il fine per cui la colonia stessa era stata dedotta. Ora le terre dei singoli potevano essere vendute, perchè l'onere rimaneva sulla terra: non così le terre pubbliche le quali dovevano rimaner sempre in tale condizione che chiunque ne fruiva, anche temporaneamente, fosse soggetto ai carichi militari: «Qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumque habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus parebo» (cfr. ibid. r. XCVIII).

149.  Löning E., Geschichte d. deuts. Kirchenrechts, II. pag. 4-5.

150.  Zdekauer L., Mille passus cit., pag. 281-82.

151.  Quando il concetto della cittadinanza romana comincia a perdere di rigidità, la ripercussione naturalmente si fa sentire su quello dell'incolato, il quale si avvantaggia di tanto di quanto l'altro si attenua. Si tende ad un equiparamento, raggiunto il quale, la città accetta le divinità del suburbio e questo quelle della città. Però questo equiparamento avvenne molto lentamente: la proibizione di seppellire e bruciare cadaveri entro le mura — che presuppone identiche divinità nelle città e nel territorio adiacente — malgrado i reiterati comandi degli imperatori (Dig. III. 44. 12. Cod. Theod. IX. 17. 6) non fu attuata che a stento per la tenace opposizione di numerosi regolamenti municipali (Dig. XLVII. 13. 3 § 5. Ulpiano).

152.  Corp. Inscr. Latin. X. 1, 814, 853, 924, 1042 etc.

153.  L'Imbart de la Tour, La paroisse rurale cit. ha acutamente osservato che la chiesa cattolica tentò sempre di soppiantare il paganesimo insediandosi negli stessi luoghi ad esso destinati, per fruire della forza dell'abitudine, per cui si tende a continuare ad andare dove si è sempre andati.

154.  Lupus M. De parochiis ante annum Christi millesimum. Bergomi. 1788. Diss. II. cap. IV. pag. 164 e segg.

155.  Troya. Cod. Dipl. Lang., IV. 1. num. 151. pag. 381.

156.  Il Declareuil (loc. cit. XXVI. 1902. pag. 234-67. 437-68. 554-607. XXVIII. 1904. pag. 306-368. 474-500), oltre a credere che la decadenza sia cominciata assai tardi, pensa che il cristianesimo non abbia apportato alcun turbamento alla costituzione dell'impero. Per quel che riguarda la Chiesa si può accedere senza difficoltà alla sua opinione, a sostegno della quale sta, anzi, un argomento fondamentale, del quale il Declareuil non si è giovato. È difficile ammettere che avanti il riconoscimento ufficiale, iniziato con l'editto di Milano, il cristianesimo riuscisse, anche sotto il governo dei più miti imperatori, a modificare un regime che dava ai sacerdoti pagani un'elevata condizione sociale ed un saldo substrato economico (cfr. A. Crivellucci, Intorno all'editto di Milano negli Studi Storici IV, pag. 267 e segg. e Carassai C. La politica religiosa di Costantino il Grande e la proprietà della Chiesa in Arch. Soc. Romana di St. Patr. XXIV. 1901 e bibliografia ivi citata). Ma, per il resto, le sue conclusioni non sono accettabili; e prima di tutto, anche non tenendo conto del metodo con cui egli ha raccolto d'ogni dove materiali e notizie senza considerare l'immensa varietà dell'impero, tolgono vigore alla sua conclusione le lacune, dall'autore stesso confessate, nel quadro delle istituzioni, alcune delle quali tutt'altro che lievi: così per i curatores dell'ultimo tempo repubblicano e dei primi secoli dell'impero, e per i munera, dei quali abbiamo da Scevola e da Arcadio Carisio una tripartizione (personalia, patrimoniorum, mixta) puramente esemplificativa, mentre sarebbe stato proprio da un esame di questi munera che si sarebbe potuto dimostrare — se possibile — che le condizioni dell'impero d'occidente non erano ancora in decadenza. E, inoltre, la riforma di Diocleziano (a. 282) e quella ancor più grave di Galerio (a. 311) investono troppo profondamente tutto l'organismo statuale perchè si possa ammettere che indichino uno stato di cose temporaneo e non maturato da tempi lontani.

157.  Baudi di Vesme B. L'origine romana del comitato longobardo e franco, in Atti del Congr. Intern. di Scienze Storiche. Roma, 1904. vol. IX pag. 231 e segg.

