SCEVATH (Gennaio-Febbraio).

Questo mese non presenta alla nostra meditazione oltre a due episodii e di una semplice importanza morale. Il primo si rapporta a una visione del profeta Zaccaria avuta verso la fine dei settant'anni della cattività babilonese. Egli racconta di avere udito un angelo che indirizzava a Dio una pietosa interrogazione sul quando egli si moverebbe a misericordia degli infelici ebrei, già da circa settant'anni gementi in terra estrania; e sin quando la loro antica patria resterebbe covo di animali selvaggi. Iddio risponde all'angelo «parole buone, parole di conforto». Egli si dice pieno di tenerezza verso il suo popolo sconsolato, e fortemente adirato contro quelle nazioni che fatte ministre di sue vendette oltrepassarono la misura del male. Che però era appunto arrivato il tempo della redenzione d'Israele, e l'epoca da lui stabilita per la riedificazione della sua casa in Gerusalemme, città di sua eterna predilezione.

Il secondo episodio è quello della ripetizione della legge fatta da Mosè stesso. Era il primo giorno dell'undicesimo mese dell'anno quarantesimo, dall'uscita d'Egitto: il popolo [pg 195] d'Israele trova vasi nel paese conquistato a Moab vicino al Giordano allorchè Mosè «si compiacque di spiegare (ripetere) tutti i principali avvenimenti loro successi dalla proclamazione del Decalogo, sino a quel giorno, e pressochè tutte le prescrizioni e i riti i meglio importanti contenuti nei quattro libri precedenti». Tale riassunto forma l'ultimo dei cinque libri di Mosè e viene chiamato séfer adevarím (Deuteronomio).

E posciachè l'argomento ce ne porge l'opportunità noi ci fermeremo talpoco ad esaminare le varie parti di cui si compone la Bibbia e daremo un brevissimo cenno sulla compilazione della Misnà e della Ghemarà di cui ebbimo occasione di parlare tante volte in questo nostro lavoro.

La Bibbia si divide in tre grandi parti che sono: 1º La legge di Dio (Thorà); 2º I profeti primi e secondi (Neviim); 3º Gli Agiografi (Cheduvim).

La Thorà è divisa in cinque libri. Il primo è chiamato Genesi (Berescid) principio. In esso si racconta la storia della creazione del mondo, quella dei primi uomini, delle prime invenzioni, dei primi abitatori della Cananea, sino alla morte del patriarca Giacobbe avvenuta in Egitto ove erasi recato colla famiglia99.

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Il secondo libro viene detto scemod (Esodo o uscita). I principali fatti che si narrano in questo libro sono: la schiavitù d'Egitto, la liberazione d'Israele e la proclamazione del Sinai.

Il terzo vaikrà o Levitico viene così chiamato perchè contiene più particolarmente le attribuzioni dei sacerdoti e dei leviti, e le norme relative ai sacrifizii.

Il quarto Bamidbár (numeri) viene così chiamato perchè comincia coll'ordine dato da Dio a Mosè nell'anno secondo dopo l'uscita d'Egitto di numerare il popolo che risultò composto di 603,550 uomini capaci alle armi, ossia dalla età di 20 anni in su. In questo calcolo non venne [pg 197] compresa la tribù di Levi esente dal servigio militare perchè, come dicemmo, particolarmente dedicata al servizio del Tempio e all'istruzione del popolo. Numerata pertanto separatamente essa diede la cifra di 22 mila maschi da un mese in su. Questo libro finisce colla esposizione delle vittorie riportate da Mosè sui Moabiti e Madianiti i cui paesi confinavano col Giordano, e che oltre al negargli il chiesto passaggio attraverso il loro territorio, colla seduzione delle loro donne avevano indotto molti Ebrei ad abbracciare lo strano e sconcio culto di Baal peór che causò la morte a 22 mila persone.

Il quinto ed ultimo libro è appunto il Deuteronomio che finisce colla benedizione di Mosè.

