1. I dati non discussi sono tolti dalla geniale storia del diritto romano del nostro Bonfante (Milano, 1910) e dalle opere fondamentali del Mommsen e del Marquardt (Paris, 1888-93).
2. Cuq E. Les institutions juridiques des Romains. Paris. 1891, pag. 38.
3. Recenti studi ormai accolti nella scienza (vedili citati in Pacchioni G. Corso di diritto romano, vol. I. Innsbruck 1905 pag. 6) hanno dimostrato come sia erronea l'opinione comune, fin qui dominante, che trovava il significato originario di pater in vincoli di parentela. Questo senso è anzi completamente da escludersi: i resultati etimologici danno la sola ed unica idea di dipendenza.
4. Cfr. la nota di N. Tamassia nella Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche vol. XXII a. 1896 pag 870 e segg., le cui conclusioni sono accettate anche dallo Schupfer (ibid. vol. XXXV a. 1903, pag. 13).
5. Pais E. Storia di Roma, vol. I, parte I. Torino 1898, pag. 218 e segg. e 268 e segg.
6. Cfr. De Marchi A. Ricerche intorno alle insulae o case a pigione di Roma antica in Mem. del R. Ist. Lomb. classe lett. sc. stor. e mor. 1891 ser. III vol. XVIII-IX pag. 244.
7. È merito del Niebuhr (Vorträge über röm. Alterthümer 1858, pag. 168 e segg.) aver pensato per il primo che l'«ambitus» fosse prescritto per non funestare, quando c'era un morto, la casa del vicino.
8. Pais loc. cit. pag. 217.
9. Ritengo non accettabile la teoria che ha tentato di mettere il mito dell'uccisione di Remo in relazione con l'obbligo della difesa della città contro il nemico a cui il passaggio non deve esser possibile che vinto e sotto le forche caudine, e ciò perchè le forche consistendo in una lancia posta trasversalmente su altre due infisse in terra viene a riprodurre simbolicamente la rappresentazione di una porta e si lega dunque a questa.
Si può osservare in contrario anzitutto che il culto delle mura, come ho detto, è posteriore a quello della fossa e del vallo; poi che numerose leggende lumeggiano la difesa della città; e, infine, l'esistenza di anteriori gruppi vicinali fuori del vallo stesso.
10. Tramandataci da Gellio XIII, 14.
11. Ciò è tanto vero che nel caso in cui manchino magistrature patrizie, l'«jus auspiciorum» ritorna ai «patres». Cfr. Willems P. Le droit public romain. Louvain 1883 pag. 240 e pag. 293.
Del resto insieme con i discendenti degli antichi «patres» entravano a far parte dei patrizi anche talune delle principali famiglie nemiche vinte, alle quali si concedevano subito la piena cittadinanza ed il diritto agli onori. Il Pais (ibid. I. 2. pag. 293) dimostra che tale procedimento si seguì con i Nomentani, con gli Aricini, con i Lanuvini, con i Pedani etc.
E questo spiega anche — a mio credere — perchè nella lunga lotta delle origini invece che schiatte, genti o tribù emergano contrapposti i due soli elementi dei patrizi e dei plebei.
12. Pais loc. cit. I. 1. pag. 331 e I. 2. pag. 341 nota.
13. Id. ibid. I. 2. pag. 207-8.
14. Bonfante P. Diritto romano. Firenze, Cammelli 1900. special. pag. 157 in cui sono raccolti i resultati di numerosi suoi lavori, diretti a chiarire questo punto importantissimo del diritto di Roma.
15. Il Cutrona (Circolo Giuridico 1904, pag. 218-228), in una sua indagine sulla proprietà agnatizia in Roma, sostiene che i diritti dei «filii familias» siano dei diritti riflessi a nessuno dei quali è data in tutela un'azione diretta: non che il figlio, nessuno, per esempio, avrebbe azione per impedire al padre di spogliare i suoi discendenti; indirettamente, però, l'assemblea, tutelando gli interessi della collettività, provvede agli interessi di questi figli. Ma, a parte l'esattezza di alcune comparazioni con altri popoli primitivi, il Cutrona si limita a mettere in luce il fatto, facilmente comprensibile, che l'organo tutore della collettività protegge indirettamente anche quei componenti che, pur non essendo con essa in immediato contatto, fanno parte integrante e vitale del nucleo sociale.