Dell'esistenza di questo Comes, di cui si conoscono molti altri esempi oltre i due soli citati dal Baudi di Vesme, non si può dubitare; ma questi, tratto dall'amore della teoria gabottiana sull'origine signorile del comune, è caduto in un equivoco. Questi Comites esistono, è vero, ma sono ufficiali dello Stato, non, come egli crede, ufficiali municipali. Anzitutto non si può credere che una modificazione così profonda nelle istituzioni municipali non abbia lasciato qualche segno nei documenti relativi alla diocesi italiciana dai tempi di Diocleziano alla caduta dell'impero d'occidente; mentre ciò è escluso dalle accurate indagini del Cozzarelli (cfr. Studi di Storia e Diritto vol. XXIV 1. 2. 3. 4). E, di più, nessuna delle formule dei territori in cui le curie e le gesta sono rimaste anche dopo la loro sparizione dall'Italia (cfr. Zeumer K. Formulae merowingici et karolini aevi, in Mon. Germ. Hist. Legum. V.), nè alcun documento tra quelli, relativamente non scarsi, a noi pervenuti, ricorda il comes al posto del defensor e degli altri ufficiali municipali (cfr. i doc. editi dal Martène e Durand, dall'Imbart De La Tour, dall'Esmein, dal Tardif, etc.). E nemmeno in via eccezionale si può ammettere carattere municipale e cittadino in quel conte di Marsiglia del 440, su cui il Baudi d. V. poggia tutta la sua argomentazione. Varî lavori serî ed autorevoli, per quanto a lui sconosciuti, quali quello del Duval-Arnould (Études d'histoire du droit romain au V siècle d'après les lettres et le poème de Sidoine Apollinaire. Paris. 1888). quello dell'Esmein, a proposito di alcune lettere di Sidonio Apollinare (nelle sue Mélanges d'histoire du droit et de critique, Paris 1886, pagina 379 e segg.), e quelli dell'Allard (in Rev. des questions hist. 1908), dimostrano in modo irrefutabile che esso non differiva dai conti così esaurientemente studiati da Gotofredo (cfr. il Glossarium al Cod. Theod. e cfr. anche ciò che sotto questa voce dice il De Ruggero. Dizionario epigrafico di antichità romane. II. 1. pag. 468-530). Nei primi secoli dell'impero, a capo di ogni provincia stava un rector munito d'imperium, nominato dall'imperatore, incaricato della sorveglianza delle amministrazioni municipali. Più tardi, per i bisogni della difesa e per la pronta decisione delle numerose liti, tali divisioni apparvero troppo ampie; onde, a volta a volta che se ne sentiva più impellente il bisogno, furono inviati e stabiliti nelle città dei comites con le loro comitivae. Così li troviamo a Napoli, a Ravenna, a Roma, a Siracusa (cfr. Gaudenzi A. Un'antica compilazione di dir. rom. e visig. con alcuni frammenti delle leggi di Eurico. Bologna. 1886. pag. 109-111 e Mayer E. Ital. Verfassungsgesch. Leipzig. 1910. II. pag. 109). Essi come provano le formule di Cassiodoro, mantengono inalterato il carattere e le funzioni degli antichi rectores, dai quali differiscono solo per la minore estensione del territorio affidato alla loro sorveglianza.

E nemmeno sono ufficiali municipali, contrariamente a ciò che crede il Baudi d. v., i comitiaci ricordati nel papiro reatino del 557 (Marini Papiri diplom. n. 79, pag. 121): le formule di Cassiodoro (Variar. II. 10-11 — V. 6. — VIII. 27), da lui non citate, la nota iscrizione piemontese (ed. Marini loc. cit. pag. 266 nota 28) ed un passo di Scevola (Dig. XXVI. 8. leg. pen.) dimostrano all'evidenza che in alcuni casi di tutela e curatela, concernenti famiglie distinte e ragguardevoli, l'atto si rogava presso il Procurator Caesaris, che è tutt'altro che una magistratura municipale (Inter Curatorem minoris et creditorem minoris acta sunt apud Procuratorem caesaris infrascripta etc. Cfr. anche Maffei S. Historia diplomatica etc. Mantova. 1727. pag. 57).

158.  I minores possessores erano aggregati alle curie per gli oneri, ma, e questo è il punto fondamentale, la riscossione dei tributi da essi pagati non era affidata nè al curator, che sappiamo eletto ad colligendos civitatis publicos reditus (Dig. L. 4. 18 § 9) nè ai curiali, ai quali spettava l'esazione della capitatio plebeia (Cod. Just. XI. 28. 2), ma bensì al defensor (cfr. Lécrivain Ch. Le sénat romain depuis Dioclètien in Bibl. de l'Ecole d'Athènes et de Rome, vol. 411. Paris. 1888. pag. 48 e Leicht P. S. Studi cit. II. pag. 27).