I neviím comprendono tutta l'epoca storica del popolo nostro, dalla morte di Mosè all'esilio babilonese; e constano del libro di Giosuè, di quello dei giudici, dei due libri di Samuele, dei due Re, degli immortali scritti dei tre profeti maggiori Isaia, Geremia ed Ezechiele vissuti alla fine del primo Tempio e al principio della cattività babilonese, e dei frammenti rimastici di dodici profeti minori (così chiamati per distinguerli dai primi).

I Cheduvím (agiografi o scritti santi) comprendono: 1º I salmi di Davide che oltre alla sublimità poetica che raggiungono molti d'essi, inspirano tutti tanto viva ed efficace pietà religiosa, contengono in sì grande copia precetti morali che giustamente vennero adottati a far parte di alcune nostre preghiere, sia nelle liete come nelle luttuose circostanze; 2º I proverbi di Salomone che sono una raccolta di ammaestramenti esposti ai giovani con singolare semplicità e maestria, e che dipingono con una ammirabile fedeltà e vivezza i danni della ignoranza e di una sregolata condotta: e viceversa i pregi della sapienza e i beni ch'essa procura a coloro che l'amano. Questo libro finisce colla descrizione della donna forte (ésced hhail) che per una pia usanza si canta tuttora nelle famiglie al venerdì sera al ritorno dal Tempio; 3º Il libro di Giobbe stupendo lavoro che in seguito a intelligentissimi studii [pg 198] venne attribuito a Mosè; 4º Il Cantico dei Cantici scir ascirím di Salomone, nel quale molti commentatori credettero di trovarvi simboleggiato Dio (lo sposo) e la nazione d'Israele (la sposa), che si esprimono la loro ardente e reciproca tenerezza; 5º Un frammento storico del Tempo dei Giudici (Ruth) che ci descrive i pietosi avvenimenti della virtuosa e pia bisavola di Davide e dichiarato da Goeth il più bell'idilio che esista scritto; 6º L'Ecclesiaste attribuito a Salomone, esame a tinte oscure, e fors'anco esagerate in parte, dei diletti materiali e delle improbe fatiche che sostiene l'uomo per procurarseli, per quanto in realtà siano tutte vanità delle vanità; 7º La storia d'Ester di cui parleremo nel mese venturo; 8º I treni innarrivabile lavoro del profeta Geremia che piange sulle fumanti rovine della sua patria; 9º I preziosi frammenti storici di Daniele, di Esdra e di Neemia contemporanei della schiavitù babilonese, e come dicemmo altrove i due ultimi d'essi strenui propugnatori della riedificazione del secondo Tempio; 10º I due libri delle cronache (divrè aiamím) rapido riassunto di tutti i libri santi.

Non v'ha dubbio che molti nostri scritti dovettero andare smarriti sia per l'incendio ordinato dal dissennato Califfo, della famosa biblioteca di Alessandria, e sia per le tante peripezie sofferte dal popolo nostro, posciachè nella Bibbia noi troviamo menzionate parecchie opere che non possediamo. Si parla a mò d'esempio d'un libro intitolato «delle guerre di Dio»; d'un altro delle «cronache dei re di Giuda e d'Israele»; di un terzo intitolato «della rettitudine» che non è certo il libro che nella letteratura nostra si conosce sotto tale titolo, e finalmente di tre importantissimi lavori del re Salomone, il primo dei quali era una diffusa storia sui regni animale e vegetale, il secondo una cantica di mille e cinque (soggetti o capitoli), e il terzo una raccolta di tre mila proverbi o favole.

La legge orale (torà scebèal-pè) non è che una spiegazione, un commento, un'amplificazione alla legge scritta; [pg 199] e in molti casi incontestabilmente necessaria per la retta intelligenza di molti riti involti in una certa oscurità o appena in quella accennati100.

Secondo la tradizione, questa spiegazione della legge scritta fu da Mosè stesso insegnata oralmente a Giosuè, il quale, a sua volta, la trasmise agli anziani. Questi poi la insegnarono ai profeti, e da questi venne trasmessa ai membri della grande Assemblea. Il provvido e coraggioso Rabbì Jeudà, chiamato per antonomasia «Rabenu akadoss» (il nostro Maestro santo), nell'anno 180 dell'êra volgare la raccolse in un volume detto Misnà (ripetizione o studio), poichè per la perdita della politica indipendenza, per la dispersione d'Israele nei quattro angoli della terra, e pel conseguente decadimento della letteratura nazionale, entrò nell'animo degli uomini religiosi e pii la tema che col volgere degli anni potesse andare alterata o dimenticata.