16. Il Mommsen, Disegno del diritto pubblico romano trad. Bonfante Milano, 1895 pag. 33, trova ozioso avanzar delle congetture sul rapporto tra le case di città in possesso privato e la partecipazione dei loro possessori agli agri gentilizi. A prescindere dal riflesso germanistico dell'idea della sors barbarica, che sembra inspirare questa frase, mi pare indubbio che il problema debba esser impostato diversamente. Nè la casa privata nè la partecipazione agli agri gentilizi sono elementi fondamentali di paragone: quella non ha valore se non in quanto custodisce e conserva i sacra; questa non è che una delle conseguenze, e forse non la maggiore, dei benefici che risentono coloro che formano l'assemblea deliberante dello Stato, per partecipare alla quale è necessaria la proprietà di quella determinata casa.
17. Festo. 247: Patres.... agrorum partes attribuerant tenuioribus ac si liberis suis.
18. Inquilinus — dice il De Marchi loc. cit. pag. 288 nota 28 — sta a «incola» come «libertus» sta a «libertinus» e si usò prima forse come contrapposto ad «exquilinus» ossia abitante delle «exquiliae» cioè della parte unita a Roma solo posteriormente. E ci si avvicina a Festo che definisce l'«inquilinus», come colui «qui eumdem colit focum vel eiusdem loci est cultor». L'unica idea contenuta nell'etimologia della parola è quella del domicilio. Infatti così l'«inquilinus» come l'«exquilinus» sono del pari esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica.
19. Dallari G. Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo Stato, al diritto ed alla società. Modena 1901. — Id. Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica. Torino 1911.
20. La derivazione di moenia da munera mostra quanto ne dovevano esser gravosi la costruzione e il mantenimento.
21. Praetor indica veramente il capo dell'esercito, ma questo non è costituito che dai cittadini.
22. Willems loc. cit. pag. 48.
23. Pacchioni loc. cit. pag. 105-107.
24. Zdekauer L. Mille passus e continentia aedificia in Bullettino dell'Istituto di Dir. Romano, vol. II fasc. VI.
25. Dig. L. 16. 154.
26. Ibid. XXVII. l. 13. 2.
27. Bonfante P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato in Riv. Ital. di Sociol. 1902.
28. r. XCI.
29. r. XVII.
30. Pacchioni loc. cit. pag. 189-90.
31. Dalla legge di Costantino del 346 (Cod. Theod. X. 8. 4) confrontata con l'altra di Arcadio e Onorio del 395 (Ibid. X. 9. 2) e con quella di questi due imperatori del 400 (Ibid. XI. 20. 3) si rileva che solo in quest'anno i «praedia urbana» cominciarono a pagare la tertia che consisteva nel pagare ogni tre anni il reddito di un anno intiero.
32. Dig. XXVII. 9. leg. 1. § 2.
33. È tipica la disposizione del Cod. Theod. XII. 11. 1. riportata anche nel Cod. Just. XI. 32. 2.
34. Cod. Iust. V. 37. 22.
35. Dig. L. 16. 198.
36. Da Plinio (N. H. XIX. 19. 50) sappiamo che «in duodecim tabulis legum nostraram nusquam nominatur villa: semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium». Da questo passo, oltre la conferma della forza dell'immobile ereditario nella costituzione di Roma, si vede come fossero privi di ogni importanza i beni lontani dalla città (villae); mentre invece tutto si basava sulle terre entro la città stessa o nella sua immediata vicinanza (horti): vicinanza determinata dai «mille passus». Infatti nei quis, dicono le antiche norme (cfr. Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. XII. Roma. 1884. pag. 59) INTRA TERMINOS PROPIUS URBEM ustrinam fecisse velit neive stercus cadaver inserisse velet.
È da notare l'uso dell'avverbio intra.
