— L'organizzazione degli antichi municipî riposava sulle curie e sui magistrati e queste e quelli, insieme con le corporazioni che costituivano come le membra della città, pensavano al disbrigo degli affari. Ma dai primi del secolo quinto, sotto la pressione irresistibile delle necessità di difendersi contro le invasioni da ogni parte irruenti, fu chiamata a vigilare e a combattere anche la plebe urbana ed in correspettivo, le furon riconosciute delle speciali facoltà nei rispetti della cosa pubblica le quali si aggiunsero, integrandole, a quelle degli organi già esistenti, in proporzione del contributo portato dai nuovi venuti; e fecero sì che per i provvedimenti di maggiore importanza fu necessario il communi consensu di tutti i cittadini[694].
Per manifestare questo comune consenso che richiedeva una generale riunione, fu scelto il luogo nel quale era già antica consuetudine che tutti indistintamente si riunissero accomunati dalla fede e cioè sul sagrato della Chiesa, alla quale lo Stato affidava, per non dire addirittura abbandonava, una parte sempre più ampia dei suoi impegni e dei suoi doveri.
E così la Chiesa, oltre ai veri e proprî compiti che disimpegnava già prima come religione ufficiale dello Stato, coprì con la sua protezione questa nuova e speciale assemblea che aveva per carattere distintivo una funzione suppletiva ed integratrice dell'amministrazione normale della città.
Con i Goti questa funzione suppletiva si accentuò in proporzione della decadenza sempre maggiore delle curie e delle corporazioni ed in correlazione del formarsi di un unico e forzato collegium che comprendeva tutta la città. E di più avendo essi riserbato soltanto a sè stessi l'uso delle armi e l'esenzione dalle imposte ed avendo incamerati nel Fisco regio i beni pubblici delle città, sanzionarono di diritto e di fatto agli italiani una condizione di inferiorità civile e ridussero le loro facoltà su tali beni a semplici diritti di uso.
I Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo burocratico romano-bizantino; ma non ebbero ragione di impedire la riunione degli indigeni dinanzi alla Chiesa, sia perchè esternamente e superficialmente si presentava di natura religiosa, sia perchè funzionava molto bene come mezzo di pubblicità e di estorsione di imposte; ed in nessun modo poi, allo stato in cui l'avevano ridotta i Goti, dava ombra od ostacolava la dispotica volontà dell'ufficiale pubblico preposto alla città.
Rotari, inspirandosi al cap. 58 dell'Editto di Teodorico, accenna al conventus ante ecclesiam come al luogo dove si poteva far bandire dal precone il rinvenimento di un animale smarrito e di cui si fosse ignorato il proprietario[695]; quasi come un semplice mezzo di pubblicità, così come al tempo goto, durante il quale non fu infrequente il caso che anche le leggi, incise in tavole di marmo, fossero murate negli atrî delle chiese. Ma, quantunque Rotari, sia stato ariano intransigente, nazionalista convinto e per conseguenza ostile all'elemento indigeno ed alla parte romanizzante del suo popolo e abbia inteso a raccogliere in iscritto le antiche consuetudini e le vecchie leggi dei suoi per conservar loro quel predominio assoluto, che era andato rapidamente diminuendo; pur dalla stessa sua legge appaiono dei sintomi che accennano ad un notevole aumento di importanza del convegno che ogni giorno festivo si raccoglieva sul sagrato della pieve.
Egli distingue nettamente le riunioni illecite sia dei rustici — rusticanorum seditiones, concilios[696] — che dei cittadini — zavas et adunaciones... per singulas civitates[697] — dalle altre; e queste, in conseguenza e conformità dell'antico sistema germanico per il quale non si concepisce un'assemblea senza carattere politico giudiziario, appaiono investite di uno spiccato carattere legale. Tutte le riunioni e le adunanze contemplate e consentite dall'Editto, invero, sono protette con la pena gravissima di 900 solidi — «si quis (stabilisce infatti il cap. 8) in consilio vel quodlibet conventu scandalum commiserit noningentos solidos sit culpabiles regi» —. Ora dal momento che il cap. 343 parla di un conventus ed il cap. 8 protegge con tale pena tutti i conventus indistintamente — quodlibet conventu — e dall'Editto non è sanzionata alcuna eccezione a tale proposito, si deve ammettere che anche il conventus ante ecclesiam sia stato protetto dalla stessa pena. Ed allora, essendo certo che la gravità della pena non può essere stata causata dalla vicinanza del conventus ad un luogo sacro, perchè lo stesso Rotari limita a 40 solidi la pena di chi commette uno scandalo in chiesa[698]; il fatto che Rotari abbia tutelato il conventus ante ecclesiam con la pena di 900 solidi, che è la pena massima che protegge la funzione politico-giudiziaria, anche se non si vuol giungere alla conseguenza che egli l'abbia considerato come un vero e proprio organo di essa, è, però, un indizio sicuro che al suo tempo l'assemblea davanti alla chiesa, nella quale il precone esercitava normalmente e giuridicamente le sue abituali funzioni, e che, per certi riguardi, era equiparata all'azione dello stesso giudice, era qualche cosa di diverso dalle umili e mal sopportate riunioni dei fedeli in cui — nei primi anni dell'invasione — si trattavano affari e cose esclusivamente religiose.