Il Talmud o Ghemarà diviso come la Misnà in sei trattati, oltre alle sentenze, ai racconti, alle leggende religioso-morali che contiene in gran copia; oltre alle preziose nozioni di storia contemporanea e scene della vita domestica e sociale tanto del popolo nostro quanto delle altre nazioni con cui avevano relazioni; è poi un diffuso e minutissimo commentario della Misnà. In esso vengono scrupolosamente registrate tutte le discussioni, che si può dire sopra ogni articolo della Misnà, fecero le più famose accademie di Terra Santa e di Babilonia fino al secolo V. Questa raccolta immensa fu compilata dai Rabbini Ravena e Rav-assè.

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Archeologia.

Termineremo ora la nostra breve rassegna delle leggi giudiziarie mosaiche col ragionare delle leggi penali e della loro pratica applicazione.

Le leggi penali di Mosè hanno per carattere generale l'espiazione e il compenso. Un dotto rabbino diceva, che il mondo poggia su tre basi: la verità, la giustizia e la pace. È per questa ragione che un delitto di qualunque specie esso sia intacca l'equilibrio morale del civile consorzio, il quale non può essere ristabilito che in seguito a una condegna riparazione data alla società offesa mercè la giustizia, il cui còmpito è appunto quello di ricondurre la pace ove fu turbata. Ma posciachè non tutti i delitti portano un uguale sconcerto nell'armonia del sociale consorzio, ne deve conseguire che la riparazione va graduata al male fatto. La suprema riparazione reclamata dalla società terribilmente offesa da un suo membro, è quella di respingerlo assolutamente dal suo seno condannandolo alla morte. Nella legislazione mosaica la morte veniva applicata in tre modi diversi: 1º Colla lapidazione (sekilà), che secondo la tradizione consisteva nel gettare il paziente dall'altezza di un palco che distava da terra l'altezza di due uomini, e poscia soffocarlo sotto un mucchio di pietre che gli venivano gettate addosso; 2º Coll'abbruciamento (serefá) sull'applicazione del quale son diverse le opinioni. Taluni vogliono che tale abbruciamento si consumasse sul cadavere dopo la lapidazione, e altri credono che si strangolasse il paziente con un drappo, e poi gli si colasse in gola del piombo fuso che gli bruciava gli intestini. Secondo Giuseppe parrebbe che il paziente si abbruciasse vivo, perchè egli sostiene che una figlia di Sacerdote che avesse mancato ai suoi doveri d'innocenza, veniva abbruciata viva; 3º Colla spada (éreg) la cui applicazione ci è affatto ignota. I nostri Dottori ne aggiungono una quarta, la strangolazione (hhenek) della quale non ne troviamo traccia nella Bibbia.

Dopo la pena di morte viene il così detto Careth (distruzione [pg 201] o stralciamento). La massima parte dei commentatori, ritengono che questa pena non consistesse che in una divina minaccia, di colpire con una morte immatura il trasgressore di qualcuna fra le leggi cerimoniali. Altri ritengono invece che si sott'intendesse una specie di morte civile, vale a dire la privazione dei diritti di cittadino per un tempo determinato.

Vengono in terza linea le pene corporali, consistenti in colpi di bastone che il paziente riceveva disteso boccone in terra. Tali pene, che nelle nostre contrade vennero abolite ovunque (tranne in Inghilterra per l'indisciplina militare), perchè ripugnanti alla nostra indole; non avevano invece nulla d'umiliante presso gli antichi Ebrei, poichè secondo i Rabbini lo stesso pontefice dopo d'avere ricevuta una di tali pene per la sua trasgressione di qualche legge cerimoniale, rientrava nelle sue altissime funzioni senza che la sua dignità ne soffrisse minimamente.