37. Tale significato è dimostrato dalla legge tarentina che chiama «domicilium» l'edificio coperto di tegole.
38. Infatti, secondo Festo, loc. cit. i sobborghi sono «continentia aedificia itineribus regionibusque distributa, nominibusque dissimilibus dispartita».
39. Mille passus cit. pag. 281-82.
40. Hermotino 24.
41. Corp. Inscr. Latin. VIII. 1641.
42. Guerin V. Étude sur l'île de Samos. Paris, 1856 pag. 213.
43. Dig. L. 16. 239. § 8.
44. Magistratus qui INTRAMURANUS non est nec URBANUS, etiamsi administrator eius Romae est, ad urbem dicitur. (In IV. Verr. 6. riportata dal Forcellini). Questo passo è da riconnettesi all'altro, pure di Asconio (in C. Verrem. II. 2. 817. ed. Orelli. Cicero. V. pag. 208) «Statim Romae et ad urbem».
45. Corp. Iscr. Lat. V. 5446, 5447.
46. Ibid. pag. 565.
47. Si melioribus viris (dice Simmaco. Ep. X. 37) OFFICIA INTRAMURANA mandetis.
48. Corp. Iscr. Lat. II. 2428. Bracaraugusta. — Sodalicium Urbanorum. D. S. F. C. — Ibid. II. 3244. — D. M. S. Hi (sic) jacet Laetus annorum XXV pius in suis collegium urbanum EI POSUIT etc.
49. Orelli. 110. — M. Herennio M. F. Picenti Cos (an. di Roma 720) Municipes Municipi Augusti Intramurani Patrono. Id. 3706. — Cn. Caezio Ath[icto] Aalecto inter C[entum]viros (ob) Pietatem Ex M[unificentiam] eius [e]rga Divinam (et) Municipum Augusti Veios [Ce]ntumviri et Seviri et Augustales et Municipes [In]tra. Murani EX AERE QUOD (IN) ORCHESTRA CONLATUM EST [LU]DIS QUOS FECERUNT [V]ergilius Cogitatus [I]ulius Senecio II viri.
Corp. 1. Lat. X. 5060. — P. Tettio Pf. Rufo Fontiano. — Q. Tr. Pl. Pr. Altinates urbani. — Patrono D. D.
Ibid. IX. 1475. (Ligures Baebiani). — L. Irvinio A. ... civis urbanus.
Ibid. IX. 982. (Compsa). — Apriscius Porrenda — curaverunt cuius — dedicatione decuri — onibus singulis V. — populo intramurum morantibus X SINGULOS.
50. Ibid. Addit. XI. 6257 (Aquilonia). — M. Lucceius C. F. IiiI vir aed. pot. piscinam purgandam et loricam imponendam de urbanorum opereis coeravit.
Cfr. anche IX. 3188. Anche la legge della colonia giulia genitiva (rub. 98) mostra che gli edili presiedevano alle opere pubbliche, ma mentre secondo essa a tali opere era obbligato chiunque «intra eius coloniae fines domicilium praediumve habet», qui al contrario sono obbligati soltanto gli urbani, cioè quelli che abitano entro le mura.
51. Corp. 1. Lat. IX. 2855 (Histrium). — Huic ... (M. Baebis ... Svetonio Marcello) ... decuriones funus publicum statuam equestrem clipeum argenteum locum sepulturae decreverunt et urbani statuam pedestrem.
52. Corp. I. Lat. IX. 2835. — Herculi ex voto aram L. Scantius L Lib. Modestus VI vir Mag. Larium August. Mag. Cerialium Urbanorum. L. d. d. d. — Addirittura tipico è il caso dell'iscrizione di Aventicum (cfr. Inscr. Helvet. 155).
53. A Rimini, per esempio, al tempo della colonia romana esistevano tutti e quattro i borghi corrispondenti alle quattro porte. Cfr. Tonini L. Rimini avanti il principio dell'era volgare. Rimini, 1848, pag. 75. E gli esempi si potrebbero addurre numerosi a dismisura. Costrettovi dall'economia del lavoro non ho potuto dare che un cenno fugacissimo di questo fatto, completamente ignorato dagli storici di Roma e del suo diritto, quantunque di importanza fondamentale: mi riservo di tornarci con maggiore ampiezza in una trattazione a parte per la quale ho già raccolto molto materiale.