Venuti come nemici e stabilitisi come conquistatori, i Langobardi continuarono a reggersi con i sistemi originarî escludendone completamente i vinti e intesero di conservarsi un assoluto e completo predominio. Gli effetti furono precisamente opposti. Ciò fece sì che quando gli Italiani, riavutisi un po', cominciarono a rialzarsi, ogni loro spinta verso l'alto fu un colpo di piccone alla costituzione di quelli.
E il fulcro e l'organo primo di questo movimento fu appunto l'assemblea cittadina la quale era una forma semplice quant'altra mai di amministrazione e si attagliava perfettamente alle consuetudini germaniche alle quali si avvicinava in modo singolare per quanto concerneva i beni pubblici comuni, rispetto ai quali gli urbani avevano un diritto paragonabile, almeno nella manifestazione esterna, a quello di cui nell'organizzazione germanica godono i commarcani sui beni comuni della marca. Ed offriva un ottimo punto di riunione agli elementi germanici che la religione cattolica, la civiltà romana, la costituzione cittadina ed il variare delle condizioni economiche e speciali strappavano alle schiere dei Langobardi.
Dalla venuta dei Langobardi quest'assemblea perde il carattere di organo suppletivo e diviene l'organo esclusivo dell'amministrazione interna degli urbani e inizia un'evoluzione per la quale dal momento in cui, sotto il duca o il gastaldo, le sono permesse solo ristrettissime facoltà, attraverso ad un progressivo incremento, sboccia nell'assemblea generale che elegge i consoli e origina e forma il Comune.
Rotari, sia pure involontariamente, riconosce alla riunione dinanzi alla chiesa un certo valore anche perchè equipara il bando fatto in essa dal precone alla denunzia fatta al giudice ed ancor più fortemente accentua la consistenza del gruppo vicinale — dal quale non eran certo esclusi gli indigeni — nel cap. 176 dove dichiara che per l'espulsione del lebbroso è indifferente che la constatazione della malattia sia fatta dal giudice o dal popolo — judici vel populo certa rei veritas —[699].
Lotario dopo aver stabilito che i documenti dovessero essere redatti da veridici ed onesti notai alla presenza del conte, dei vicarî o degli scabini, volle che quando questo non era possibile, come, per esempio, per i testamenti, la carta fosse mostrata o agli ufficiali pubblici o nel convegno davanti alla chiesa — statim charta ostendatur vel ante comitem judices vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse[700].
Nei capitolari langobardici dell'803[701], prendendo alla lettera un antico concetto della romanità decadente, è detto che certi soprusi «ipsa plebs non patiatur» e fu consuetudine che le ordinanze che imponevano l'eribanno dovessero esser lette coram populo.
E la riunione consueta del popolo era davanti alla pieve.
Più importante di tutti, poi, a lumeggiare l'entità e la consistenza di questa riunione è ciò che si sa di Piacenza.
Pipino nel suo Capitolare del 790 circa si esprime testualmente così: «Non est nostra voluntas ut homines Placentini per eorum praeceptum de curte palatii illos aldiones recipiant[702].
Il diploma parla in modo non dubbio di un praeceptum fatto dai Piacentini. Quest'atto, dunque, non era dovuto nè al rappresentante dell'autorità pubblica nella città, nè al vescovo; tanto nell'uno che nell'altro caso si sarebbe usata una formula diversa. Si sa quanto scrupolosa esattezza sia stata usata dai notai e non è credibile che mentre si hanno tante disposizioni che concernono i conti e gli altri ufficiali pubblici ed i vescovi e gli altri ecclesiastici, proprio in questo documento che ha tutto il carattere di una legge, si fosse arrivati ad un'aberrazione simile.
Non era il conte, non era il vescovo che aveva formato il praeceptum: era la civitas placentina: quella civitas che si distingueva egualmente dallo Stato e dalla Chiesa e che aveva anche il suo notaro — exceptor civitatis placentinae — distinto dal notaro del re e dal notaro della Chiesa; e che si radunava a discutere e a risolvere, con un'energia giuridica che in qualche caso giungeva fino a tentare di sovrapporsi a quella regia, le questioni che più la interessavano. Infatti essi in questo caso non trattano dei beni comuni, ma esercitano la loro azione anche in altri campi e di grande rilievo. E da troppo poco tempo era cessata la dominazione langobarda perchè si possa pensare che tale sviluppo si sia avuto solo nei pochi anni del regno franco, il quale, è noto ma è bene ricordarlo, non ha portato troppe innovazioni in Italia, nè — mai — senza il consenso dei Langobardi.
E ben a ragione Pipino parla di praeceptum, adoperando il termine che è usato per indicare l'espressione giuridica della volontà delle persone pubbliche in atti di grande importanza.