Un'altra specie di pena viene da taluni classificata, impropriamente, in questa categoria. Tale pena sarebbe quella risultante dal così detto: diritto del talione, che preso alla lettera, consisterebbe effettivamente nel fare subire al colpevole la mutilazione di quel membro che deliberatamente troncò o rese inservibile al suo simile. Ma tale interpretazione è insussistente affatto, perchè i nostri Dottori affermano concordemente, che il legislatore non volle indicare per nissun modo una vera amputazione nel corpo del delinquente, cosa questa che non avrebbe avuto altro effetto oltre quella di dare una barbara soddisfazione, ove fosse stato capace di provarla, al povero mutilato; ma vi sott'intese invece un risarcimento materiale del danno presuntivamente risultato, ciò che doveva recare al danneggiato una soddisfazione di ben diversa natura!

Vengono poscia l'ammenda, che serviva all'espiazione di certi delitti involontarii; e che variava secondo la loro gravita: e i sacrifizii d'espiazione, che non erano altro che pene disciplinari ecclesiastiche, a cui veniva [pg 202] sottomesso colui i cui peccati non erano di competenza giuridica101.

Quantunque dalla storia di Giuseppe risulti chiaramente che in Egitto erano in uso le prigioni quale pena afflittiva, [pg 203] ciò non pertanto in tutta la legislazione penale mosaica non ne troviamo fatto cenno, forse perchè esse presentavano due gravi ostacoli per una nazione eminentemente agricola quale era l'ebraica. Il primo era l'area occupata da quei luoghi di pena, che veniva sottratta al lavoro e per conseguenza al comune interesse; il secondo era la spesa ingente richiesta per la custodia e pel vitto dei detenuti. Si riscontrano però nel Pentateuco due esempii di detenzione preventiva: il primo in odio di un individuo della tribù di Dan, nato da un'ebrea ammogliatasi ad un egiziano, che [pg 204] litigando con altro ebreo aveva bestemmiato e maledetto il santissimo nome di Dio; e il secondo verso di un altro che profanò il sabbato portandosi a raccogliere legna; ma si capisce facilmente che ciò avvenne nel solo intendimento di sapere da Dio, quale doveva essere il castigo proporzionato alla loro diversa prevaricazione.

In processo di tempo essendosi fatta strada la corruzione e con essa i delitti, che ne sono la conseguenza diretta, anche le prigioni trovarono il loro posto come si può riconoscere dal fatto di Acabbo, il quale stando per intraprendere una guerra, ordinò di incarcerare il profeta che gli predisse la sua morte sulle alture di Galaad, luogo ove aveva fatto assassinare l'innocente Naboth; e dalla storia di Geremia tenuto in prigione perchè consigliava al popolo l'alleanza col re d'Assiria, contro la volontà dei grandi dignitarii dello stato.

Non è nostro intendimento di passare in rassegna tutto il sistema penale mosaico, perchè ci obbligherebbe ad allungarci oltre al nostro proposito. Daremo soltanto alcune considerazioni generali che secondo noi basteranno a dimostrare con esuberanza, che se tale sistema era giustamente severo era però ben lontano di essere inumano come si pretese da taluni, che lieti di poter affilare le loro armi contro Mosè, si fermarono all'apparenza e trovando spesso ripetute le parole di morte, di sarà tagliato da mezzo il suo popolo, gridarono alla barbarie.

Faremo notare anzitutto, che il parricidio non fu previsto da Mosè sia perchè un delitto cotanto snaturato gli pareva forse impossibile, e sia perchè aveva già stabilito la pena di morte per colui che avesse soltanto battuto uno dei genitori.

La pena di morte era stabilita, come dicemmo, per l'idolatria; per chi si dava alla negromanzia; pei violatori del sabbato; per l'omicida; per chi commetteva certi atti contro natura; per chi rubava un uomo e lo vendeva per ischiavo e per quel giovane che manifestava istinti cotanto malvagi, da costringere i suoi stessi genitori di deferirlo ai tribunali.

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Quando un uomo veniva condannato a morte per omicidio nissun asilo serviva a sottrarlo al rigore delle leggi. Ecco come si esprime la legge stessa a questo proposito: «Quando un uomo avrà ucciso con premeditazione un suo simile, da sopra il mio stesso altare lo prenderai per farlo morire, perchè la terra contaminata dal sangue (innocente) versato su d'essa, non può essere perdonata (purificarsi) se non col sangue di chi lo versò».