54. Altre ragioni, oltre quelle dello Zdekauer, si possono addurre contro l'opinione mommseniana.
Il pomerio è un luogo sacro — effato — non perchè sia dentro le mura, ma perchè è dentro il cerchio dei mille passi i quali costituiscono un limite sacrale determinato così esattamente che entro di esso ci sono i cittadini: fuori gli altri.
Il Manenti — Jus ex scripto e jus ex non scripto — in Studi Senesi 1906 vol. I pag. 247-48 — studiando la genesi dell'«jus civile», ha affacciata l'ipotesi che il diritto della «civitas» sia stato considerato come l'«jus proprium civitatis» in contrapposto non al diritto di altri popoli, ma ai costumi gentilizi dei gruppi antecedenti alla «civitas» romana e cioè in contrapposto al diritto primitivo di quei complessi tribali e gentilizi di stirpe diversa dai quali fu composta l'«urbs». Io accedo in linea generale alla sua opinione; ma ritengo indispensabile limitarla nel tempo alla costruzione delle mura e nello spazio ai «mille passus», che chiudevano i varii elementi nell'ambito preciso di un formidabile crogiuolo.
55. Detlefsen. Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens. Hermes. 1886 XXI.
56. Uelsen H. Das Pomerium Roms in der Kaiserzeit. Hermes. XXII, 1887.
57. Nissen E. Die Stadtgründung der Flavier — Rheinisches Museum. XLIX. 1894.
58. Merlin A. A propos de l'extension du pomerium par Vespasien. in Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXI, 1901. 1-2. pag. 97-115.
59. Zdekauer loc. cit. pag. 288.
60. Dig. L. XVI. 87.
61. Willems loc. cit. pag. 360.
62. Ann. lib. XII. cap. XXIII-XXIV.
63. Era una tradizione cara ai romani e facilmente spiegabile con l'autorità del condottiero che per le sue conquiste avesse meritato l'onore del trionfo. Per questo è accolta da A. Gellio (loc. e ed. cit. XIII. 14.), da Vopisco (Vita Aureliani, 21.) e anche da Dione Cassio nella sua storia (LIII. 2); ma dal fatto che allargare il pomerio cittadino era permesso soltanto a chi avesse allargato i confini dell'impero, non ne consegue che a tutti quelli che avevan fatto delle conquiste spettasse di diritto tale facoltà; e tanto meno poi che i limiti del pomerio si allargassero, quasi direi, automaticamente, coll'allargarsi dei confini.
64. Dig. L. 16. 147.
65. Dig. L. 16. 238.
66. Ibid. L. 2. 7. 52.
67. Cod. Theod. Nov. dell'a. 445 al PP. Albino.
68. Instit. I. II. 4.
69. cfr. Karlowa. Römische Rechtsgeschichte. Leipzig 1885 pag. 708 e segg.
70. Dig. L. 4. 4 § 2.
71. Il Cod. Theod. XI. 11. 1. dice «forte».
72. Il Cod. Theod. ibid. dice «ultimo subiugetur extio».
73. Le parole fra parentesi sono quelle della legge di Valentiniano e Valente non accolte nel codice giustinianeo.
74. Cod. Iust. X. 10. 1.
75. Cod. Iust. I. 47. Cfr. Liebenam. Städteverwaltung im römischen Kaiserreich. Leipzig 1900, pag. 93 e segg.
76. VIII. 5, 15, 24, 36, 65, 35, 53, 60, 34, 65, e XII. 16. 1. Per i mancipes balneorum et salinarum cfr. Cod. Theod. XI. 20. 3.
77. I mancipes o praepositi non possono essere presi ab ordine (curia) nec a magistratibus (duumviri), ma preferibilmente devono essere scelti fra i veterani che ne siano degni e si mostrino idonei. Cod. Iust. XII. 41. 7. in cui è riportata la disposizione di Onorio e Arcadio dell'a. 400 (Cod. Theod. VIII. 5. 84).