Questo praeceptum in sostanza è una vera e propria concessione di cittadinanza con la quale i piacentini accolgono fra loro — recipiunt — gli aldî regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei cives, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente nei rapporti con l'esterno.
Esso dimostra, infatti, che per essere ammessi a farne parte non bastava un'accettazione tacita, ma occorreva una dichiarazione solenne la quale era fatta da tutti i cives e soltanto da loro e solennemente era consacrata in scritto e comprova così l'importanza del gruppo stesso.
E quel che avveniva a Piacenza si può con grande verosimiglianza ritenere che sia avvenuto da per tutto. A Rieti, a Verona, a Cremona ed in altre città i documenti esaminati nelle pagine precedenti provano tutti concordi e sicuri l'esistenza del gruppo ben determinato dei cives, degli urbani, i quali costituiscono una vera e propria universitas giuridicamente riconosciuta, così nei rispetti delle persone come del territorio ed alla quale inoltre sono perfino riconosciute in modo preciso delle terre e dei beni pertinenti con rapporti varî di diritto: una universitas che può stare legalmente in giudizio presentandosi collettivamente o facendosi rappresentare, in quel modo che consentiva la rudimentale procedura dei giudizî del tempo, da proprî e speciali delegati, i quali erano riconosciuti come tali anche in controversie nelle quali gli urbani stavano contro l'autorità pubblica dello Stato e dei suoi rappresentanti e contro la Chiesa; un'universitas, infine, che ha anche un proprio e speciale e caratteristico notaio — l'exceptor civitatis.
È all'universitas degli urbani che è dovuto il praeceptum piacentino.
E gli urbani si raccoglievano per discutere e per decidere nella piazza davanti alla Chiesa.
L'uso era così generale che qualche volta dava anche il nome alla piazza stessa: a Milano il Foro pubblico (che si trovava dinanzi alla Cattedrale) ne fu detto asamblatorium. Ce lo fa sapere un bel documento del 789[703] e di certo non è a credere che si cominciasse proprio da quell'anno.
Nè l'assemblee che in esso si raccoglievano avevano soltanto o prevalentemente carattere religioso: la prova offerta da quanto si è detto fin qui, è tale da render superfluo la menzione della riunione nella quale, verso la fine del secolo nono[704], l'abbate Pietro del monastero di Sant'Ambrogio, chiese ed ottenne dall'arcivescovo, dal conte, dal clero e dal popolo, la concessione di una strada — pro qua Petrus abbas a venerabile antistite Anspertum seu comite Alberico seu cuncto clero et populo devotissime petiit —.
E l'ascensione degli urbani e della loro assemblea, una volta sbocciata in pieno sole al tempo dei Franchi così favorevoli alla Chiesa, progredisce sempre più rapida con i re d'Italia e con gli Ottoni che dei vescovi fanno il pernio principale del governo dello Stato e quello esclusivo del governo della città. E l'assemblatorium cambia ancora il suo nome per denotare il nuovo e più ampio complesso di funzioni: diviene il consulatus civium. «Actum in civitate Mediolani in consulatu civium prope ecclesiam sancte Marie» dice un documento del secolo decimoprimo[705].
E questi cives sono proprio e soltanto gli urbani, i quali si raccolgono nella gran piazza per discutere e provvedere ai loro particolari bisogni — consulere — separatamente dalle classi feudali dei capitanei e dei valvassori e che si uniscono a questi solo per gli affari di comune e principalissima importanza quale ad esempio l'esenzione per sei giorni della curtadia, una speciale tassa di mercato durante le feste dei SS. Gervasio e Protasio e la tregua di sedici giorni per tutti coloro che vi fossero accorsi, stabilite nel 1098 ed allora, tutti insieme, formano il communi consilio totius civitatis presieduto dall'arcivescovo[706].
Due anni dopo questa generale assemblea si trova qualificata come magistratum: — Tunc ante Magistratum praeterea sancimus ut etc.[707].
E l'uso ed il senso di tale parola non è nè eccezionale nè isolato. Ecco la formula di un documento del 1056 rogato a Bologna con cui la contessa Willa vedova del Duca e marchese Ugo di Toscana dona la libertà alla sua serva Cleriza. «Abeatis vias apertas, dice ad un certo punto l'atto, portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis, in placitis et in conventis locis ambulare et stare et Wadia pro te dare et omnes fines facere comodo melius potueritis vel volueritis»[708].
L'espressione «ambulare et stare» messa fra la menzione del placito e quella della wadia, ha un senso tecnico giuridico corrispondente alla lettera al nostro «andare e stare in giudizio»; e fra quei «conventis locis», che non sono delle riunioni qualsiasi dal momento che la formula li ricorda così esplicitamente, tiene di certo il primo posto il conventus ante ecclesiam.