Ma la lodevole severità della legge verso quei feroci che per malvagio istinto si bruttavano le mani nel sangue dei loro simili, non escludeva tutte quelle garanzie che reclama da un lato l'umanità, e dall'altro la facilità di essere tratto in errore da una prima dolorosa impressione di una sventura irreparabile, o dall'orrore istintivo che si prova all'annunzio di una morte violenta. Un malaugurato accidente non può forse cangiare in omicida l'uomo dotato di un cuore il più sensibile e il più nobile? Ecco un esempio con cui Mosè dimostra la possibilità di tale evento deplorevole: «Può succedere, dice egli, che un uomo si porti alla selva per tagliare legna. Alza con forza la scure contro l'albero, ma il ferro gli sfugge sventuratamente dalla mano e va a colpire un suo compagno e lo uccide. Costui non può ritenersi reo di omicidio perchè Dio stesso permise che tale morte avvenisse per sua mano». Ed ecco il provvedimento col quale egli viene in soccorso dell'omicida involontario.

Conviene sapere che ai tempi di cui parliamo esisteva, ed esiste tuttavia presso gli Arabi, e presso parecchi altri popoli Orientali, un uso che obbligava il parente d'un assassinato a vendicarne il sangue uccidendo a sua volta l'assassino. Il parente su cui incombeva tale dovere, nella Bibbia viene designato col nome di goel adam (redentore o vendicatore del sangue): e qualora vi avesse derogato veniva ritenuto come un uomo senza onore.

Non potendo forse abolire quest'uso inveterato e universalmente praticato, Mosè ne prevenne saggiamente i molti abusi a cui poteva dare luogo. Egli stabilì sei città [pg 206] (tre per caduna estremità dello stato) che chiamò aré amiclath (città di rifugio), onde accogliere l'omicida supposto involontario e proteggerlo contro il goel adam. Tutte le città del regno dovevano avere una strada che tendesse ad una d'esse. L'omicida veniva poscia deferito ai tribunali: se risultava colpevole veniva consegnato nelle mani del goel adam onde gli desse la morte; ma se risultava innocente doveva restarsene nell'asilo che la legge gli assegnava, sino alla morte del sommo sacerdote allora in uffizio; trascorso il qual tempo egli poteva ritornare alla sua città in tutta sicurezza, perchè il goel aveva perduto ogni suo diritto.

Amministrazione della giustizia.

Dal sin qui detto noi abbiamo potuto convincerci tanto della semplicità quanto della eccellenza del sistema giudizionario organizzato da Mosè. Esso era infatti fondato sulle seguenti basi: 1ª sulla pubblicità dei dibattimenti che è la più sicura garanzia della equità ed imparzialità dei giudizii; 2ª sulla maggiore possibile libertà concessa al prevenuto onde avesse mezzo di produrre qualunque prova a sua discolpa. Si noti che presso gli Ebrei, come fors'anco presso gli altri popoli antichi, non esisteva come nelle legislazioni Europee attuali un magistrato colla missione (strana davvero) d'insinuare nei giudici la persuasione della colpevolezza del pregiudicato; nè l'altro individuo quasi sempre sconosciuto al colpevole colla missione (ancora più strana) di servirsi d'ogni argomento oratorio onde pervenire ad ottenere lo scopo diametralmente opposto, ovverossia persuadere i giudici dell'innocenza di colui che si macchiò di delitti orrendi o almeno di attenuarne gli effetti; 3ª sulla sincerità delle deposizioni dei testimonii sia mediante l'applicazione al testimone falso della stessa pena di cui sarebbe stato meritevole l'incriminato, e sia col costringerli ad essere i primi a gettare le pietre contro il condannato. Questa disposizione fu senza dubbio il motivo per cui le donne non potevano deporre in tribunale; ed è un omaggio [pg 207] che la legge fa alla sensibilità e gentilezza femminile, esonerandole da un dovere che avrebbe ripugnato al loro carattere mite e dolce.

Esaminiamo ora come si procedeva in un giudizio di pena capitale.