159.  A torto il Baudi di Vesme dice che i defensores furono istituiti in un'epoca molto antica, a somiglianza dei tribuni della plebe di Roma. La defensio, cui egli accenna, non ha affatto carattere pubblico: è la difesa, la rappresentanza in giudizio della città. Di essa parlano in modo da togliere ogni dubbio Ulpiano (Dig. L. 4. 16), Ermogeniano (Dig. L. 4. 1 § 2. Defensio civitatis id est ut syndicus fiat): e da Arcadio Carisio (Dig. L. 4. 18. § 3 Defensores quos Graeci syndicos appellant) per la sua natura, rilevata da tempo (cfr. Bethmann-Holweg. Der Civilprozess des gemeinen Rechts. II. pag. 415 e segg.) è distinta anche da quella della rappresentanza (syndicus) dei collegi (Ferrini loc. cit. n. 73 pag. 99). Il defensor è ricordato per la prima volta nel 365. La comparazione con i tribuni della plebe è una inesatta idea di Cuiacio (cfr. Opera omnia. Paris. 1874. I. col. 63 e III col. 55-56).

Come si vedrà non solo non condivido l'opinione di coloro che ritengono che l'elezione del defensor fosse fatta con il suffragio universale (Chénon E. Étude historique sur le Defensor Civitatis in Nouv. Rev. Histor. XIII. pag. 332-33); ma non mi sembra nemmeno da accogliere l'interpetrazione predominante (cfr. Liebenam. loc. cit. p. 449) della nota legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio dell'anno 387 (Cod. Theod. I. 29. 2) e dell'ancor più nota Interpretatio, che spiega il decretum, con il quale le città devono eleggere il defensor, come il consensus civium e la subscriptio universorum.

160.  Riportati nel concilio di Reggio dell'855. Mansi, loc. cit. XIV. col. 216.

161.  Cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 136 e segg.

162.  Cod. Just. XI. 69. 8 e VIII. 12. 7.

163.  Ne dette per il primo l'esempio Giuliano l'Apostata nel 362. Cfr. Cod. Theod. X. 3. 1. confermato da Ammiano Marcellino. (Rerum Gestarum libri qui supersunt. Leipzig. 1874-75. libr. XXV. cap. IV) che parla di vectigalia civitatibus restituta cum fundis. Ma le distrazioni non cessarono: Teodosio nel 443 ne ordina nuovamente la restituzione (Cod. Theod. nov. Theod. XXIII).

164.  Cod. Just. X. 48. 1.

165.  Cod. Just. VIII. 12. 12.

166.  Hoc facto impendiis ordinandis (dicono Arcadio e Onorio) ut adscriptio currat pro viribus singulorum, deinde adscribantur pro aestimatione operis futuri territoria civium.

167.  Cod. Theod. VII. 13. 6. a. 370. Valente.

168.  Cfr. Leicht P. S. Studi cit. II. pag. 15-16, e la bella osservazione del Mommsen (Das römische Militarwesen seit Diokletian in Hermes. XXIV, pag. 239 e segg.) da lui riportata.

169.  Cod. Theod. X. 20. 2. a. 358. gyneciarii. — X. 19. 5. a. 369. metallarii. — X. 22. 4. a. 888. fabricenses. — XII. 1. 146. a. 396. collegiati singularium urbium. XIV. 7. 1. etc.

170.  L'uso delle armi era proibito a chi non apparteneva all'esercito. Cicerone (Verrin. V. 3) ricorda l'editto di L. Domizio pretore di Sicilia che proibiva ne quis telum haberet e gli altri editti ne quis servus cum telo esset. Plinio (Nat. Hist. XXIV. 14) ricorda una simile ordinanza emanata per Roma durante il terzo consolato di Pompeo. Nell'anno 364 Valentiniano e Valente avevano emanato una disposizione analoga passata poi nel Codice giustinianeo (XI. 46. 1.) che restaurò, per questo, un uso accolto anche dai Goti e da Teodorico che ut nullus romanus usque ad cultellum uteretur vetuit. Cfr. Tamassia N. Alcune osservazioni sul Comes Gothorum, in Arch. Stor. Lombardo. 1884. pag. 415 nota 4.

171.  Cod. Theod. Nov. Valent. III. T. IX a. 440. De reddito jure armorum.

172.  Tanto l'uno che l'altro sono un edictum ad populum. Su di esso, oltre il magistrale e sempre giovane commento di Gotofredo, cfr. Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio cit., pag. 301 e segg.