Ancora un passo e la città incapace di consulere direttamente da sè stessa in tutti i numerosi bisogni e nell'impossibilità di assistere volta per volta i suoi delegati e bisognosa di un organismo più consono al suo progredito sviluppo ed ai suoi maggiori bisogni e all'aumento della sua popolazione nominerà in colloquio facto sonantibus campanis[709] con mandato generico, in maniera stabile e a tempo determinato, varie persone, incaricate di consulere abitualmente al disbrigo normale delle evenienze le quali verranno così ad averne l'antico e fatidico nome di consules richiamantesi alla più pura romanità: e sarà sorto il Comune.
Così, spinti dalla necessità di seguire la corrente dalle origini fino al momento in cui fluisce luminosa in ampia e meno sconosciuta pianura, siamo giunti fino al termine dell'epoca storica di cui in questo volume si intende solo studiare gli inizi.
Rifacciamoci dunque indietro.
— Il consilium civitatis è un vero e proprio elemento dinamico di primissimo ordine nella costituzione della città. Ma non è il solo.
C'è un altro e non meno importante fattore di norme giuridiche, il quale fu importato dai Langobardi e che richiede ora la nostra attenzione.
L'assemblatorium milanese non ebbe di certo nulla a che fare con la maggiore assemblea del regno langobardo. Questa era composta dei primati o ottimati e di tutto il felicissimo esercito e si radunava non già sulla piazza della cattedrale; ma nell'antico anfiteatro romano che si trovava presso, ma al di fuori delle mura di Milano — in circo apud Mediolanum, — dice Paolo Diacono narrando l'incoronazione di Adaloaldo, e queste parole ci lasciano supporre che con ciò si seguisse una consuetudine da gran tempo invalsa, quando speciali esigenze specialmente militari, non la chiamavano altrove[710].
E fin qui nulla di strano: l'assemblea generale aveva carattere straordinario, eleggeva il re, trattava gli affari di generale importanza per tutto il regno, come la formazione e la pubblicazione delle leggi, la dichiarazione di guerra o la stipulazione di trattati etc. Dovunque si fosse raccolta, si distingueva facilmente, per la costituzione e per le funzioni d'indole generale, dalla ristretta riunione dei componenti di un'unica pieve.
Ma i Langobardi non si sono assisi soltanto a Milano sulle ampie gradinate degli anfiteatri romani.
A Lucca in un atto dell'808 l'antico anfiteatro è detto parlascium[711] ed il termine non è romano perchè le fonti romane non lo hanno, ch'io sappia, mai usato in questo senso e non è d'origine germanica[712] perchè, anche senza contare che i documenti lucchesi medioevali hanno un sapore di romanità piuttosto classica che decadente[713], a poca distanza da Lucca lo stesso termine è stato dato ad un luogo dove non è mai esistito alcun anfiteatro[714], ciò che prova che il vocabolo non è usato ad indicare i soli anfiteatri, ma anche altri luoghi, i quali servissero a simile uso. L'ipotesi più plausibile è che il nome sia derivato dalla funzione a cui il luogo era adibito; e quale fosse questa funzione è facile congetturare dalla relazione intima ed appariscente ed in perfetta armonia con la condizione del linguaggio di quel tempo a Lucca (dove appaiono prestissimo notevoli e numerosi segni del nuovo volgare italico) della parola parlascium col verbo parlare, di cui è evidente filiazione: era il luogo dove si parlava, dove si discuteva per eccellenza. E queste discussioni, se dettero all'edificio un nuovo nome, dovettero essere frequenti, numerose ed importanti.
Non è soltanto a Lucca che questo avviene: ad Arezzo[715], a Pisa[716], a Firenze[717], in Toscana; a Cremona[718], a Bergamo[719]; in tutta Italia, insomma, gli antichi anfiteatri sono chiamati con voci che ripetono l'origine dal verbo parlare, più o meno trasformati dal vernacolo dei vari luoghi e dal trascorso dei secoli: parlascium, parlasium, perlasium, perilasium, perlassi, etc.
A Firenze, anzi, c'eran due parlasci: il parlascium majus ed il perilasio picculo, del quale a noi oggi conservano notizia solo documenti non anteriori al secolo decimoprimo; ma la cui remota esistenza è ben provata dalla qualifica di maggiore data al primo, offerta da documenti molto più antichi e che non può esser nata che dal bisogno di distinguerlo da un altro più piccolo e più antico.
Di anfiteatri romani a Firenze, come in ogni altro luogo, ce n'era uno solo; ed ambedue i parlasci eran fuori delle mura. Resta a vedere quale altro luogo ebbe questo nome. Fuori delle mura, oltre l'anfiteatro, ci fu fino alla metà del secolo decimo anche la cattedrale, allora dedicata ad una santa siriaca ora quasi sconosciuta[720]. Ed a chiunque sappia per quanti secoli si sono conservati e qualche volta si conservano tutt'oggi, più o meno deformati, antichi nomi germanici e perfino romani, non parrà troppo strana l'ipotesi che questi documenti conservino il ricordo di due antichissime riunioni e ne mostrino anche la diversa considerazione in cui erano tenute.