Al giorno del giudizio si faceva comparire l'accusato, gli si leggeva l'atto d'accusa, e i testimonii accusatori venivano successivamente chiamati a deporre.

Ecco la stupenda ammonizione che il Presidente rivolgeva a ciascuno di questi ultimi: «Bada! che noi non ti domandiamo che tu deponga nè su conghietture, nè sulle pubbliche voci corse sull'accusato. Pensa che pesa su te una responsabilità tremenda. L'affare di cui si tratta non è affare di danaro pel quale si potrebbe sempre in qualche modo trovare un risarcimento. Se tu fai condannare un uomo innocente il suo sangue e il sangue della posterità ch'egli potrebbe dare alla patria, peserebbe su te; e Dio te ne domanderebbe conto, come domandò conto a Caino del sangue di Abele e del sangue dei figli che avrebbe generato».

Oltre alle donne non potevano attestare i fanciulli, gli schiavi, gli uomini di cattiva riputazione, coloro che non erano in piena facoltà mentale, nè coloro che erano stati condannati a pene corporali prima che avessero subita la loro pena.

I testimonii dovevano certificare l'identità della persona, deporre sul giorno, sull'ora e sulle circostanze del delitto. La menoma discordanza tra i testimonii ne annullava pienamente il valore.

Dopo i testimonii a carico si sentivano i testimonii in favore. Finiti gli interrogatorii si facevano allontanare tutti gli assistenti. Due segretarii raccoglievano i voti: l'uno i favorevoli, l'altro i contrarii. Se la maggioranza dei voti risultava favorevole l'accusato veniva dichiarato innocente e rimesso immediatamente in libertà; se invece la maggioranza gli era contraria, la seduta si dichiarava sospesa, e differita al posdomani la lettura della sentenza.

[pg 208] I giudici dovevano occupare il giorno intermedio nel discutere tra loro quella causa, e astenersi dai liquori e da cibo abbondante onde il loro spirito si mantenesse libero e sereno. Al mattino del terzo giorno i giudici dovevano raccogliersi nel tribunale e addivenire a nuova votazione con questa clausola pietosa. Il giudice che aveva votato per l'assoluzione non poteva darlo per la condanna; ma quello che viceversa l'aveva dato per la condanna poteva ritirarlo e darlo per l'assoluzione.

Letta la sentenza di condanna due magistrati accompagnavano il condannato al supplizio e i giudici se ne stavano in seduta permanente.

Un uffiziale con un drappo in mano stava all'entrata del tribunale, mentrechè un altro uffiziale con un consimile drappo in mano, seguiva a cavallo il condannato; e di tratto in tratto si rivolgeva verso il primo. Se in questo frattempo qualcuno si fosse portato in tribunale a deporre in favore del condannato, il primo agitava il suo drappo e il condannato veniva ricondotto indietro fino alla quinta volta. Un araldo precedeva pure il convoglio e di tratto in tratto gridava al popolo: «Quest'uomo (tale figlio del tale) viene condotto al supplizio pel tale delitto. I testimonii che deposero contro di lui sono i tali. Se qualcuno ha qualche schiarimento a dare in di lui favore si affretti». I magistrati che accompagnavano il paziente lo consigliavano a confessare il suo delitto, e a poca distanza dal luogo del supplizio, gli somministravano un beveraggio stupefattivo onde rendergli meno spaventevole l'avvicinarsi della morte.

Dopo l'esecuzione, il cadavere veniva tolto alla vista del pubblico e reso ai suoi parenti, onde provvedessero alla sua sepoltura. Questi ne potevano deplorare la perdita, ma senza quei segni pubblici di dolore, da noi già notati, che si facevano per gli altri defunti. Anzi a pubblica dimostrazione di omaggio al pronunciato del tribunale, alla inconcussa fede nella onestà e sapienza dei giudici; la prima volta che i parenti del giustiziato s'imbattevano nei giudici e nei testimoni dovevano precedere a salutarli [pg 209] e dirigere loro le seguenti parole: «Noi non conserviamo verso di voi verun risentimento; sappiamo che voi avete agito lealmente secondo il diritto».

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