78. Fu istituito da Augusto, ma più tardi assunto a spese dello Stato da Nerva e Traiano, cfr. Bonfante P. Storia cit. pag. 449. e Hirschfeld O. Untersuchungen auf dem Gebiete dev röm. Verwaltungs Geschichte. — Berlin, 1876. pag. 98-108.
79. Marquardt I. loc. cit. pag. 132 e segg. a cui son da aggiungere le numerose notizie date da Gotofredo.
80. Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi, vel mulae, et angariae atque verhedi. Dice Arcadio Charisio. Dig. IV. 4. 18 § 21.
81. Cod. Theod. VIII. 5. 1. Con Giustiniano solo per i coloni rimane in vigore la legge di Onorio e Teodosio per la quale «colonos munquam tìscalium nomine debitorum ullius exactoris pulsit intentio». Cod. Iust. XI. 47. 15.
82. Ibidem II. 30. 2.
83. Cod. Iust. X. 24. 1.
84. Cfr. Gotofredo nel commento alla leg. 4. tit. 5. libro VII. Angaria nel cod. teod. (cfr. VI. 39. 2 e 5; e VIII. 5. 23) indica propriamente il servizio di trasporto fatto con carri tirati da buoi (due paia, secondo le disposizioni di Costantino, andate, però, assai presto in disuso): mentre la rheda era tirata da 8 mule nell'estate e da 10 nell'inverno e il birotum da tre (Cod. Theod. VIII. 8. 5. e Cod. Iust. VIII. 5. 3.). E tale si mantiene anche dopo: cfr. Cod. Iust. I. 2. 11 nov. XVII. 9 e nov. CXXVIII. 22 e il passo di Procopio (Historia arcana XXIII) riportato dal Leicht nei suoi Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo. II. Oneri pubblici e diritti signorili. Verona Padova. Drucker. 1907. pag. 46 nota 2.
Parangaria era l'angaria prestata su una via diversa da quella pubblica ed in cui mancavano le «stationes» a distanze determinate e regolari.
A questo «cursus clabularis» prestavano gli animali i provinciali (Cod. Iust. VIII. 5. 2, 5, 22.) mentre al cursus davano solo le operae.
85. Cod. Iust. XI. 48. 4.
86. Cod. Theod. 14. 1. XI.
87. Ibidem leg. 26.
88. Leicht P. S. Studi cit. pag. 10-11.
89. Questa conlatio equorum si faceva «pro rerum necessitate, ut instrueretur usus armorum, castrensi usu efflagitante» (cfr. Paratitl. di Gotofredo lib. XI. 16.) ed era ben differente dal cursus publicus.
90. Cod. Theod. XI. 17. 1.
91. Così Schulten A. Die römischen Grundherrschaften eine agrarhistorische untersuchung. Weimar. 1896. pag. 2-12.
Però la rigidità delle sue asserzioni deve esser limitata dalle giuste riserve che fanno l'His. Die domänen der römischen Kaiserzeit. Leipzig. 1896. pag. 115-117 e Beaudoin E. Les grands domanes dans l'empire romain d'après des travaux recents. Nouv. Rev. Histor. de droit franc. et étrang. 1907. e segg. pag. 549 e segg. e Savagnone F. G. Le terre del Fisco nell'impero romano. Palermo. 1902. cap VI. pag. 188 e segg. e cap. IV. pag. 758 e segg.
92. Cfr. Vassalli F. E. Concetto e natura del Fisco. Estr. Studi Senesi vol. XXV sopra tutto § 5, pag. 27-31 in cui studia la formazione del fisco imperiale e la sua individualizzazione.
93. Vassalli loc. cit. ritiene che anche il concetto di fisco indichi semplicemente una personalità di diritto privato ed ha ragione in linea generale; ma una più esatta valutazione dell'elemento giurisdizionale non soltanto esterno — l'unico che egli abbia considerato — cfr. pag. 57 e 58, — ma anche interno, avrebbe ridotto questo concetto ai suoi giusti limiti e ne avrebbe mostrato la rapida compenetrazione di elementi pubblici e come non sempre esso si presenti quale persona giuridica di diritto privato. Cfr. infatti Leicht loc. cit. pag. 29-32.