La riunione davanti alla chiesa risale ai primi tempi del cristianesimo e fu formata, com'è naturale, dai soli fedeli. I Langobardi venuti in Italia cinque secoli e mezzo dopo, ariani, nemici e vincitori, non si accostarono a quest'umile assemblea dei vinti, da cui anche i Goti, che pur ripetevano dall'Impero romano il titolo giuridico della loro signoria, si erano tenuti lontani.
Se si trova traccia di un'altra riunione — chè del conventus ante ecclesiam parla l'Editto stesso — questa non può essere stata composta che dei Langobardi, e poichè dell'esistenza di quest'ultima offrono indizi documenti di regioni diverse, si ha ragione di ritenere che sia la loro originaria assemblea regionale.
Anche dopo venuti in Italia, i Langobardi continuarono a reggersi secondo l'avita costituzione e tutti gli ufficiali pubblici, a cominciare dal re, furono coadiuvati dall'assemblea dei liberi atti alle armi che, a maggioranza di consensi, deliberavano intorno a tutto ciò che interessava la vita politica comune dello Stato e delle varie regioni.
Ma il rapido consolidamento dell'autorità regia, dopo l'interregno, e l'aumento del suo potere, reso indispensabile dalla necessità di dar compattezza ed unità allo Stato, onde potesse resistere alle pericolose pressioni che lo minacciavano ai confini e allo sgretolamento interno in cui si sarebbero risoluti i ribelli antagonismi dei duchi, affievolì l'originaria cooperazione dell'assemblea nazionale fino a ridurla ad una forma di partecipazione, non di rado quasi del tutto passiva, che serviva come mezzo di pubblicazione a ciò che la clementia sovrana aveva già decretato — decrevit — come dice Liutprando[721] o che, come ancor più romanamente si esprime Astolfo[722], principi placuit.
E con lo scadere della maggiore, furono sminuite anche di più le minori assemblee regionali, alle quali, oltre la trattazione degli affari regionali dello Stato, fu sottratta anche la nomina dei gastaldi e dei duchi, la prima riservata totalmente, l'altra in gran parte, al re.
Così che la parte di gran lunga maggiore delle loro attribuzioni si ridusse all'esercizio della funzione giudiziaria che in tutti i regimi barbarici è un complemento ed una prerogativa del potere militare.
Il thinx ed il gairethinx, se pure originariamente ebbero significazione diversa[723], già al tempo dell'Editto indicano egualmente l'adunanza popolare e la ricordano a proposito della conferma delle leggi, della donazione e della manomissione. Ma ormai non si trattava più che di un ricordo e di una tradizione, mantenuti quasi esclusivamente in vita dal nome, perchè si giunge fino alla frase thingare absconse, che è proprio antinomica col concetto primitivo di thinx.
Ciò era in diretta relazione ed in parte anche in conseguenza del mutamento avvenuto nel sistema militare. In esso il primo posto, che in origine era riservato alla fanteria, fu preso ben presto dalla cavalleria mentre rimaneva inalterato l'originario sistema per il quale milizia e cittadinanza formavano un indissolubile binomio che si assommava nell'exercitalis al quale soltanto spettavano i pieni diritti civili e politici. E ciò accentuò maggiormente, a beneficio di coloro che erano provvisti del possesso fondiario (indispensabile al mantenimento dei cavalli), le disuguaglianze fra i liberi che le nuove condizioni economiche create dalla conquista avevan prodotto in pochissimi anni.
Già molto tempo prima di Liutprando, che ne parla come di consuetudine generale e diffusa «consuitudo enim est», con la parola exercitalis si designava una classe composta di persone della più varia condizione economica e giuridica, di cui alcune godevano di un guidrigildo doppio di quello assegnato a coloro che stavano all'ultimo gradino ed avevano a pena i titoli necessari e sufficienti per meritare la qualifica di esercitale — minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur centum quinquaginta solidos componatur et qui primus est, trecentos solidos[724].
E questi ultimi, privi di case e di terre, — minimi homines qui nec casas nec terras suas habent, — quando, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, erano dispensati dal servizio militare attivo, potevano essere obbligati ad un determinato numero di opere per settimana a vantaggio del giudice, dello sculdascio e, perfino, del saltario.
La trasformazione diviene ancor più grave, come è noto, ai tempi di Astolfo.
Si era ben lontani dalla primitiva ed indomita fierezza germanica per la quale l'intonsa capellatura, la lancia e le armi erano ambite prerogative del libero, che riconosceva piena autorità ai capi e si piegava ai loro comandi solo in tempo di guerra.
La trasformazione si ripercosse fortemente nell'ordinamento politico. In questo, mentre le maggiori facoltà erano ormai riservate al re con detrimento dell'assemblea dei liberi, non più chiamati a dividere il potere con i capi, si vennero formando nuove e differenti condizioni di idoneità a base delle quali stava, oltre la libertà, che prima era l'unico requisito, anche il possesso fondiario, divenuto ora elemento indispensabile per l'esercizio completo delle armi.