173.  Cod. Theod. Nov. Valent. V. 2 e 3. a. 440.

174.  A Roma appare già formato nel 640. Cfr. Liber Pontificalis ed. Duchesne. I. pag. 329.

175.  Cod. Theod. Nov. Theod. XXIII. De locis R. P.... restituendis.

176.  Gli imperatori cedettero completamente alle città il diritto di proprietà e di disposizione sui beni pubblici. La riprova è data dal fatto che la nomina del curator, il quale dapprima è un funzionario imperiale, la cui mansione specifica è il coordinamento dell'autonomia locale con l'unità dell'impero (cfr. Lècrivain Ch. Le mode de nomination des Curatores Reipublicae in Mélanges d'Arch. et d'Hist. 1884. IV. 3-4. pag. 356 e segg. e la memoria del Liebenam in Phylologus vol. 4, pag. 290 e segg.), diviene elettiva (Cod. Theod. XII. 2. 171), non quando e perchè, come crede il Lècrivain, le città perdono i loro beni, ma quando l'imperatore lascia alle città, purchè si difendano, il libero uso delle proprietà.

177.  Cod. Theod. Nov. Maior. Tit. 3.

178.  Cod. Theod. Nov. Theod. II. 24 § 4. Cod. Just. XI. 60. 3. Cfr. anche Leicht, Studi cit. II. pag. 41.

179.  Lex colon. Genetivae Juliae r. 98.

180.  Cod. Just. XII. 41. 5. a. 413.

181.  Cod. Theod. Nov. Maior. Tit. 3.

182.  Cod. Just. I. 1. 4.

183.  Tamassia N. Alcune osservazioni intorno al Comes Gothorum cit., pag. 248.

184.  Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio a Ravenna, in «Atti e Mem. R. Dep. Stor. Patr. di Romagna». 1886. pag. 427.

185.  Editto di Teodorico § 69.

186.  Cassiodoro Variarum VII, 11, 12.

187.  Brunner. Zur Rechtsgeschichte d. röm. u. germ. Urkunden, pagine 113 e segg., 124 e segg.

188.  Tamassia N. Fonti gotiche della storia longobarda, in «Atti Regia Accad. di Torino», 1896-97, vol. XXXII, pag. 683-707. Id. Una professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045, in «Arch. Giuridico», 1902. Id. Le professioni di legge gotica in Italia, in «Atti e Mem. R. Accad. Sc. Lett. Arti in Padova», vol. XIX, disp. I, pag. 14 dell'estr.

189.  Gaudenzi A. Gli editti di Teodorico e di Alarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti. Torino, 1884, pag. 41.

190.  Leicht P. S. Studi cit. II, pag. 41.

191.  Gaudenzi A. L'opera di Cassiodorio, cit. pag. 448.

192.  Cfr. Cassiodoro. Var., I, 28, tutta basata sulla leg. 35 Cod. Theod., XV, 1, confermata da numerosissimi esempi. Teodorico infatti ricostruì le mura di Spoleto, di Verona e di molte altre città, acquedotti, opere pubbliche etc. (Maffei S. Verona illustrata. I. 9. pag. 448). Nella sua cronaca, all'a. 500. Patricio et Hispatio coss., Cassiodoro dice che al tempo di Teodorico plurimae renovantur urbes, munitissima castella conduntur, consurgunt admiranda palatia.

193.  Salvioli G. Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche. Palermo. 1900. pag. 32 e segg.

194.  Solmi A. Le associazioni in Italia avanti le origini del comune. Modena. 1898. pag. 125.

195.  Cap. 64... quisquis ingenuus, nulli tamen quolibet modo obnoxius civitati...

196.  Cod. Theod. XV. 1, 23, Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 384 e Cod. Just., VIII, 12, 7.

197.  Edict. Theod., cap. 69.

198.  Lex Romana Wisigothorum, XIV, 1, 1.

199.  Cod. Theod., XIV, 7, 1.

200.  La sorveglianza spettò ai Vigili delle porte, aggiunti dai Goti all'amministrazione municipale, nominati dal re ed investiti in parte di quel carattere militare (Mommsen. Ostgoth. Studien in N. Arch. XIV, 1888, pag. 494) di cui è compenetrata la giurisdizione del comes Gothorum, che, quantunque in alcuni punti se ne distaccasse, (Mommsen, loc. cit., pag. 529) imitò gli judices militares romani (Del Giudice P. Sulla questione della dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota. Rendic. R. Accad. Lombarda, s. II, vol. XXXIX, 1906, pag. 795), sui quali si adagiò facilmente (Tamassia N. Alcune osservazioni sul Comes Gothorum, pag. 259).