94. Dig. L. 6. 5 § 11. Coloni Caesaris a municipalibus muneribus liberantur ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur.
95. Cod. Theod. I, 32. 7.
96. Con questi coloni sono completamente assimilabili i coloni homologi — Cod. Th. XI. 24. 6. more gentilitio adscripti vicis — non quelli adscripti dominis — con le donne dei quali Valentiniano e Valente proibirono nel 370 ogni connubio (ibidem III. 1. 24) e che essendo barbari, gentiles, erano addetti alla difesa dei valli e dei fossati, avevano in compenso una terra da coltivare a certi patti: oppure con certe condizioni — more gentilitio — veniva loro affidata dallo Stato, al quale appunto corrispondevano le imposte, una terra da coltivare.
97. XI, 7. 2.
98. Loc. cit., pag. 10-11.
99. Con questa legge concordano e si coordinano la leg. ult. de executor, et exactor, la leg. 31 de annona et tributis e la leg. 186 de decurionibus.
100. Oltre il notissimo passo di Frontino ed. Lachmann pag. 53, 7. «Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam»; cfr. Schulten A. loc. cit. pag. 45-46.
101. Quei tributarî di cui parla la legge giustinianea sono i discendenti di quelli che nella legge teodosiana son detti possessori e nel rifacimento tribonianeo sono chiamati rusticani. E contemporaneamente comincia un lento moto di progressivo elevamento che si compie dal basso per il quale i coloni si trasformano in enfiteuti. Cfr. Solmi A. Storia del diritto italiano. Milano. 1909. pag. 89. Io condivido l'opinione del Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris. 1889. pag. 601 che on appellait tributarii dans la langue du quatrième siècle, les hommes qui coltivaient le sol sans en avoir la propriété et sous condition d'en payer une redevance.
A torto F. Thibault. L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgundes. Nouv. Rev. Hist. de droit franc. et étr. XXVI. 1902. ritiene che la parola «tributarius» della leg. 12. Cod. Just. XI, 48 (servos, vel tributarios, vel inquilinos apud dominos suos volumus remanere) indichi solamente i coloni: essa indica tutti quei «residentes in terra aliena» che non erano servi o inquilini: i coloni ne formavano la massima parte, non la totalità. E a minor ragione egli ricorda a questo proposito i passi di Cassiodoro nei quali «tributarius» indica colui che paga il «tributum» ossia il possessor. Quello è un rapporto di diritto privato: questo di diritto pubblico. Invece mostra giustamente la discendenza diretta del «tributum» pagato dai coloni nel secolo ottavo, dal «tributum» dei possessores romani. Thibault. F. L'impôt direct et la propriété foncière dans le royaume des Lombards. Nouv. Rev. Hist. XXVIII. 1904 pag. 181, 82.
102. Lo mostra chiaramente il tit. del Digesto De officio Procuratoris Caesaris vel Rationalis.
103. Marquardt I. loc. cit. pag. 116 e Vassalli loc. cit.
104. Böcking. Notitia dignitatum utriusque imperii. Bonnae. 1839.
105. Bonfante P. Manuale cit. pag. 511.
106. Cfr. Windscheid trad. ital. I. § 146 n. 15 e indicazioni ivi citate.
107. Rudorff F. Gromatische Institutionen. Berlino. 1852. pag. 393 e segg.
108. Brugi B. Dei pascoli accessori a più fondi alienati, in Archivio Giur. F. Serafini. 1886. XXXVIII. 1-2. Id. Dei pascoli comuni nel diritto romano germanico e italiano, in appendice al Comm. delle Pandette del Glück VIII. pag. 42.
109. Roberti M. Dei beni appartenenti alle città dell'Italia Settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni, in Archiv. Giur. 1903. LXX. 1.
110. Calisse C. Gli usi civici nella Provincia di Roma. Prato. 1906.
111. Finocchiaro Sartorio A. I beni comuni di diritto pubblico nel loro svolgimento storico. Città di Castello. 1908.
112. Dig. XLIII. 8. fr. 2. § 21.