Con questo mutamento, non mancando il popolo vinto di terre, nè essendo stato ridotto in servitù, fu aperto l'accesso all'esercito e all'assemblea anche agli indigeni, ai quali non mancava neppure un certo titolo di carattere militare, per il servizio di guardia, di restaurazione e di difesa delle mura, che si assommava nella sculca, e di cui già si è accennato.
E tanto più facilmente avvenne l'accettazione dei vinti in questa assemblea in quanto che col progredire del movimento discendente spariva sempre più il lato onorifico di tale facoltà, lasciando e facendo sentire le conseguenze gravose dell'obbligo che esso imponeva.
Non era soltanto un onore il rendere giustizia; era anche un dovere e questo dovere già grave in sè stesso era reso ancor più molesto dall'ingorda speculazione degli ufficiali pubblici, i quali, con il pretesto di render giustizia, convocavano con ininterrotta frequenza tali assemblee onde ottenere i donativi che era antica consuetudine offrire a chi presiedeva il tribunale, o, più spesso, per estorcere arbitrarie contribuzioni in cambio dell'esonero dal presentarsi volta volta concesso.
Le cose erano giunte a tal punto che una riforma s'imponeva; ma essa non fu dovuta ai Langobardi; nessuno dei loro re osò porre le mani sull'antichissima istituzione quantunque ormai degenerata. Fu Carlo Magno che introdusse una modificazione sostanziale, stabilendo che non si potesse convocare tutti i liberi in assemblea generale più di tre volte all'anno e che per il soddisfacimento dei bisogni della giustizia quotidiana volle istituito un corpo stabile e fisso di persone elette in numero di sette per ogni pieve e chiamate scabini[725].
A questo punto termina il primo periodo dell'antica organizzazione germanica. Già mutata profondamente nella costituzione interna; con i Franchi la vecchia assemblea si scinde in due ed acquista funzioni determinate. Così nasce, sorge il placito: placito annuale, generale, l'uno, composto di tutti i liberi forniti di possesso fondiario e con funzioni in prevalenza giudiziarie, ma di grado più elevato ed alle quali ne vanno congiunte anche altre, sebben limitate, politiche e sociali; placito quotidiano l'altro, e ristretto al solo esercizio della giustizia e composto di un numero preciso di individui, i quali finiscono col formare una vera e propria classe distinta nell'assetto sociale.
Ambedue hanno un'unica origine nell'assemblea regionale germanica, la quale già prima della trasformazione di Carlo Magno senza perdere la sua intima natura, subì modificazioni più o meno gravi a seconda dell'azione più o meno energica, secondo i tempi ed i luoghi, su di essa esercitata dall'elemento indigeno delle varie regioni e dal suo diritto, cioè dal diritto italiano; ma in ogni modo e sempre queste variazioni devono essere considerate come contingenti, non mai come sostanziali. In alcune regioni si conserva inalterato il sistema della partecipazione attiva di tutti i liberi al giudizio; in altre tale facoltà è ristretta a quelli degli astantes e dei circumanentes che sono giudici ed assessori; ed in altre infine, romanamente, la sentenza è demandata al solo giudice[726].
Ed anche alla riforma carolingia l'organizzazione sociale e giudiziaria che si era venuta formando in Italia oppose una resistenza che non deve esser passata sotto silenzio, perchè prova l'intensità delle varie energie locali e degli elementi indigeni italiani che le animavano.
Non di rado nel giudizio presieduto dal conte, insieme con gli scabini, si trovano e presenziano anche altri ufficiali pubblici e qualche volta partecipa, e con facoltà attive, anche un numeroso concorso pubblico; presenza e partecipazione piuttosto in contrasto con le disposizioni della legge, la quale non sempre viene applicata anche riguardo al numero degli scabini che, almeno nei documenti fin qui conosciuti, non si vedono mai comparire in sette come essa dispone[727]. E pure nella determinazione della competenza — specialmente nei riguardi del placito inferiore del centenario — la legge trova forti ostacoli: lo stesso capitolare italico di Carlo Magno ha due disposizioni, il cap. 35 ed il cap. 93, in aperto contrasto l'una con l'altra.
— Ad ogni modo però, ed è ciò che a noi preme ora accertare, nelle linee generali, la riforma fu attuata; e da allora si delineano netti due sistemi di placiti: uno generale in cui alle facoltà giudiziarie ne vanno congiunte altre di natura più propriamente politica e di alta amministrazione, ed uno quotidiano di competenza esclusivamente giudiziaria.
E quest'ultimo, che a noi soltanto interessa, ebbe nei riguardi della città un'azione di primaria importanza.
Gli scabini erano eletti a consenso di popolo — totius populi consensu — e la città col suo suburbio costituiva un populus: il primo dei populi.
Con la riforma di Carlo Magno essa ottenne che l'amministrazione della giustizia fosse affidata a persone di sua scelta e di sua fiducia.
E così la città che, forte dell'unione col suburbio, aveva una salda ed omogenea ossatura, era regolarmente alimentata dal suo mercato settimanale ed aveva già, oltre ad un proprio notaio, un organo, embrionale quanto si vuole, ma esclusivamente suo, per provvedere ai suoi speciali bisogni — il consiglio cittadino —: venne ad avere un organo proprio anche per l'amministrazione della giustizia.
Fino ad ora la città aveva costituito un complesso organismo di persone e di cose che si era mantenuto distinto e in condizione eminente dal territorio rurale; quando potè provvedere da sè stesso sia pure in parte, ma in parte principale, ai bisogni della giustizia, senza l'intervento continuo e la presenza dell'autorità dello Stato, cominciò a staccarsene addirittura, poichè ormai essa veniva a trovarsi congiunta al paese aperto circostante soltanto con vincoli di diritto pubblico sempre meno efficaci e meno sentiti, e questi, in meno di un secolo, con le concessioni immunitarie ai vescovi, si spezzano quasi del tutto.
I capitolari carolingi stabiliscono, come si è detto, che gli scabini debbano essere eletti dal conte e dal popolo insieme, totius populi consensu; ma nemmeno per questo lato ebbero in Italia applicazione completa nè uniforme.
In qualche luogo l'elezione avvenne in una maniera tutta speciale. A Lucca, per esempio, si vedono comparire normalmente accanto a persone qualificate col semplice nome di scabini, altri individui detti scabini ecclesiae[728] mentre altri documenti ci conservano il ricordo di scabini comitatus[729]. Queste tre specie di scabini — chè la specifica qualifica delle ultime due classi non lascia dubbio sulla loro sostanziale diversità — provano l'intensità ed il vigore di preesistenti sistemi conservatisi in onta alla nuova legislazione e si trovano in perfetta corrispondenza con la triplice partizione della città — di tradizione sicuramente non germanica — in pars pubblica, pars ecclesiae e cives[730] e sembrano indicare che l'autorità pubblica, la Chiesa ed i cittadini abbiano eletto ognuno un certo numero di scabini per conto proprio.
Comunque, pur ammettendo che questo sistema sia esclusivo della città di Lucca, la quale presenta una costituzione sensibilmente diversa da altre città tosco-lombarde anche in certe linee fondamentali, non è meno vero che allorquando il conte ed il popolo partecipavano insieme e simultaneamente, a norma dei capitolari, alla scelta degli stessi scabini, il consenso di quest'ultimo fu manifestato secondo lo speciale sistema giuridico che regolava la costituzione cittadina, in quanto che la giurisdizione territoriale degli scabini si estese sulla città e sul suburbio insieme; ma la loro nomina fu demandata solo agli urbani.
Non è a credere che in questo caso si dovesse fare eccezione alla regola per cui eran riserbate ad essi le maggiori facoltà, ed anche senza tener conto di alcuni pochi documenti nei quali si parla di «scabini urbis»[731] se ne può ricavar la prova dal modo con cui si faceva l'elezione. Questa, richiedendo un generale consenso, aveva luogo nell'assemblea cittadina e quindi dal momento che la partecipazione attiva alle deliberazioni di questa era prerogativa degli urbani; era anch'essa, al pari delle altre facoltà, sottratta ai suburbani.
E lo stesso è a dirsi della competenza.
Riservato al re il giudizio delle cause più gravi e dei maggiori reati ed al conte i casi più rilevanti in cui si trattasse della vita e della libertà di una persona e della restituzione di immobili[732], tutte le altre questioni divennero competenza del centenario nel comitato e degli scabini in città.
La delimitazione non fu regolata con criterî troppo precisi — lo nota anche l'Expositio[733] — nè applicata dovunque nello stesso modo — prova anche questa e sensibile di resistenza di un organismo giuridico abituato a funzionare indipendentemente e magari in opposizione alla legge; ma cominciò allora a formarsi la antitesi fra il placitum e il bannum, che si trova più tardi consolidata in modo preciso[734]; per la quale le maggiori facoltà giudiziarie sono comprese nel banno e le minori nel placito e queste ultime, varie di numero e di qualità da luogo a luogo, sono caratterizzate dalla mancanza assoluta di ogni giurisdizione criminale.
Il consolato del placito conservò, sotto il nome del resto solo in parte nuovo, l'antica ed originaria natura di tribunale popolare. È composto solo di cittadini ed anche nell'epoca più tarda basta che uno solo sia giudice; e questo compie, volta a volta, secondo le esigenze della causa ed il proprio criterio, funzioni di arbitro e di giudice; ma è completamente privo di ogni giurisdizione criminale mentre il nucleo centrale della sua competenza civile è costituito dagli atti dei minori e delle donne; competenza che si spiega solo dove e quando ai minori e alle donne da norme di carattere singolare è fatta una condizione giuridica tutta speciale: e questa condizione speciale gli uni e le altre l'ebbero solo nel diritto germanico[735] per il quale al re è affidata la protezione dei più deboli e dei meno difesi: minori, donne e forestieri.
Questa protezione dal re affidata, con lo stabilirsi in Italia, ai suoi rappresentanti locali, passò, con la riforma carolingia, agli scabini, ai quali, per il modo con cui si formò la costituzione cittadina, fu affidata anche un'altra — e ben importante — incombenza: quella del riconoscimento e dell'autenticazione degli atti notarili.
Con i Langobardi, cessate del tutto le curie, l'exceptor civitatis, che era il trascrittore degli atti municipali, perdette il suo ufficio; ma soddisfacendo ad un bisogno sicuramente sentito, quale quello di stendere memoria di atti che se pure eran perfetti all'infuori e prima della redazione in scritto, trovavano nello scritto una maggiore quanto innegabile sicurezza, andò acquistando sempre maggiore autorità; e questa autorità, rilevata anche da Liutprando[736], diviene con Rachi[737] quella di scrivane publico per eccellenza onde già nel periodo franco[738], il notaio diventa la persona privilegiata ad negotia hominum publice et authentica conscribenda[739], caratteristica del territorio langobardo.
Assurto alla dignità ed all'importanza di persona il cui intervento è indispensabile per la validità della confezione di un documento e divenuto uomo di fede pubblica, esso non può essere più soltanto lo scrivano della città e dei suoi abitanti — exceptor civitatis — ma deve essere investito della sua autorità da chi della fede pubblica è la personificazione per eccellenza e cioè dal re e da quegli a cui egli abbia delegata tale facoltà (conti palatini), ed allora esso esercita nella città la funzione cui il re lo ha esplicitamente abilitato, onde diviene il notaio del re nella città — notarius regis —. Ma per l'opera tecnica di questo ufficiale, che doveva conseguire la fiducia — e non sempre se la meritava — dei cittadini, era naturale procedimento che, creato il corpo degli scabini, a questi, eletti dalla fiducia dei cittadini e scelti talvolta nella categoria dei notai, poichè tutti al pari degli altri giudici, dovevano essere «legibus eruditi et bonae opinionis»[740] fosse demandata la cognizione di tale materia.
Così in tratti generalissimi si son seguite le linee dello sviluppo dell'assemblea cittadina e dell'assemblea germanica.
L'una e l'altra hanno origine, natura, sviluppo ed azione diversa.
E questo costituisce una fondamentale differenza fra la costituzione della nostra Italia tosco-lombarda e tutti gli altri paesi.
Nei territori germanici, il potere politico e giudiziario si raccoglie in un'unica assemblea, che è naturalmente l'assemblea barbarica per eccellenza; che si riunisce intorno ai capi ed è da questi presieduta — conventus, dice la legge alamannica, secundum antiquam consuetudinem fiat in omni centena coram comite aut suo misso aut centenario — che costituisce il placito — ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum aut quali die comes aut centenarius voluerit — e nel quale si discutono tutti gli affari di qualche rilievo della comunità[741].
Nella Gallia avviene un contemperamento ed una fusione degli antichi istituti romani con le nuove istituzioni germaniche, le quali finiscono con una vittoria completa, sicchè l'assemblea dei liberi prende il primo posto nell'organizzazione civile e giudiziaria, e scalza con fortuna le basi delle vetuste magistrature romane[742].
Non altrimenti in Spagna il conventus publicus vicinorum, che la legge Visigotica menziona a proposito di eredità, di fughe di servi, e di esecuzione di sentenze, è il nocciolo del concilium che nei secoli successivi costituisce l'assemblea giudiziaria degli uomini liberi presieduta dal conte[743], da cui origina più tardi il Comune.
Nella nostra Italia, invece, per la speciale condizione in cui era ridotto il paese quando lo conquistarono i Langobardi e per il carattere ostile dei conquistatori, vincitori e vinti ebbero, sul principio, costituzione separata e diversa.
Allora a fulcro dell'organizzazione barbarica fu l'assemblea dei liberi, mentre germe della organizzazione indigena fu la riunione davanti alla chiesa; e poichè da prima lontane l'una dall'altra, in seguito si avvicinarono e più tardi, pur senza toccarsi e confondersi, si completarono a vicenda per sopperire ai bisogni della società e per formare un unico e nuovo organismo politico e giuridico, la costituzione italiana si presentò come il resultato di questo doppio processo di formazione storica.
Ed invero, l'umile riunione davanti alla chiesa, già elevatasi al tempo langobardo e sviluppatasi ancor più in seguito, produce l'assemblea generale, che origina il Comune: l'assemblea germanica, strumento principale di governo nei primissimi anni, perde rapidamente le sue funzioni politiche, si trasforma in un organismo giudiziario e, divenuto cittadino, prepara e fucina il diritto che occorre alle nuove esigenze, ai nuovi tempi e fonde armonicamente antiche consuetudini e nuovi sistemi, sicchè divenuti insufficienti gli uni e gli altri ricorre ai vecchi e non mai dimenticati testi romani e dai rudimenti delle istituzioni e dai casi pratici del Codice, assurge al sistema e riprende il Digesto. Ed è allora — quando il Comune drizza superbo il suo bel gonfalone e la voce solenne degli antichi giuristi viene riascoltata ed intesa — che l'antica costituzione d'Italia, non di Roma, ha la sua rinascita.